Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 16 marzo 2009 il Giudice di pace di Lucca,
decidendo secondo equità, ha accolto l'opposizione proposta da A.S. ex
art. 615 cod. proc. civ. avverso la cartella esattoriale dell'importo
di Euro 104,57 emessa dalla Società Equitalia SRT s.p.a. di Lucca,
relativa a verbale di contravvenzione del C.d.S. e ha condannato
l'opposto Comune di Lucca al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Lucca, svolgendo due motivi.
Ha resistito A.S., depositando controricorso e deducendo l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
Motivi della decisione
1.1. Innanzitutto vanno rigettate le pregiudiziali eccezioni di
inammissibilità del ricorso, prospettate sul presupposto
dell'appellabilità a motivi "limitati" ex art. 339 cod. proc. civ.
della sentenza emessa dal giudice di pace e, comunque, dell'intervenuta
acquiescenza da parte del Comune di Lucca alla stessa sentenza.
1.1. Occorre muovere dalla premessa che, nella specie, deve farsi
applicazione dell'art. 616 cod. proc. civ., nel testo modificato dalla
L. n. 52 del 2006, art. 14 (con decorrenza dal 1 marzo 2006) e
antecedente alla L. n. 69 del 2009, art. 58 (che ha reso nuovamente
appellabili le sentenze emesse ex art. 616 cod. proc. civ. a partire
dal 4 luglio 2009), per cui, trattandosi di sentenza ratione temporis
non impugnabile, è ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111
Cost. in relazione a tutti i motivi di cui all'art. 360 cod. proc. civ.
(art. 360 c.p.c., u.c.), non potendosi ipotizzare la soggezione al
regime dell'appellabilità ai sensi dell'art. 339 cod. proc. civ..
Va, infatti, ribadito il principio affermato da Cass. (ord.) n. 14179
del 2008, secondo cui l'art. 616 cod. proc. civ. (nel testo sostituito,
con decorrenza dal 1 marzo 2006, dalla L. 14 febbraio 2006, n. 52, art.
14, comma 1), nella parte in cui stabilisce l'inappellabilità delle
sentenze pronunciate nei giudizi di opposizione all'esecuzione (tanto
se introdotti prima dell'inizio dell'esecuzione, e quindi sotto forma
di opposizione a precetto, quanto se introdotti dopo), è norma speciale
(e, perciò, derogativa) rispetto all'art. 339 cod. proc. civ., comma 3,
che sancisce, invece, in via generale l'appellabilità limitata delle
sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità. Ne consegue
che la sentenza pronunciata dal giudice di pace in tema di opposizione
all'esecuzione sfugge alla regola di cui al cit. art. 339 cod. proc.
civ. ed è, di conseguenza, sempre inappellabile (nel regime ante D.Lgs.
n. 40 del 2006), anche se pronunciata secondo equità.
1.2. E' infondata anche l'altra eccezione di inammissibilità formulata
sul presupposto del volontario adempimento della sentenza, per effetto
dell'avvenuto sgravio dal ruolo del verbale esecutivamente azionato.
Invero l'acquiescenza alla pronuncia, preclusiva della impugnazione ex
art. 329 c.p.c., consiste nell'accettazione della sentenza, cioè nella
manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare,
la quale può avvenire sia in forma espressa, che tacita: in
quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente solo in
presenza di un atteggiamento univocamente incompatibile con la volontà
di avvalersi della impugnazione, quale non può essere l'esecuzione
volontaria di una sentenza di appello, anche se alla spontanea
esecuzione provveda la P.A., soggetta anch'essa all'aggravio di spese
derivanti da una eventuale azione esecutiva (così Cass. 24 novembre
2000, n. 15212 che, in una fattispecie similare, ha escluso che sia
circostanza indicativa in forma univoca della volontà di accettare la
sentenza, lo sgravio, disposto dall'amministrazione finanziaria degli
importi in contestazione, iscritti a ruolo e non pagati).
2. Il thema decidendum è incentrato sull'estinzione o meno
dell'obbligazione derivante da contravvenzione amministrativa e,
correlativamente, sulla possibilità o meno dell'Amministrazione di
azionare in excutivis il verbale di contravvenzione in conseguenza del
pagamento della sanzione in misura ridotta, che seppure effettuato
entro il previsto termine di 60 gg. di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n.
285, art. 202 ("nuovo codice della strada", di seguito C.d.S.), non è
stato accompagnato dal pagamento delle spese di notifica.
Il Giudice di pace ha dato risposta negativa al suddetto quesito,
muovendo dalla considerazione che l'art. 203 C.d.S., comma 3 prevede
che il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla
metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese
del procedimento soltanto nell'ipotesi di mancato o ritardato pagamento
della sanzione in misura ridotta (senza fare alcun riferimento alle
spese postali) e dall'ulteriore rilievo che il pagamento effettuato in
misura inferiore "rispetto a quanto previsto dal codice" di cui
all'art. 389 reg. C.d.S., è unicamente il pagamento dell'importo della
sanzione amministrativa di cui all'art. 202 C.d.S., comma 1.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa
applicazione degli artt. 201, 202 e 203 C.d.S. e dell'art. 389 reg.
C.d.S. (art. 360 c.p.c., n. 3). A tal riguardo parte ricorrente deduce
il carattere unitario dell'obbligazione (spese di accertamento,
notifica e sanzione) da assolversi entro l'unico termine di scadenza,
con la conseguenza che l'incompleto pagamento impone, a norma dell'art.
389 reg. C.d.S., di iscrivere a ruolo una somma calcolata secondo i
criteri ivi specificati.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa
applicazione dell'art. 1194 cod. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3). A tal
riguardo il ricorrente lamenta che la decisione impugnata si fondi su
una premessa errata e cioè sull'avvenuta estinzione della sanzione
amministrativa - laddove, in considerazione dei criteri di imputazione
di cui all'art. 1194 cod. civ., il pagamento effettuato dall' A. andava
imputato prima agli interessi e alle spese, con la conseguenza che la
sanzione risultava solo parzialmente estinta.
3. Il ricorso è fondato e va accolto.
Va, innanzitutto, osservato che l'interpretazione assunta dal giudice
di pace non regge a una lettura logico-sistematica delle norme di
riferimento: l'art. 201 C.d.S., comma 4 ("Le spese di accertamento e di
notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria"), l'art. 202 C.d.S., comma 1 ("Per
le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione
amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle
eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare,
entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una
somma pari al minimo fissato dalle singole norme"), l'art. 203 C.d.S.,
comma 3 ("Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e
non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga
alle disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 27,
costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo
della sanzione amministrativa edittale e per le spese di
procedimento"), in comb. disp. con il D.P.R. n. 495 del 1992, art. 389,
commi 1 e 2, contenente il regolamento del C.d.S. ("1. Il pagamento
effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice,
non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione
dell'obbligazione. 2. Nei casi di cui al comma 1 la somma versata è
tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione
conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da
iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma
dell'art. 203, comma 3, del codice, e l'acconto fornito") e in
relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 16 (il quale al comma 1, recita
"E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa,
o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione
edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del
procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione
immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli
estremi della violazione").
Invero - precisato che nessuna differenza ontologica è ravvisabile tra
"le spese di accertamento e di notificazione" di cui al comma 4
dell'art. 201 cit. (tra le quali sono indubbiamente incluse le spese
postali di cui trattasi) e "le spese del procedimento", di cui al comma
3 dell'art. 203 cit. ritiene il Collegio che le spese del procedimento
concorrono, con la sanzione edittale in misura ridotta, a comporre la
somma che il contravventore deve corrispondere per conseguire il
beneficio. Il comma 1 dell'art. 202 va, infatti, letto unitamente al
comma 4 dell'art. 201 in forza del quale le spese di accertamento e di
notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria; detta norma è di portata generale e
non può, quindi, intendersi derogata dal successivo art. 202, dovendo
ritenersi che - proprio perchè quest'ultima disposizione nulla dice in
merito alle spese del procedimento - non contenga alcuna eccezione al
principio fissato dall'art. 201 che fa carico al trasgressore le spese
di procedimento.
Tanto è confermato anche dalla disposizione di carattere generale nel
sistema, contenuta dalla L. n. 689 del 1981, art. 16, dal momento che
l'assenza nel comma 1 dell'art. 202 dell'inciso "oltre alle psese del
procedimento" (presente, invece, nella L. n. 689, art. 6, comma 1) non
autorizza a ritenere che l'art. 202 contenga altra deroga rispetto alla
disposizione di portata generale di cui all'art. 16 cit., oltre quella
espressamente prevista relativa alla misura della sanzione.
In definitiva anche le spese postali sono incluse tra "quanto previsto
dal codice" cui fa riferimento l'art. 389 del regolamento, dovendo
intendersi l'oblazione comprensiva di tutte le spese del procedimento,
così come determinate dall'ente impositore.
3.1. Non è superfluo aggiungere che - una volta affermata la debenza da
parte del contravventore delle spese del procedimento, ivi incluse le
spese postali che qui rilevano, anche in caso di pagamento in misura
ridotta - si perviene alle medesime conclusioni anche in forza delle
regole generali di imputazione. Invero - contrariamente a quanto
dedotto da parte resistente - la circostanza che l'Amministrazione
abbia distinto l'importo della sanzione ridotta da quello degli
interessi e dalle spese non autorizza l'imputazione della somma
corrisposta dall' A. alla sanzione piuttosto che alle spese,
costituendo, piuttosto, la distinzione della somma pretesa, in varie
voci di debito, il presupposto dell'imputazione che, in difetto di
consenso del creditore, non può derogare alla norma di cui all'art.
1194 cod. civ.
3.2. Da quanto sopra consegue che il pagamento effettuato dall' A., non
essendo completo, non ha efficacia estintiva dell'obbligazione, mentre
la somma versata è trattenuta in acconto e il verbale di
contravvenzione costituisce titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 203
C.d.S., comma 3 in relazione all'art. 389 regolamento, per una somma
pari alla differenza tra quella dovuta (pari alla metà del massimo
della sanzione edittale più le spese del procedimento, ivi incluse le
postali) e l'acconto versato (cfr. Cass. 22850/2009; 22851/2009).
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e che, cassata la
sentenza impugnata, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi
dell'art. 384 cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, con il rigetto della proposta opposizione.
Le spese processuali, sia per il giudizio di merito, che per quello di
legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; decidendo
nel merito, rigetta l'opposizione proposta da A.S. e lo condanna al
pagamento delle spese processuali liquidate per il giudizio di merito
in Euro 382,00 (di cui Euro 10,00 per spese) oltre rimborso spese
generali e accessori come per legge e per il giudizio di legittimità in
Euro 600,00 (di cui Euro 200,00 per spese) oltre rimborso spese
generali e accessori come per legge.