Cassazione, sezione III civile, Sentenza 7 agosto 2012, n. 14181
1.1. Innanzitutto vanno rigettate le pregiudiziali eccezioni di inammissibilità del ricorso, prospettate sul presupposto dell'appellabilità a motivi "limitati" ex art. 339 cod. proc. civ. della sentenza emessa dal giudice di pace e, comunque, dell'intervenuta acquiescenza da parte del Comune di Lucca alla stessa sentenza.
1.1. Occorre muovere dalla premessa che, nella specie, deve farsi applicazione dell'art. 616 cod. proc. civ., nel testo modificato dalla L. n. 52 del 2006, art. 14 (con decorrenza dal 1 marzo 2006) e antecedente alla L. n. 69 del 2009, art. 58 (che ha reso nuovamente appellabili le sentenze emesse ex art. 616 cod. proc. civ. a partire dal 4 luglio 2009), per cui, trattandosi di sentenza ratione temporis non impugnabile, è ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. in relazione a tutti i motivi di cui all'art. 360 cod. proc. civ. (art. 360 c.p.c., u.c.), non potendosi ipotizzare la soggezione al regime dell'appellabilità ai sensi dell'art. 339 cod. proc. civ..
Va, infatti, ribadito il principio affermato da Cass. (ord.) n. 14179 del 2008, secondo cui l'art. 616 cod. proc. civ. (nel testo sostituito, con decorrenza dal 1 marzo 2006, dalla L. 14 febbraio 2006, n. 52, art. 14, comma 1), nella parte in cui stabilisce l'inappellabilità delle sentenze pronunciate nei giudizi di opposizione all'esecuzione (tanto se introdotti prima dell'inizio dell'esecuzione, e quindi sotto forma di opposizione a precetto, quanto se introdotti dopo), è norma speciale (e, perciò, derogativa) rispetto all'art. 339 cod. proc. civ., comma 3, che sancisce, invece, in via generale l'appellabilità limitata delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità. Ne consegue che la sentenza pronunciata dal giudice di pace in tema di opposizione all'esecuzione sfugge alla regola di cui al cit. art. 339 cod. proc. civ. ed è, di conseguenza, sempre inappellabile (nel regime ante D.Lgs. n. 40 del 2006), anche se pronunciata secondo equità.
1.2. E' infondata anche l'altra eccezione di inammissibilità formulata sul presupposto del volontario adempimento della sentenza, per effetto dell'avvenuto sgravio dal ruolo del verbale esecutivamente azionato. Invero l'acquiescenza alla pronuncia, preclusiva della impugnazione ex art. 329 c.p.c., consiste nell'accettazione della sentenza, cioè nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa, che tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente solo in presenza di un atteggiamento univocamente incompatibile con la volontà di avvalersi della impugnazione, quale non può essere l'esecuzione volontaria di una sentenza di appello, anche se alla spontanea esecuzione provveda la P.A., soggetta anch'essa all'aggravio di spese derivanti da una eventuale azione esecutiva (così Cass. 24 novembre 2000, n. 15212 che, in una fattispecie similare, ha escluso che sia circostanza indicativa in forma univoca della volontà di accettare la sentenza, lo sgravio, disposto dall'amministrazione finanziaria degli importi in contestazione, iscritti a ruolo e non pagati).
2. Il thema decidendum è incentrato sull'estinzione o meno dell'obbligazione derivante da contravvenzione amministrativa e, correlativamente, sulla possibilità o meno dell'Amministrazione di azionare in excutivis il verbale di contravvenzione in conseguenza del pagamento della sanzione in misura ridotta, che seppure effettuato entro il previsto termine di 60 gg. di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 202 ("nuovo codice della strada", di seguito C.d.S.), non è stato accompagnato dal pagamento delle spese di notifica.
Il Giudice di pace ha dato risposta negativa al suddetto quesito, muovendo dalla considerazione che l'art. 203 C.d.S., comma 3 prevede che il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento soltanto nell'ipotesi di mancato o ritardato pagamento della sanzione in misura ridotta (senza fare alcun riferimento alle spese postali) e dall'ulteriore rilievo che il pagamento effettuato in misura inferiore "rispetto a quanto previsto dal codice" di cui all'art. 389 reg. C.d.S., è unicamente il pagamento dell'importo della sanzione amministrativa di cui all'art. 202 C.d.S., comma 1....
LaPrevidenza.it, 10/10/2012
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