REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZ. III GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
composta dai signori magistrati :
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Dott. Gaetano PELLEGRINO |
Presidente |
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Dott. Luigi DI MURRO |
Consigliere |
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Dott. Giorgio CAPONE |
Consigliere |
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Dott. Enzo ROTOLO |
Consigliere rel. est. |
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Dott. Luciano CALAMARO |
Consigliere |
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Numero 309/2006)
nel giudizio d'appello in materia pensionistica - iscritto al n. xxx del registro di segreteria -
ad istanza
di R.P., rappresentato e difeso dagli avvocati Innocenzo Militerni e Giovanni Cinque e con essi elettivamente domiciliato presso lo studio Gagliardi-Militerni
avverso
la sentenza n. 412/04 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale regionale per la Campania e
nei confronti
dell'Istituto Postelegrafonici (Ipost), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Publio Fiori.
Visto l'atto d'appello;
Esaminati tutti gli altri documenti di causa;
Udita, alla pubblica udienza del giorno 9.6.2006, la relazione del Consigliere dott. Enzo Rotolo ed udito, altresì, nell'interesse dell'Ipost, l'avv. Luigi Lorenti, intervenuto in sostituzione dell'avv. Fiori, giusta delega in atti; assenti i patroni di parte appellante;
Ritenuto in
FATTO
Con l'impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale per la Campania, affermata pregiudizialmente la propria giurisdizione e dichiarato il difetto di legittimazione passiva delle Poste Italiane s.p.a. (legittimazione nella specie riconosciuta all'Ipost), ha respinto il ricorso col quale l'ex dipendente dell'Ente Poste R.P. aveva lamentato la mancata determinazione del suo trattamento pensionistico sulla base dell'integrale applicazione dei benefici previsti dal contratto collettivo di comparto del 26.11.'94, eccependo la nullità e comunque la natura innovativa e modificativa del successivo accordo interpretativo dell'art. 65 del contratto stesso.
Avverso tale pronuncia il R.P., rappresentato e difeso dagli avvocati Innocenzo Militerni e Giovanni Cinque, ha interposto appello sostenendo che l'art. 65 dal contratto collettivo, relativo a miglioramenti cadenzati nel tempo con tre diverse decorrenze, riceverebbe piena ed incondizionata applicazione nei confronti dei dipendenti ancora in servizio alla data di decorrenza del primo incremento contrattuale (1.10.94), anche se già cessati alla data delle successive decorrenze (1.1.'95 e 1.10.'95).
Il predetto ha con ciò sostenuto, quindi, la compiuta acquisizione in proprio favore di un credito retributivo, seppur scaglionato nel tempo.
Ha altresì censurato l'impugnata sentenza nella parte relativa all'affermata natura interpretativa della nota del 23.12.'94 (relativa all'art. 65 del contratto) sostenendone la portata modificativa ed innovativa rispetto ai contenuti dell'accordo collettivo ed altresì inferendone la negativa incidenza su un diritto soggettivo già maturato.
L'appellante ha quindi concluso che, in riforma della sentenza impugnata, sia accertata la natura modificativa di tale accordo interpretativo e ne sia dichiarata la nullità per contrasto con gli artt. 36 e 38 Cost. o, in subordine, per contrasto con l'art. 2115 c.c. in relazione all'art. 1343 c.c.; ha quindi chiesto che sia dichiarata, ai sensi degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., il suo diritto alla integrale corresponsione dei minimi tabellari della retribuzione fissa a regime, previsti dall'art. 65 dal contratto collettivo e che, per l'effetto, l'Ipost sia condannato alla riliquidazione della pensione sulla base dello stipendio rideterminato con l'applicazione dei minimi retributivi ex art. 65 citato, altre al pagamento delle maggiori somme fino a oggi spettanti, maggiorate di rivalutazione ed interessi legali, salva ogni ulteriore pronuncia sugli obblighi contributivi e sulle spese di giudizio.
L'Ipost si è costituito col patrocinio dell'avv. Publio Fiori contestando con vari argomenti l'avversa pretesa e sostenendo in particolare che la lettura coordinata degli articoli 62 e 65 del contratto poneva il dipendente di fronte all'alternativa, rilevante sul piano dell'interpretazione sistematica, tra la permanenza in attività con attribuzione degli interi benefici contrattuali e la cessazione immediata dal servizio con riconoscimento di una somma una tantum, somma perciò non cumulabile con i benefici stessi, previsti in funzione di un'evidente incentivazione all'esodo.
L'istituto resistente, inoltre, convenendo nella motivazione sentenza appellata, ha rilevato che la nota interpretativa del 23.12.94 si colloca nell'alveo delle cosiddette “procedure di raffreddamento” volte a ridurre quanto più possibile le situazioni conflittuali, escludendo, alla luce delle norme di riferimento e della giurisprudenza di questa Corte (richiama in particolare la sent. n. 655/04 di questa Sezione), qualunque possibile maturazione “virtuale” dello stipendio da parte di dipendenti già collocati a riposo.
Ha concluso per il rigetto del proposto gravame.
All'odierna pubblica udienza l'avv. Lorenti, per delega dell'avv. Fiori, ha insistito nelle argomentazioni svolte negli scritti difensivi chiedendo il rigetto dell'appello e ponendo in particolare rilievo, ai fini della statuizione sulle spese, la temerarietà della lite coltivata dall'appellante.
Quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
Come riferito in narrativa, gli aumenti contrattuali previsti dall'art. 65 del contratto collettivo del 26 novembre '94 non rappresenterebbero altro, secondo l'appellante, che la rateizzazione di un unico beneficio concesso ai dipendenti "in servizio alla data del 1 ottobre 1994”, con la conseguenza che tali aumenti dovrebbero essere tutti computati, ai fini pensionistici, anche in favore di coloro che erano già cessati dal servizio nel periodo successivo al menzionato termine del 1.10.'94, ma antecedente alle date di decorrenza degli ultimi incrementi sui minimi tabellari (e cioè prima del 1.1.'95 o del 1.10.'95).
L'assunto è privo di fondamento.
Appare invero di palmare evidenza che l'art. 65 citato trova il suo corretto significato in una lettura che lo ponga in rapporto di sistematica integrazione con la norma contenuta nel precedente art. 62 dello stesso contratto. La quale, prevedendo un'indennità una tantum in favore dei dipendenti cessati entro il 31 dicembre '94, ha voluto concedere a costoro un equo beneficio compensativo proprio per la mancata percezione degli aumenti previsti alle successive decorrenze dell'anno '95; un beneficio, dunque, questo dell'una tantum, che, se cumulato a tutti gli altri incrementi retributivi, determinerebbe una evidente ed irragionevole disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti rimasti in servizio ed andati in pensione dal 1995 in avanti, da quando cioè, venuti meno gli effetti della citata norma transitoria in uno con i suoi presupposti temporali di operatività, si sarebbe dovuto considerare illogicamente penalizzante un ulteriore periodo di permanenza in attività di una fascia di dipendenti destinatari dello stesso accordo contrattuale.
Tale rilievo appare decisivo per affermare che l'accordo interpretativo del 23 dicembre '94, lungi dall'aver stravolto, come sostenuto dall'appellante, i contenuti e le finalità del contratto di categoria, ne ha invece avvalorato lo stesso intento negoziale, col quale è venuto perciò ad armonizzarsi attraverso la chiarificazione consensuale di una clausola altrimenti controversa.
Del resto, l'orientamento di questa Corte in fattispecie analoghe è stato nel senso dell'esclusione, in capo al personale cessato entro il 31 dicembre '94, del diritto a percepire gli aumenti contrattuali previsti alle successive scadenze del 1 gennaio e del 1 ottobre '95.
Tale orientamento ha sotto diverso profilo anche escluso che possa avere rilievo, ai fini pensionistici, uno stipendio diverso da quello fruito all'atto della cessazione dal servizio, atteso che la liquidazione del trattamento di quiescenza trova il suo imprescindibile presupposto nella retribuzione annua contributiva e nell'assoggettamento a contribuzione di ogni variazione stipendiale a far data dalla intervenuta variazione.
Poiché, dunque, non è concepibile che possa essere goduto in quiescenza un emolumento non assoggettato a contribuzione in attività di servizio (tale contribuzione avendo nella specie riguardato solo la parte già maturata dei tre scaglioni di aumento) e poiché, inoltre, non è condivisibile, per quanto innanzi considerato, l'interpretazione prospettata dall'appellante in termini di reformatio in peius del contratto di categoria, non può che respingersi la proposta impugnativa e confermarsi, per l'effetto, l'impugnata sentenza.
Data la natura della controversia, che ne porta ad escludere la pretesa temerarietà, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, respinge l'appello in epigrafe e conferma l'impugnata sentenza.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9.6.2006.
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Il Consigliere estensore |
Il Presidente |
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f.to Enzo Rotolo |
f.to Gaetano Pellegrino |
Depositata nella segreteria della Sezione il 19 luglio 2006
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
f.to Sandro Italia