Legge 3.8.2007 n. 120 
Disposizioni in materia di attività libero – professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria. (GU n. 181 del 6.8.2007)

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:


                               Art. 1.
            (Attivita' libero-professionale intramuraria)

1.  Per  garantire  l'esercizio  dell'attivita`  libero-professionale
intramuraria,  le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di
Bolzano  assumono  le  piu` idonee iniziative volte ad assicurare gli
interventi  di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie
locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie,
i  policlinici  universitari  a  gestione  diretta  e gli istituti di
ricovero  e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico,
necessari   per   rendere  disponibili  i  locali  destinati  a  tale
attivita`.
2.  L'adozione  delle  iniziative  di  cui  al  comma 1 dovra` essere
completata  entro  il termine di diciotto mesi a decorrere dalla data
del 31 luglio 2007. Limitatamente a tale periodo e agli ambiti in cui
non  siano  ancora state adottate le iniziative di cui al comma 1, in
deroga  a  quanto  disposto  dal  comma  2  dell'articolo  22-bis del
decretolegge  4  luglio  2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,  continuano  ad applicarsi i
provvedimenti gia` adottati per assicurare l'esercizio dell'attivita`
libero-professionale intramuraria. Nel medesimo periodo, le regioni e
le   province   autonome   di   Trento   e   di   Bolzano   procedono
all'individuazione   e   all'attuazione   delle   misure  dirette  ad
assicurare,   in   accordo  con  le  organizzazioni  sindacali  delle
categorie  interessate  e  nel  rispetto  delle  vigenti disposizioni
contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema
dell'attivita`   libero-professionale  intramuraria  della  dirigenza
sanitaria,  medica  e  veterinaria del Servizio sanitario nazionale e
del  personale  universitario di cui all'articolo 102 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
3.  La  risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1,
comma  310,  della  legge  23 dicembre 2005, n. 266, si applica anche
alla  parte  degli  accordi  di programma relativa agli interventi di
ristrutturazione  edilizia  di  cui al comma 1 per i quali la regione
non abbia conseguito il collaudo entro il termine stabilito dal comma
2, primo periodo.
4.  Tra  le misure di cui al comma 2 puo` essere prevista, ove ne sia
adeguatamente  dimostrata  la  necessita` e nell'ambito delle risorse
disponibili, l'acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali
e  pluridisciplinari,  per l'esercizio di attivita` sia istituzionali
sia   in   regime   di   libera  professione  intramuraria,  i  quali
corrispondano  ai  criteri  di congruita` e idoneita` per l'esercizio
delle  attivita`  medesime,  tramite  l'acquisto,  la  locazione,  la
stipula  di  convenzioni,  previo  parere  vincolante  da  parte  del
Collegio  di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, o, qualora esso
non  sia  costituito,  di  una commissione paritetica di sanitari che
esercitano  l'attivita` libero-professionale intramuraria, costituita
a  livello aziendale. In ogni caso, le regioni e le province autonome
di  Trento  e  di  Bolzano  devono garantire che le aziende sanitarie
locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie,
i  policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto
pubblico   gestiscano,   con   integrale   responsabilita`   propria,
l'attivita` libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne
il  corretto  esercizio,  in  particolare nel rispetto delle seguenti
modalita`:
a)  affidamento a personale aziendale, o comunque dall'azienda a cio`
destinato,   senza   ulteriori  oneri  aggiuntivi,  del  servizio  di
prenotazione  delle  prestazioni, da eseguire in sede o tempi diversi
rispetto  a  quelli istituzionali, al fine di permettere il controllo
dei  volumi  delle  medesime  prestazioni,  che  non devono superare,
globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro;
b) garanzia della riscossione degli onorari relativi alle prestazioni
erogate   sotto  la  responsabilita`  delle  aziende,  policlinici  e
istituti di cui al comma 1. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi
della lettera c);
c)  determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario
idoneo   ad   assicurare  l'integrale  copertura  di  tutti  i  costi
direttamente  e indirettamente correlati alla gestione dell'attivita`
libero-professionale  intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle
attivita` di prenotazione e di riscossione degli onorari;
d)  monitoraggio  aziendale  dei  tempi  di  attesa delle prestazioni
erogate   nell'ambito   dell'attivita`   istituzionale,  al  fine  di
assicurare   il   rispetto   dei  tempi  medi  fissati  da  specifici
provvedimenti;  attivazione  di  meccanismi di riduzione dei medesimi
tempi  medi;  garanzia che, nell'ambito dell'attivita` istituzionale,
le  prestazioni  aventi  carattere  di  urgenza  differibile  vengano
erogate entro 72 ore dalla richiesta;
e)  prevenzione  delle  situazioni che determinano l'insorgenza di un
conflitto  di interessi o di forme di concorrenza sleale e fissazione
delle  sanzioni  disciplinari  e  dei  rimedi da applicare in caso di
inosservanza  delle  relative  disposizioni,  anche  con  riferimento
all'accertamento  delle  responsabilita`  dei  direttori generali per
omessa vigilanza;
f)  adeguamento  dei  provvedimenti per assicurare che nell'attivita`
libero-professionale  intramuraria, ivi compresa quella esercitata in
deroga  alle  disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22-bis del
decretolegge  4  luglio  2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  4 agosto 2006, n. 248, siano rispettate le prescrizioni
di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche nel periodo
di  operativita`  transitoria  delle  convenzioni  di cui all'alinea,
primo periodo, del presente comma, e fermo restando il termine di cui
al comma 2, primo periodo, e al comma 10;
g) progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni
nell'ambito dell'attivita` istituzionale ai tempi medi di quelle rese
in  regime  di libera professione intramuraria, al fine di assicurare
che  il  ricorso  a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del
cittadino  e  non  di  carenza  nell'organizzazione  dei servizi resi
nell'ambito  dell'attivita`  istituzionale.  A  tal fine, il Ministro
della   salute  presenta  annualmente  al  Parlamento  una  relazione
sull'esercizio della libera professione medica intramuraria, ai sensi
dell'articolo  15-quaterdecies  del  decreto  legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  con  particolare riferimento alle implicazioni sulle
liste  di  attesa  e alle disparita` nell'accesso ai servizi sanitari
pubblici.
5.  Ogni  azienda  sanitaria  locale,  azienda  ospedaliera,  azienda
ospedaliera   universitaria,  policlinico  universitario  a  gestione
diretta  ed  IRCCS di diritto pubblico predispone un piano aziendale,
concernente,  con riferimento alle singole unita` operative, i volumi
di   attivita`  istituzionale  e  di  attivita`  libero-professionale
intramuraria. Le medesime aziende, policlinici ed istituti assicurano
adeguata  pubblicita`  ed  informazione  relativamente  ai piani, con
riferimento,  in particolare, alla loro esposizione nell'ambito delle
proprie strutture ospedaliere ed all'informazione nei confronti delle
associazioni   degli  utenti,  sentito  il  parere  del  Collegio  di
direzione  di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  e  successive modificazioni, o, qualora esso non sia
costituito,  della commissione paritetica di sanitari di cui al comma
4  del  presente  articolo.  Tali  informazioni devono in particolare
riguardare  le condizioni di esercizio dell'attivita` istituzionale e
di  quella  libero-professionale  intramuraria, nonche´ i criteri che
regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorita` di accesso.
6.  I  piani  sono  presentati  alla  regione  o  provincia  autonoma
competente,  in  fase di prima applicazione, entro quattro mesi dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge e, successivamente,
entro  un  limite  massimo  di  tre  anni dall'approvazione del piano
precedente.  La  regione  o  provincia  autonoma  approva il piano, o
richiede  variazioni  o  chiarimenti,  entro  sessanta  giorni  dalla
presentazione. In caso di richiesta di variazioni o chiarimenti, essi
sono  presentati  entro  sessanta  giorni dalla richiesta medesima ed
esaminati  dalla  regione  o  provincia  autonoma  entro i successivi
sessanta  giorni.  Subito dopo l'approvazione, la regione o provincia
autonoma  trasmette  il  piano  al  Ministero  della  salute. Decorsi
sessanta  giorni  dalla  trasmissione,  in assenza di osservazioni da
parte del Ministero della salute, i piani si intendono operativi.
7.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano
assicurano  il rispetto delle previsioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e
6 anche mediante l'esercizio di poteri sostitutivi e la destituzione,
nell'ipotesi  di  grave  inadempienza,  dei  direttori generali delle
aziende, policlinici ed istituti di cui al comma 5. Qualora la nomina
dei  direttori  generali  suddetti  competa ad organi statali, questi
ultimi  provvedono  alla  destituzione  su  richiesta della regione o
della  provincia  autonoma.  In  caso  di  mancato  adempimento degli
obblighi  a  carico delle regioni e delle province autonome di cui al
presente comma, e` precluso l'accesso ai finanziamenti a carico dello
Stato  integrativi rispetto ai livelli di cui all'accordo sancito l'8
agosto  2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  207  del 6 settembre 2001. Il Governo
esercita i poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte delle
regioni o delle province autonome, ai sensi e secondo la procedura di
cui  all'articolo  8  della  legge  5  giugno 2003, n. 131, anche con
riferimento  alla  destituzione  di cui al primo periodo del presente
comma.
8.  Ciascuna regione o provincia autonoma trasmette al Ministro della
salute una relazione sull'attuazione dei commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, con
cadenza  trimestrale  fino al conseguimento effettivo, da parte della
stessa,  del definitivo passaggio al regime ordinario di cui al comma
2, e successivamente con cadenza annuale.
9.    Esclusivamente    per   l'attivita`   clinica   e   diagnostica
ambulatoriale,  gli  spazi  e  le attrezzature dedicati all'attivita`
istituzionale   possono   essere  utilizzati  anche  per  l'attivita`
libero-professionale  intramuraria,  garantendo  la separazione delle
attivita`   in   termini   di  orari,  prenotazioni  e  modalita`  di
riscossione dei pagamenti.
10. Le convenzioni di cui al comma 4, primo periodo, sono autorizzate
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per il
periodo   necessario   al  completamento,  da  parte  delle  aziende,
policlinici  o  istituti  interessati,  degli  interventi strutturali
necessari      ad      assicurare      l'esercizio     dell'attivita`
libero-professionale  intramuraria e comunque non oltre il termine di
cui al comma 2, primo periodo.
11.  Al  Collegio  di  direzione  di  cui all'articolo 17 del decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, o,
qualora  esso  non  sia  costituito,  alla  commissione paritetica di
sanitari di cui al comma 4 del presente articolo e` anche affidato il
compito  di  dirimere  le  vertenze  dei dirigenti sanitari in ordine
all'attivita` libero-professionale intramuraria.
12. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno
definire  le  modalita`  per  garantire l'effettuazione, da parte dei
dirigenti   veterinari   del   Servizio  sanitario  nazionale,  delle
prestazioni liberoprofessionali che per la loro particolare tipologia
e modalita` di erogazione esigono una specifica regolamentazione.
13.  Entro  tre  mesi  dalla data di entrata in vigore della presente
legge  e` attivato l'Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione
dei  programmi  di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei
meccanismi  di  controllo  a  livello  regionale  e  aziendale,  come
previsto dall'articolo 15-quaterdecies del citato decreto legislativo
n. 502 del 1992.
14. Dall'eventuale costituzione e dal funzionamento delle commissioni
paritetiche  di  cui  ai commi 4, 5 e 11, nonche´ dall'attuazione del
medesimo  comma  11,  non  devono  derivare  nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.

      

          
            
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          alla  quale  e'  operato  il  rinvio  e della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Note all'art. 1:
              -   Il   testo   del   comma 2   dell'art.  22-bis  del
          decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
          per  il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
          la   razionalizzazione   della   spesa   pubblica,  nonche'
          interventi   in   materia   di   entrate   e  di  contrasto
          all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, e' il seguente:
              �Art.  22-bis  (Riduzione  della spesa per incarichi di
          funzione dirigenziale. Disposizioni in materia di attivita'
          libero professionale intramuraria). - (Omissis).
              2.  Al  comma 10  dell'art.  15-quinquies  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni,  le  parole:  �fino  al 31 luglio 2006� sono
          sostituite  dalle  seguenti:  �fino  alla data, certificata
          dalla regione o dalla provincia autonoma, del completamento
          da  parte  dell'azienda  sanitaria  di  appartenenza  degli
          interventi  strutturali necessari ad assicurare l'esercizio
          dell'attivita' libero-professionale intramuraria e comunque
          entro il 31 luglio 2007.�.
              - Il  testo  dell'art.  102  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382 (Riordinamento
          della  docenza universitaria, relativa fascia di formazione
          nonche'  sperimentazione  organizzativa e didattica), e' il
          seguente:
              �Art.  102  (Attivita'  assistenziale).  - Il personale
          docente   universitario,  e  i  ricercatori  che  esplicano
          attivita'  assistenziale  presso le cliniche e gli istituti
          universitari   di   ricovero   e   cura  anche  se  gestiti
          direttamente  dalle  universita',  convenzionati  ai  sensi
          dell'art.  39, legge 23 dicembre 1978, n. 833, assumono per
          quanto  concerne l'assistenza i diritti e i doveri previsti
          per  il  personale  di  corrispondente  qualifica del ruolo
          regionale  in conformita' ai criteri fissati nei successivi
          commi e secondo le modalita' stabilite negli schemi tipo di
          convenzione  di  cui al citato art. 39. Dell'adempimento di
          tali   doveri   detto  personale  risponde  alle  autorita'
          accademiche   competenti   in   relazione   al  loro  stato
          giuridico.
              Al  personale  di cui al precedente comma e' assicurata
          l'equiparazione   del   trattamento  economico  complessivo
          corrispondente   a   quello   del  personale  delle  unita'
          sanitarie  locali  di pari funzione, mansione ed anzianita'
          secondo  le  vigenti disposizioni ai sensi dell'art. 31 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
          n. 761.
              Nell'ambito  della convenzione di cui all'art. 39 della
          legge  23 dicembre  1978,  n.  833, verra' anche fissato il
          limite finanziario entro il quale comprendere le indennita'
          di  cui  all'art.  31  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
              Le  corrispondenze  funzionali  tra il personale medico
          dei  ruoli universitari ed il personale medico del Servizio
          sanitario  nazionale, previste dall'art. 31 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono
          stabilite come segue:
                il professore ordinario e straordinario e' equiparato
          al medico appartenente alla posizione apicale;
                il  professore  associato  e'  equiparato  al  medico
          appartenente alla posizione intermedia;
                l'assistente  ordinario del ruolo ad esaurimento ed i
          ricercatori  sono  equiparati  al  medico appartenente alla
          posizione iniziale.
              In  rapporto alla disponibilita' di posti vacanti nelle
          strutture  assistenziali a direzione universitaria previste
          dalle  convenzioni,  di  cui  al precedente primo comma, ai
          professori  associati,  agli  assistenti  ed ai ricercatori
          possono  essere attribuite ai fini assistenziali qualifiche
          di  livello  immediatamente superiore a quelle indicate nel
          precedente comma.
              L'attribuzione  della qualifica superiore e' deliberata
          annualmente   dal  rettore,  su  motivato  conforme  parere
          espresso   dal   consiglio   di  facolta'  sulla  base  del
          curriculum   formativo   e  professionale  degli  aspiranti
          desunto  dai  titoli  accademici  didattici e scientifici -
          comprendenti    anche   l'attivita'   assistenziale   e   -
          dell'anzianita' di ruolo. Nel caso in cui il servizio nella
          qualifica  superiore  venga prestato senza che il personale
          medico   universitario   sia   in  possesso  dei  requisiti
          richiesti   dalle   norme  vigenti  per  il  corrispondente
          personale   ospedaliero,   il   predetto  servizio  non  e'
          valutabile nei concorsi ospedalieri.
              L'affidamento  delle  funzioni  di  cui  ai  precedenti
          commi deve     comunque     rispettare    l'afferenza    ai
          raggruppamenti   disciplinari   stabiliti   dalla   vigente
          normativa universitaria.
              Il  rapporto  di lavoro dei professori universitari che
          svolgono  attivita' assistenziale puo' essere a tempo pieno
          o   a  tempo  definito  secondo  le  disposizioni  previste
          dall'art.  35  del  decreto del Presidente della Repubblica
          20 dicembre  1979, n. 761 e fatto salvo quanto previsto dal
          precedente  art. 11, comma quarto, lettera a), del presente
          decreto.
              L'opzione   e'  reversibile  in  relazione  a  motivate
          esigenze  didattiche  e  di  ricerca  ed  ha  durata almeno
          biennale.  L'opzione  si  esercita  con le stesse modalita'
          previste nel precedente art. 10.
              I ricercatori universitari di cui al presente articolo,
          a  seconda  che  prestino  servizio  per  un  numero di ore
          globalmente  considerato  uguale  a  quello previsto per il
          corrispondente  personale  delle  unita' sanitarie locali a
          tempo   pieno  o  a  tempo  definito,  hanno  diritto  alla
          rispettiva  integrazione  del trattamento economico secondo
          quanto previsto nel precedente secondo comma.�.
              -  Il  testo  del  comma 310  dell'art.  1, della legge
          23 dicembre  2005,  n.  266 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 2006), e' il seguente:
              �310.  Al  fine di razionalizzare l'utilizzazione delle
          risorse   per   l'attuazione   del  programma  di  edilizia
          sanitaria  di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n.
          67,  e  successive  modificazioni, gli accordi di programma
          sottoscritti  dalle  regioni  e  dalle province autonome di
          Trento  e  di Bolzano, ai sensi dell'art. 5-bis del decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni,  e dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996,
          n.  662,  decorsi  diciotto  mesi  dalla sottoscrizione, si
          intendono  risolti,  limitatamente alla parte relativa agli
          interventi  per i quali la relativa richiesta di ammissione
          al  finanziamento non risulti presentata al Ministero della
          salute  entro  tale  periodo  temporale, con la conseguente
          revoca  dei  corrispondenti  impegni  di spesa. La presente
          disposizione  si  applica anche alla parte degli accordi di
          programma  relativa  agli interventi per i quali la domanda
          di  ammissione  al  finanziamento  risulti  presentata,  ma
          valutata    non    ammissibile   al   finanziamento   entro
          ventiquattro   mesi   dalla  sottoscrizione  degli  accordi
          medesimi,  nonche'  alla  parte degli accordi relativa agli
          interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro nove
          mesi  dalla relativa comunicazione alla regione o provincia
          autonoma,   gli   enti   attuatori  non  abbiano  proceduto
          all'aggiudicazione  dei  lavori,  salvo proroga autorizzata
          dal Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo
          pluriennale,   i   termini  di  cui  al  presente  comma si
          intendono  decorrenti  dalla data di inizio dell'annualita'
          di  riferimento  prevista  dagli  accordi  medesimi  per  i
          singoli interventi.�.
              -  Il  testo  degli  articoli  17 e 15-quaterdecies del
          decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502 (Riordino
          della  disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
          della   legge   23 ottobre  1992,  n.  421),  e  successive
          modificazioni, e' il seguente:
              �Art.  17 (Collegio di direzione). - 1. In ogni azienda
          e' costituito il Collegio di direzione, di cui il direttore
          generale si avvale per il governo delle attivita' cliniche,
          la    programmazione    e   valutazione   delle   attivita'
          tecnico-sanitarie   e   di   quelle  ad  alta  integrazione
          sanitaria.   Il   Collegio   di   direzione  concorre  alla
          formulazione  dei  programmi di formazione, delle soluzioni
          organizzative     per    l'attuazione    della    attivita'
          libero-professionale  intramuraria  e  alla valutazione dei
          risultati  conseguiti  rispetto  agli obiettivi clinici. Il
          direttore  generale si avvale del Collegio di direzione per
          la  elaborazione  del  programma di attivita' dell'azienda,
          nonche'  per  l'organizzazione  e  lo sviluppo dei servizi,
          anche  in  attuazione  del  modello  dipartimentale  e  per
          l'utilizzazione delle risorse umane.
              2.  La regione disciplina l'attivita' e la composizione
          del Collegio di direzione, prevedendo la partecipazione del
          direttore  sanitario  e  amministrativo,  di  direttori  di
          distretto, di dipartimento e di presidio.
              2-bis.  Fino  all'entrata  in  vigore  della disciplina
          regionale  sull'attivita' e la composizione del Collegio di
          direzione e del Comitato di dipartimento, i predetti organi
          operano nella composizione e secondo le modalita' stabilite
          da  ciascuna  azienda  sanitaria,  fermo  restando  per  il
          Collegio di direzione la presenza dei membri di diritto.�.
              �Art.  15-quaterdecies  (Osservatorio  per  l'attivita'
          libero-professionale).  - 1. Con decreto del Ministro della
          sanita',  da  adottarsi  entro il 10 ottobre 2000, d'intesa
          con  la  conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le  regioni  e le province autonome, nel rispetto di quanto
          disposto  dall'art.  19-quater,  e'  organizzato  presso il
          Ministero  della  sanita'  l'osservatorio  per  l'attivita'
          libero  professionale  con  il  compito di acquisire per il
          tramite  delle  regioni  gli  elementi  di  valutazione  ed
          elaborare,  in  collaborazione con le regioni, proposte per
          la  predisposizione  della  relazione  da  trasmettersi con
          cadenza annuale al Parlamento su:
                a) la  riduzione  delle  liste di attesa in relazione
          all'attivazione dell'attivita' libero professionale;
                b) le    disposizioni   regionali,   contrattuali   e
          aziendali    di   attuazione   degli   istituti   normativi
          concernenti l'attivita' libero professionale intramuraria;
                c) lo  stato  di  attivazione  e  realizzazione delle
          strutture  e  degli  spazi  destinati  all'attivita' libero
          professionale intramuraria;
                d) il   rapporto   fra   attivita'   istituzionale  e
          attivita' libero professionale;
                e) l'ammontare  dei  proventi  per  attivita'  libero
          professionale,  della partecipazione regionale, della quota
          a favore dell'azienda;
                f) le   iniziative  ed  i  correttivi  necessari  per
          eliminare   le   disfunzioni   ed  assicurare  il  corretto
          equilibrio    fra    attivita'   istituzionale   e   libero
          professionale.�.
              - L'Accordo  8  agosto  2001  tra Governo, regioni e le
          province  autonome  di Trento e Bolzano reca integrazioni e
          modifiche  agli  accordi  sanciti  il  3 agosto  2000  e il
          22 marzo 2001 in materia sanitaria.
              -  Il  testo  dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.
          131  (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
          Repubblica  alla  legge  Costituzionale 18 ottobre 2001, n.
          3), e' il seguente:
              �Art.  8  (Attuazione  dell'art. 120 della Costituzione
          sul  potere  sostitutivo).  - 1 Nei casi e per le finalita'
          previsti  dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione,
          il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro  competente per materia, anche su iniziativa delle
          regioni  o  degli enti locali, assegna all'ente interessato
          un  congruo  termine  per adottare i provvedimenti dovuti o
          necessari;  decorso  inutilmente tale termine, il Consiglio
          dei Ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del
          Ministro  competente  o  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,   adotta   i   provvedimenti   necessari,   anche
          normativi,  ovvero  nomina  un  apposito  commissario. Alla
          riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente
          della   Giunta   regionale  della  regione  interessata  al
          provvedimento.
              2.  Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
          necessario  al  fine di porre rimedio alla violazione della
          normativa  comunitaria,  gli atti ed i provvedimenti di cui
          al  comma 1  sono  adottati  su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro per le politiche
          comunitarie e del Ministro competente per materia.
              3.  Fatte  salve  le competenze delle regioni a statuto
          speciale,   qualora   l'esercizio  dei  poteri  sostitutivi
          riguardi comuni, province o citta' metropolitane, la nomina
          del   commissario   deve   tenere  conto  dei  principi  di
          sussidiarieta'  e  di  leale collaborazione. Il commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito.
              4.  Nei  casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
          sostitutivo   non  sia  procrastinabile  senza  mettere  in
          pericolo   le   finalita'   tutelate  dall'art.  120  della
          Costituzione,  il  Consiglio  dei Ministri, su proposta del
          Ministro  competente,  anche  su iniziativa delle regioni o
          degli  enti  locali,  adotta i provvedimenti necessari, che
          sono     immediatamente    comunicati    alla    Conferenza
          Stato-regioni  o  alla  Conferenza Stato-citta' e autonomie
          locali,   allargata   ai   rappresentanti  delle  Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame.
              5.    I   provvedimenti   sostitutivi   devono   essere
          proporzionati alle finalita' perseguite.
              6.  Il  Governo puo' promuovere la stipula di intese in
          sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,
          dirette   a   favorire  l'armonizzazione  delle  rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento  di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
          l'applicazione  dei  commi 3  e  4  dell'art. 3 del decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n. 281. Nelle materie di cui
          all'art.  117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
          possono   essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento  di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112.
Art. 2.
(Norme  in materia di dirigenti del Ministero della salute rientranti
                 nei profili professionali sanitari)

1.  I  dirigenti  del  Ministero  della salute rientranti nei profili
professionali sanitari, individuati dall'articolo 2, comma 2, lettere
b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13
dicembre  1995  ed  inquadrati  dalle  medesime lettere in attuazione
dell'articolo  18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  502,  e  successive  modificazioni,  a  decorrere  dalla  data di
istituzione del ruolo previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui
al  decreto  del  Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108,
sono inquadrati nel predetto ruolo, in distinta sezione.
2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3.
(Disposizioni  in  materia  di  applicazione  dell'istituto del tempo
                 parziale alla dirigenza sanitaria)

1.  In  deroga all'articolo 39, comma 18-bis, della legge 27 dicembre
1997,  n.  449, e` ammesso il ricorso all'istituto del lavoro a tempo
parziale  per  i  dirigenti  sanitari, esclusivamente nei casi in cui
risulti  comprovata  una  particolare  esigenza familiare o sociale e
fermo  restando  il  rapporto di lavoro esclu- sivo, con sospensione,
fino  al  ripristino  del  rapporto  a  tempo  pieno,  dell'attivita`
liberoprofessionale    intramuraria   eventualmente   in   corso   di
svolgimento.
2.  L'azienda  o  ente  competente  del  Servizio sanitario nazionale
ammette i dirigenti all'impegno ridotto in misura non superiore al 10
per  cento,  e  comunque nei limiti previsti dai contratti collettivi
nazionali  di  lavoro  vigenti,  della dotazione organica complessiva
dell'area  dirigenziale  sanitaria  di  cui  ai  medesimi  contratti,
incrementabile,  in  presenza di idonee situazioni organizzative o di
gravi   e  documentate  situazioni  familiari  sopraggiunte  dopo  la
copertura  della  percentuale  di  base,  fino ad ulteriori due punti
percentuali.
3.  Le  circostanze familiari o sociali per le quali e` consentito il
ricorso  all'istituto  del lavoro a tempo parziale sono stabilite dai
contratti collettivi nazionali di lavoro. Gli effetti sul trattamento
economico  conseguenti  al  ricorso  al  lavoro a tempo parziale sono
definiti   in   base   ai   criteri  stabiliti  nella  contrattazione
collettiva.

Art. 4.
(Differimento  del  termine  per  le  prestazioni aggiuntive da parte
    degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica)

1.  Al fine di consentire la continuita` del ricorso alle prestazioni
aggiuntive  degli  infermieri  e  dei  tecnici sanitari di radiologia
medica,   nel  rispetto  delle  disposizioni  recate  in  materia  di
contenimento  delle  spese  di  personale  degli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica, il termine
del   31   maggio  2007,  previsto  dall'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge   28   dicembre   2006,   n.   300,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e` differito fino
alla  definizione  della  disciplina  di  tali prestazioni aggiuntive
nell'ambito  del contratto collettivo nazionale di comparto 2006-2009
e non oltre la data di entrata in vigore del contratto medesimo.
2.  La  definizione  da  parte  del contratto collettivo nazionale di
comparto  delle  prestazioni  aggiuntive  di  cui al comma 1 non deve
comportare effetti di maggiori oneri sul livello di finanziamento del
contratto  collettivo  nazionale  di  comparto medesimo, quantificato
secondo  i  criteri  ed  i  parametri  previsti per tutto il pubblico
impiego.
3. Sono fatti salvi i contratti per le prestazioni di cui al comma 1,
eventualmente  posti in essere per il periodo dal 1° giugno 2007 alla
data  di  entrata in vigore della presente legge, purche´ compatibili
con il vincolo di cui al comma 1.
Art. 5.
                         (Entrata in vigore)

1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Dato a Roma, addi' 3 agosto 2007

                             NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Turco, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Mastella

                              LAVORI PREPARATORI

          Senato della Repubblica (atto n. 1598):

              Presentato  dal  Ministro  della  salute  (Turco) il 24
          maggio 2007.
              Assegnato  alla  12^  commissione (Igiene e Sanita), in
          sede   referente,  il  1°  giugno  2007  con  pareri  delle
          commissioni 1^, 2^, 5^, 7^, 8^, 10^ e della commissione per
          le questioni regionali.
              Esaminato  dalla 12^ commissione, in sede referente, il
          20, 26 giugno 2007; il 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13 luglio 2007.
              Assegnato  nuovamente  alla  12^  commissione (Igiene e
          Sanita),  in sede deliberante, il 17 luglio 2007 con pareri
          delle   commissioni  1^,  2^,  5^,  7^,  8^,  10^  e  della
          commissione per le questioni regionali.
              Esaminato  dalla  12^ commissione, in sede deliberante,
          il 17 luglio 2007 ed approvato il 19 luglio 2007.

          Camera dei deputati (atto n. 2937):

              Assegnato  alla  XII  commissione  (Affari sociali), in
          sede   referente,  il  24  luglio  2007  con  parere  delle
          commissioni  I,  II,  V, VII, XI e della commissione per le
          questioni regionali.
              Esaminato  dalla XII commissione, in sede referente, il
          24, 25, 26, 27, 31 luglio 2007.
              Esaminato in aula ed approvato il 2 agosto 2007.