Corte dei Conti, Sez. III^ Giurisdizionale Centrale, sentenza 19.7.2006 n° 309
Il personale in quiescenza (nel caso specifico trattasi di ex dipendente postale) non ha titolo alla maturazione “virtuale” dei benefici contrattuali spettanti alle scadenze postume la data di cessazione dal servizio. E’ quanto afferma la terza sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti che testualmente recita … “poiché, dunque, non è concepibile che possa essere goduto in quiescenza un emolumento non assoggettato a contribuzione in attività di servizio (tale contribuzione avendo nella specie riguardato solo la parte già maturata dei tre scaglioni di aumento) e poiché, inoltre, non è condivisibile, per quanto innanzi considerato, l'interpretazione prospettata dall'appellante in termini di reformatio in peius del contratto di categoria, non può che respingersi la proposta impugnativa e confermarsi, per l'effetto, l'impugnata sentenza.” (Giovanni Dami)
LaPrevidenza.it, 01/09/2006
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