LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Sentenza 27.10.2010 n. 21943
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato - Presidente -
Dott. DDALONZO Michele - Consigliere -
Dott. PERSICO Mariaida - Consigliere -
Dott. CAMPANILE Pietro - rel. Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – ricorrente
contro
F.A. - controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, n. 97/1/04, depositata in data 9 novembre 2004;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dal consigliere Dott. Campanile Pietro;
Udito per l'Agenzia delle Entrate l'Avv. Generale dello Stato Neri Alessia Urbani, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Udito per il controricorrente l'Avv. Damascelli Antonio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. APICE Umberto, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
1.1 - A seguito di verifica effettuata dalla Guardia di Finanza di P. nei confronti di A.F., esercente attività di mediazione nella vendita di autovetture, nonché gestore di autofficina, venivano accertati nei confronti del medesimo, relativamente all’anno 1996, maggiori redditi sulla base delle risultanze del p.v.c. In data 21 dicembre 1998.
L'accertamento era fondato su una serie di elementi indiziari significativi – a giudizio dell’amministrazione finanziaria – delle dissimulazione di vere e proprie compravendite mediante il ricorso a delle procure a vendere gli autoveicoli: la ricostruzione dei redditi veniva effettuata sulla base dei movimenti relativi a cinque conti correnti bancari del F., di natura extra – contabile, al cui riguardo il contribuente avrebbe reso giustificazioni del tutto generiche.
1.2 - La Commissione tributaria provinciale di Matera accoglieva il ricorso proposto dal F. avverso detto avviso di accertamento:
si affermava che la pretesa non era suffragata da elementi probatori muniti dei requisiti della certezza, della precisione e della concordanza.
1.3 - La Commissione tributaria regionale della Basilicata, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado, rigettando l'appello proposto dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, con il quale si richiamavano tutti gli elementi posti alla base dell’accertamento, con particolare riferimento alla dissimulazione degli atti di compravendita degli autoveicoli, nonché alla valenza presuntiva degli accertamenti bancari. Rilevato che il contribuente aveva legittimamente fatto ricorso, nell’ambito della propria contabilità, al c.d. “regime del margine”, si ribadiva l'insufficienza degli elementi probatori posti alla base dell’accertamento.
1.4 - Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati. Il F. resiste con controricorso, illustrato con memoria.
Diritto
2.1. - Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5.
Si afferma, in particolare, che il riferimento al “regime del margine” non trova alcun riferimento nel ricorso introduttivo del contribuente e che vi sarebbe contraddizione fra la negazione della prova della dissimulazione, tramite le procure, degli atti di compravendita, e il riferimento alla corretta definizione della base imponibile, evidentemente correlata proprio alle compravendite.
2.2 - Con il secondo motivo si deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e art. 2727 c.c., nonché omessa o comunque insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, denunciandosi l'apoditticità del rilievo circa l'insussistenza di valide presunzioni, per altro a fronte di accertamenti bancari che pongono precisi oneri probatori a carico del contribuente, e, in ogni caso, di una serie di elementi, opportunamente richiamati e totalmente negletti dalla Commissione tributaria regionale, deponenti nel senso della totale inattendibilità delle risultanze contabili.
2.3 - Detti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione della loro intima connessione, sono fondati.
2.3.1. - Deve in primo luogo constatarsi la sussistenza della denunciata carenza motivazionale.
Ben vero nella sentenza impugnata, a fronte di una serie di rilievi dell’Ufficio – congruamente richiamati nel ricorso in ossequio, contrariamente a quanto eccepito dal controricorrente, ai principi di specificità ed autosufficienza de ricorso – e concernenti la complessiva inattendibilità della contabilità ufficiale (come l'annotazione, per un significativo periodo, di acquisti e pagamenti su un conto privo di provvista; l'utilizzazione di conti correnti bancari non richiamati nella contabilità ufficiale, l'assenza di provvigioni in relazione alla mediazione delle vendite asseritamente realizzate in espletamento delle procure), il richiamo al regime del margine, oltre a non essere pertinente al thema decidendum e alle deduzioni delle parti, è in netta contraddizione con l'esclusione, per altro non congruamente dimostrata, della dissimulazione di atti di compravendita.
Non può omettersi di constatare l'apoditticità dell’affermazione, non conseguente a una puntuale verifica delle censure mosse alla (altrettanto immotivata) decisione di primo grado contenuta nell’impugnata decisione, secondo cui “l'accertamento non è adeguatamente motivato da elementi atti a dimostrare una sostanziale alterazione dell’impostazione dei dati economici – patrimoniali dell’azienda, si da rendere inattendibile il sistema contabile nel suo complesso”. In tal caso risulta integrata l'ipotesi di assoluta carenza della motivazione, ricorrente appunto quando la sentenza, in violazione degli art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. Att. c.p.c., comma 1, manca delle argomentazioni atte a palesare le ragioni della decisione, perché una siffatta carenza, incidendo sul modello della sentenza descritto da tali disposizioni – costituenti attuazione del principio costituzionale (art. 111 Cost.) secondo il quale tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati – ne determina la nullità, prevista come motivo di ricorso per Cassazione dall’art. 360 c.p.c., n. 4, (Cass., 2 luglio 2004, n. 12114).
2.3.2 - Assolutamente rimarchevole, poi, è la mancanza di qualsiasi riferimento alle risultanze di natura bancaria, pure richiamati nel gravame proposto dall’ufficio.
Questa Corte ha costantemente ribadito che, in presenza di accertamenti bancari, costituisce onere del contribuente dimostrare che i proventi “desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono essere “recuperati a tassazione”, o perché egli ne ha già “tenuto conto nelle dichiarazioni”, o perché (Cass., n. 9573/2007; Cass., n. 1739/2007) “non sono fiscalmente rilevanti” in quanto “non si riferiscono ad operazioni imponibili”.
Invero nei casi previsti dalle norme contenute, per l'IVA, nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 e, per l'imposta sul reddito, nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 (Cass., 26 febbraio 2009, n. 4589; Cass.,20 giugno 2008 n. 16837), “l'onere dell’amministrazione di provare la sua pretesa è soddisfatto, per volontà di legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari” per cui “resta ... a carico del contribuente l'onere di provare il contrario, realizzandosi cosi la riferita ipotesi d'inversione dell’onere della prova” (Cass., nn. 14018/2007; 2450/2007; 19920/2006 19920/2006 , 28342/2005) in quanto (Cass., 14 novembre 2003 n. 17243; Cass, 16 aprile 2003 n. 6073; Cass., 1 aprile 2003 n. 4987) “la presunzione di riferibilità dei movimenti bancari od operazioni imponibili si correla ad una valutazione del legislatore di rilevante probabilità (id quod plerumque accidit) che il contribuente si avvalga di tutti i conti di cui possa disporre per le rimesse ed i prelevamenti inerenti all’esercizio dell’attività”.
In relazione agli accertamenti bancari, non rileva, per altro, il divieto di doppia presunzione (c.d. Praesumptio de praesumpto), che attiene esclusivamente alla correlazione di una presunzione semplice con altra presunzione semplice, ma non con altra presunzione legale, qual è appunto configurabile (circostanza completamente negletta dalla Commissione tributaria regionale) la fattispecie di cui trattasi (Cass., 21 dicembre 2007, n. 27032; Cass. 22 febbraio 2002, n. 2612).
2.4 - La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale, che, valuterà congruamente, nei limiti di quanto devoluto, le risultanze processuali, attenendosi ai principi sopra evidenziati e provvederà al regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile – tributaria, il 22 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2010