SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
Sentenza 4 luglio – 16 novembre 2011, n. 42146
Osserva
Con ordinanza del 13 gennaio 2011 il GIP del Tribunale di Montepulciano
applicava la custodia cautelare in carcere nei confronti di C. A.R.,
indagato per il reato di cui ali'art. 612 bis, commi 1 e 2, c. per
avere, con condotte reiterate, molestato l'ex convivente M. L.,
seguendola, avvicinandola, importunandola e continuamente minacciandola
anche di morte, tanto da cagionarle un perdurante grave stato d'ansia
e, comunque, costringendola ad alterare le proprie quotidiane abitudini
ed a rinunciare ad una normale vita di relazione; fatto aggravato
perché commesso da soggetto già legato alla persona offesa da relazione
affettiva.
Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta dall'indagato, il
Tribunale di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe, confermava
il titolo custodiate, con consequenziali statuizioni.
Avverso la pronuncia anzidetta d difensore dell'indagato ha proposto
ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di seguito indiciate.
2.- Con unico motivo d'impugnativa parte ricorrente deduce mancanza di
gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 292 comma 2 lett. e),
anche in ragione dell'inattendibilità della querelante nonché difetto
di motivazione e travisamento del fatto, ai sensi dell'art. 606 lett.
e). Si duole, in particolare, che siano stati ritenuti sussistenti
gravi indizi di colpevolezza, senza considerare le risultanze delle
indagini difensive di cui all'art. 391 bis c.p.p., attestanti il
mantenimento di buoni rapporti tra le parti comprovati da diversi
messaggi telefonici, di inequivoco tenore.
3. - Il ricorso è privo di fondamento.
Ed invero, non merita censure di sorta il contesto giustificativo in
forza del quale il giudice a quo ha ritenuto esistente un quadro
indiziano idoneo a carico dell'indagato in ordine al reato a lui
ascritto. La verifica. ab extrinseco della logicità e coerenza dello
sviluppo argomentativo del provvedimento impugnato esaurisce il compito
di questo Giudice di legittimità, al quale è inibito l'esame funditus
della reale valenza dimostrativa degli elementi indiziari.
Resta solo da dire che il giudice del riesame non ha mancato di
rispondere alle deduzioni di parte in ordine alle risultanze delle
indagini investigative, osservando, peraltro, che il contenuto degli
allegati sms, intercorsi tra le parti, avrebbe dovuto essere valutato
nell'ambito di un contesto relazionale tutto da verificare nel corso
del prosieguo dell'attività istruttoria.
4.- Per quanto precede il ricorso deve 'essere rigettato con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Dispone l'oscuramento dei dati identificativi e manda alla
Cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 94 d..a.
c.p.p.