Cassazione penale sez. V, sentenza 16.11.2011 n. 42146
Con ordinanza del 13 gennaio 2011 il GIP del Tribunale di Montepulciano applicava la custodia cautelare in carcere nei confronti di C. A.R., indagato per il reato di cui ali'art. 612 bis, commi 1 e 2, c. per avere, con condotte reiterate, molestato l'ex convivente M. L., seguendola, avvicinandola, importunandola e continuamente minacciandola anche di morte, tanto da cagionarle un perdurante grave stato d'ansia e, comunque, costringendola ad alterare le proprie quotidiane abitudini ed a rinunciare ad una normale vita di relazione; fatto aggravato perché commesso da soggetto già legato alla persona offesa da relazione affettiva.
Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta dall'indagato, il Tribunale di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe, confermava il titolo custodiate, con consequenziali statuizioni.
Avverso la pronuncia anzidetta d difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di seguito indiciate.
2.- Con unico motivo d'impugnativa parte ricorrente deduce mancanza di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 292 comma 2 lett. e), anche in ragione dell'inattendibilità della querelante nonché difetto di motivazione e travisamento del fatto, ai sensi dell'art. 606 lett. e). Si duole, in particolare, che siano stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza, senza considerare le risultanze delle indagini difensive di cui all'art. 391 bis c.p.p., attestanti il mantenimento di buoni rapporti tra le parti comprovati da diversi messaggi telefonici, di inequivoco tenore.
LaPrevidenza.it, 17/12/2011
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