Cassazione civile sez. trib., sentenza 27 ottobre 2010 n. 21943
A seguito di verifica effettuata dalla Guardia di Finanza di P. nei confronti di A.F., esercente attività di mediazione nella vendita di autovetture, nonché gestore di autofficina, venivano accertati nei confronti del medesimo, relativamente all’anno 1996, maggiori redditi sulla base delle risultanze del p.v.c. In data 21 dicembre 1998. L'accertamento era fondato su una serie di elementi indiziari significativi – a giudizio dell’amministrazione finanziaria – delle dissimulazione di vere e proprie compravendite mediante il ricorso a delle procure a vendere gli autoveicoli: la ricostruzione dei redditi veniva effettuata sulla base dei movimenti relativi a cinque conti correnti bancari del F., di natura extra – contabile, al cui riguardo il contribuente avrebbe reso giustificazioni del tutto generiche.... omissis ... La Commissione tributaria regionale della Basilicata, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado, rigettando l'appello proposto dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, con il quale si richiamavano tutti gli elementi posti alla base dell’accertamento, con particolare riferimento alla dissimulazione degli atti di compravendita degli autoveicoli, nonché alla valenza presuntiva degli accertamenti bancari. Rilevato che il contribuente aveva legittimamente fatto ricorso, nell’ambito della propria contabilità, al c.d. “regime del margine”, si ribadiva l'insufficienza degli elementi probatori posti alla base dell’accertamento....
LaPrevidenza.it, 27/01/2011
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