Regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari: i requisiti dell'attività lavorativa
Consiglio di Stato, adunanza plenaria, decisione 31.03.2006 n° 4
Con due pronunce rese in data 31.3.2006, dall’Adunanza Plenaria, il Consiglio di Stato risolve la questione relativa alla interpretazione ed alle corrette modalità di applicazione della norma di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (convertito dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222) che indica il procedimento per la regolarizzazione della posizione di lavoratori immigrati stabilendo, in particolare, che “chiunque, nell’esercizio di un’attività di impresa...ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, può denunciare, entro la data dell’11 novembre 2002, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali”
Quanto alle norme dettate per regolarizzare il lavoro dei clandestini extra comunitari, esse rientrano nella disciplina sull'immigrazione e sono, pertanto, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. b, Cost , (Corte cost., 26/05/2005, n.201; ma rilevante anche Corte cost., 18/02/2005, n.78).
L’importanza della quaestio era stata evidenziata dall’ordinanza di rimessione Cons. St. sez. VI, ordinanza 6364 del 15.11.2005, che aveva rilevato la presenza del contrasto in sede ermeneutica.
Secondo l’orientamento prevalente nei Tribunali Amministrativi regionali, il requisito dell'avere occupato, "nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari”, “va inteso - proprio perché l'uso della preposizione "nei" (diversamente dalla preposizione "per") non presuppone la necessaria vigenza del rapporto di lavoro per tutto l'indicato periodo temporale, ma soltanto la sua esistenza in seno ad esso - nel senso che sono regolarizzabili i lavoratori che abbiano comunque prestato la loro opera nel corso del trimestre indicato, ancorché non continuativamente”, (cfr, fra tutte, T.A.R. Emilia Romagna, Parma, n. 148/2004; Tar Veneto, n. 264/2004; Tar Lombardia, Brescia, n. 43/2005; si veda anche T.A.R. Friuli-V. Giulia, 24/11/2003, n.776 in Massima redazionale, 2004).
L’orientamento differente è stato proposto da alcune sentenze della IV Sezione del Consiglio di Stato, ad avviso della quale, “secondo il legislatore, nel prevedere la concessione del permesso di soggiorno in sanatoria ai cittadini extracomunitari occupati nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge, ha voluto richiedere l’effettività dell'occupazione per l'intero periodo di riferimento” (Cons. Stato, IV, n. 5085/04; n. 5088/04; n. 1712/05).
Il collegio rimettente, nell’occasione, suggeriva una lettura orientata, la quale porta a dedurre che la trama conduttrice sia quella di consentire l’emersione di tutti i lavoratori extracomunitari, che già all’entrata in vigore della legge fossero occupati con un rapporto destinato a diventare stabile e regolare dopo il completamento della procedura di regolarizzazione, senza il requisito della effettiva occupazione per l’intero periodo trimestrale, (si spiegano così le disposizioni normative di cui all’art. 33, comma 3, lett. a) della legge n. 189/02) e di cui all’art. 1, comma 3, lett. b), del D.L. n. 195/02).
L’Adunanza Plenaria scioglie i nodi e focalizza l’attenzione sulla natura giuridica delle disposizioni de quibus.
Trattasi di norme introdotte con decreto-legge in via d’urgenza estendendo la procedura di regolarizzazione (inizialmente prevista per il solo lavoro domestico dall’art. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189) a tutti i tipi di attività di lavoro dipendente: “la surriportata norma dell’art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 195 del 2002 (così come quella analoga dell’art. 33 della legge n. 189 del 2002) reca disposizioni di carattere eccezionale, in quanto volte a consentire una deroga alla normativa ordinaria concernente il regime contingentato degli ingressi dei lavoratori extracomunitari, ai fini della “legalizzazione” delle posizioni di lavoro irregolare, agevolando anche il rilascio del permesso di soggiorno (di validità pari ad un anno, come indicato dal successivo comma 4 dello stesso art. 1). Ne consegue che la norma in questione, in virtù dei criteri ermeneutici dettati dall’art. 14 delle “preleggi”, non può trovare applicazione oltre i casi ed i tempi in essa considerati”.
Ne discende che “le norme di cui all’art. 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (convertito dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222), nonché di cui all’art. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, avendo la specifica finalità di consentire, in via eccezionale, la “legalizzazione” di situazioni di lavoro irregolare verificatesi nei tre mesi antecedenti alla data del 10 settembre 2002, ossia la regolarizzazione di un rapporto di lavoro dipendente già instaurato, può trovare corretta applicazione soltanto nei casi in cui l’attività lavorativa in parola, avendo avuto almeno la durata minima di un trimestre, fissata dalla norma di legge, risulti idonea ad offrire un sufficiente affidamento per la esistenza di un serio impegno lavorativo e la effettiva prosecuzione e la possibile successiva stabilizzazione del rapporto, apparendo chiaramente estranea alle finalità delle norme in parola quella di assecondare iniziative concernenti situazioni le quali, per la scarsa durata e per la conseguente precarietà che le caratterizza, possono rappresentare la dissimulazione di un rapporto fittizio o sorto unicamente per la sola finalità della regolarizzazione”.
(Nota di Ermelinda Biesuz e Giuseppe Buffone)
LaPrevidenza.it, 24/04/2006