Attivita' libero professionale intra moenia: approvata la legge
Legge 3.8.2007 n. 120
Per garantire l'esercizio dell'attivita` libero-professionale
intramuraria, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano assumono le piu` idonee iniziative volte ad assicurare gli
interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie
locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie,
i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico,
necessari per rendere disponibili i locali destinati a tale
attivita`.
2. L'adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovra` essere
completata entro il termine di diciotto mesi a decorrere dalla data
del 31 luglio 2007. Limitatamente a tale periodo e agli ambiti in cui
non siano ancora state adottate le iniziative di cui al comma 1, in
deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 22-bis del
decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, continuano ad applicarsi i
provvedimenti gia` adottati per assicurare l'esercizio dell'attivita`
libero-professionale intramuraria. Nel medesimo periodo, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano procedono
all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad
assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle
categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni
contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema
dell'attivita` libero-professionale intramuraria della dirigenza
sanitaria, medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale e
del personale universitario di cui all'articolo 102 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
LaPrevidenza.it, 08/08/2007