REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO
DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
(ADUNANZA
PLENARIA)
ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
(Numero 4)
sul
ricorso in appello n. 31/2005 dell’Adunanza Plenaria (iscritto al NRG
111/2005), proposto da B. M. B., rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio
Orlando e Leonardo Arnese, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
Giovanni Di Gioia in Roma, Piazza Mazzini, n. 27;
contro
il
MINISTERO DELL’INTERNO, LA PREFETTURA DI PESCARA E LA QUESTURA DI PESCARA, in
persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato, negli uffici della quale sono per legge
domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione
staccata di Pescara - n. 873 del 4 novembre 2004;
Visto
il ricorso in appello;
visto
l’atto di costituzione in giudizio delle Autorità intimate;
vista
l’ordinanza di questo Consiglio (Sezione Sesta) n. 6364/2005, in data 15
novembre 2005, con cui la causa è stata rimessa all’esame dell’Adunanza
Plenaria delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato;
relatore
alla pubblica udienza del 27 marzo 2006 il consigliere Pier Luigi Lodi; nessuno
comparso per le parti;
visti
gli atti tutti della causa;
ritenuto
e considerato quanto segue:
FATTO
Con
provvedimento n. 7968/S.P. del 24 giugno 2003 il Prefetto della provincia di
Pescara respingeva la domanda di regolarizzazione e di rilascio del conseguente
permesso di soggiorno alla cittadina extracomunitaria M. B. B., presentata ai
sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, convertito in legge 9
ottobre 2002, n. 222.
Dalla
documentazione in atti emerge che il diniego era dovuto alla insussistenza del
rapporto di lavoro nell'intero trimestre antecedente alla data di entrata in
vigore del citato decreto-legge, avendo la interessata intrapreso l'attività di
lavoro solo alla fine del precedente mese di giugno.
Con
l'impugnata sentenza n. 873/2004 il T.A.R. per l'Abruzzo - Sezione staccata di
Pescara - aveva respinto il ricorso aderendo all'indirizzo giurisprudenziale
che richiede, ai fini della regolarizzazione, il requisito della prestazione
continuativa dell'attività di lavoro nel trimestre antecedente all'entrata in
vigore della normativa in questione.
L'interessata
ha proposto appello contestando le argomentazioni poste a base della decisione
impugnata.
Le
Autorità intimate si sono costituite per resistere in giudizio replicando, con
memoria, alle tesi dell'appellante.
Con
ordinanza n. 6364/05 del 15 novembre 2005, la Sezione VI di questo Consiglio di
Stato, tenuto conto degli opposti orientamenti giurisprudenziali registratisi
al riguardo, ha ritenuto opportuno devolvere all'esame dell'Adunanza plenaria
del Consiglio di Stato la questione relativa alle modalità di interpretazione
ed applicazione della norma sopra richiamata.
La
causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 27 marzo 2006.
DIRITTO
1.
- Viene sottoposta all’Adunanza Plenaria la questione relativa alla
interpretazione ed alle corrette modalità di applicazione della norma di cui
all’art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (convertito
dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222) che indica il procedimento per la
regolarizzazione della posizione di lavoratori immigrati stabilendo, in
particolare, quanto segue: “Chiunque, nell’esercizio di un’attività di
impresa...ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore
del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in
posizione irregolare, può denunciare, entro la data dell’11 novembre 2002, la
sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura – Ufficio territoriale del
Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese,
di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali”.
Tale
disposizione è stata introdotta con decreto-legge estendendo in via d’urgenza
la procedura di regolarizzazione (inizialmente prevista per il solo lavoro
domestico dall’art. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189) a tutti i tipi di
attività di lavoro dipendente. La data di entrata in vigore di entrambe le
normative risulta essere la stessa (10 settembre 2002), così come i requisiti
richiesti, rendendosi in tal modo omogenee le scadenze temporali e gli
adempimenti per le previste regolarizzazioni.
2.
- La Sezione VI di questo Consiglio ha proceduto all’esame dell’appello
proposto dalla lavoratrice extracomunitaria interessata avverso la sentenza del
T.A.R. Abruzzo – Sezione di Pescara – che aveva giudicato legittimo il decreto
prefettizio di rigetto dell’istanza di regolarizzazione, in relazione al
mancato svolgimento dell’attività lavorativa nell’intero arco temporale del
trimestre indicato dalla norma di legge.
Pur
propendendo per una soluzione in senso contrario, la detta Sezione ha tuttavia
ritenuto opportuno deferire la soluzione della controversia all’Adunanza
Plenaria, avendo riscontrato orientamenti in senso diverso che emergono dalla
giurisprudenza ed, in particolare, da alcune decisioni in forma semplificata
della Sezione IV (nn. 5085 e 5088 del 14 luglio 2004; n. 1712 del 13 aprile
2005).
Nell’ordinanza
di rimessione la Sezione VI ha espresso l’avviso che, in base al tenore
letterale della norma ed alle finalità specifiche della stessa, il periodo di
tre mesi indicato dalla legge, per consentire la regolarizzazione, debba essere
considerato come mero riferimento al lasso temporale nell’ambito del quale il
lavoro, di qualsiasi durata, sia stato effettivamente svolto, ancorché avviato
dopo l’inizio del trimestre.
3.
- Ritiene l’Adunanza Plenaria che la tesi anzidetta non possa essere condivisa.
3.1
– Deve preliminarmente considerarsi che la surriportata norma dell’art. 1,
comma 1, del citato decreto-legge n. 195 del 2002 (così come quella analoga
dell’art. 33 della legge n. 189 del 2002) recano disposizioni di carattere
eccezionale, in quanto volte a consentire una deroga alla normativa ordinaria
concernente il regime contingentato degli ingressi dei lavoratori extracomunitari,
ai fini della “legalizzazione” delle posizioni di lavoro irregolare, agevolando
anche il rilascio del permesso di soggiorno (di validità pari ad un anno, come
indicato dal successivo comma 4 dello stesso art. 1).
Ne
consegue che la norma in questione, in virtù dei criteri ermeneutici dettati
dall’art. 14 delle “preleggi”, non può trovare applicazione oltre i casi ed i
tempi in essa considerati.
3.2.
- Ciò posto, il Collegio rileva che, pur se la norma si colloca in un quadro di
iniziative legislative (oltre al decreto-legge in discorso il già ricordato
art. 33 della legge n. 109 del 2002) propriamente finalizzate alla emersione di
tutti i lavoratori extracomunitari in qualsiasi modo già occupati con un
rapporto destinato a stabilizzarsi dopo il completamento della procedura di
regolarizzazione, resta comunque fermo che tale regolarizzazione, con i
benefici conseguenti, deve restare rigorosamente confinata nei limiti
espressamente fissati dalla legge. In altri termini, i benefici in questione
non possono che essere riservati soltanto ai lavoratori extracomunitari in
possesso dei requisiti normativamente previsti, tenuto altresì conto
dell’esigenza di evitare una disparità di trattamento tra i diversi soggetti
interessati.
3.3.
– Tanto premesso, per quanto riguarda la interpretazione letterale della norma,
deve convenirsi che il testo non appare del tutto univoco, indicando soltanto
un arco di tempo “nel” corso del quale deve essersi verificata la “occupazione”
del lavoratore extracomunitario, con una dizione che di per sé non impedirebbe
la possibilità di attribuire rilevanza determinante anche alla instaurazione
del rapporto in un qualsiasi momento del trimestre considerato, escludendosi,
quindi, la necessità di una prestazione lavorativa di carattere continuativo
per l’intero periodo di tre mesi.
Ma,
a parte che se il legislatore avesse voluto dettare una regola in tal senso
avrebbe presumibilmente usato il verbo “assumere” e non “occupare” (in quanto
quest’ultimo termine sembra postulare la continuità dell’impegno lavorativo),
una simile accezione della disposizione in parola risulterebbe in realtà
incompatibile con il sistema delineato dalle diverse disposizioni della
normativa in questione, oltreché dalle finalità proprie della normativa stessa.
3.4.
– A tal riguardo va in particolare ricordato l’argomento posto a base della
giurisprudenza che ritiene debba attribuirsi rilevanza soltanto ad una attività
lavorativa svolta per l’intero trimestre, facendo leva sulla previsione del
successivo comma 3, lettera b) del ripetuto art. 1 del decreto-legge n. 195 del
2002, relativa all’obbligo di allegare, alla dichiarazione del datore di
lavoro, un “attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 700
euro per ciascun lavoratore”.
Sottolinea
opportunamente, infatti, l’anzidetta giurisprudenza, che sarebbe illogico
ammettere la possibilità della regolarizzazione di prestazioni lavorative di
durata minore di un trimestre, una volta che il contributo in parola, da
versare ai fini previdenziali, risulti commisurato all’importo dovuto per
prestazioni di lavoro subordinato aventi la durata di tre mesi.
Né
appare persuasiva l’obiezione che, secondo la previsione del decreto-legge in
parola (così come della citata legge n. 189 del 2002), il contributo in parola
viene espressamente qualificato come “forfettario”, ed in base allo stesso
decreto-legge viene addirittura predeterminato nella misura fissa di 700 euro,
il che potrebbe condurre a negare la possibilità di stabilire una effettiva
connessione del versamento con lo specifico rapporto di lavoro del singolo
dipendente.
In
proposito sembra, invero, agevole replicare che, nella disposizione dettata
dalla legge n. 189 del 2002, viene espressamente dichiarata la stretta
correlazione del contributo all’attività lavorativa della durata di tre mesi,
facendosi menzione di un versamento “pari all’importo trimestrale
corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato”; e pur se nel successivo
decreto-legge tale specifica indicazione risulta omessa, l’analogia delle due
normative e delle relative finalità porta ad escludere una applicazione delle
stesse con criteri eterogenei e divergenti.
Quanto,
poi, alla misura forfettaria del contributo, può coerentemente ritenersi che si
tratti soltanto di un mezzo pratico di semplificazione della complessa
procedura di regolarizzazione prevista dalla legge.
3.5.
– A ciò può ancora aggiungersi che una interpretazione rigorosa della legge
viene altresì postulata dall’esigenza di evitare il rischio di assecondare
tentativi di utilizzazione fraudolenta della procedura di regolarizzazione,
mediante la incontrollata stipula di contratti con lavoratori stranieri privi
di permesso di soggiorno e la precostituzione di situazioni meramente apparenti
e fittizie, in epoca immediatamente antecedente alla emanazione del
decreto-legge (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2002), cosa
resa possibile e verosimile, nel caso di cui si tratta, per il fatto che la
precedente normativa, di cui alla legge n. 189 del 2002 (già protesa alla
emersione del lavoro irregolare, anche se riguardante il solo lavoro
domestico), era stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale fin dal 26 agosto
2002.
3.6.
– In conclusione deve ribadirsi che la normativa in esame, avendo la specifica
finalità di consentire, in via eccezionale, la “legalizzazione” di situazioni
di lavoro irregolare verificatesi nei tre mesi antecedenti alla data del 10
settembre 2002, ossia la regolarizzazione di un rapporto di lavoro dipendente
già instaurato, può trovare corretta applicazione soltanto nei casi in cui
l’attività lavorativa in parola, avendo avuto almeno la durata minima di un
trimestre, fissata dalla norma di legge, risulti idonea ad offrire un
sufficiente affidamento per la esistenza di un serio impegno lavorativo e la
effettiva prosecuzione e la possibile successiva stabilizzazione del rapporto,
apparendo chiaramente estranea alle finalità delle norme in parola quella di
assecondare iniziative concernenti situazioni le quali, per la scarsa durata e
per la conseguente precarietà che le caratterizza, possono rappresentare la
dissimulazione di un rapporto fittizio o sorto unicamente per la sola finalità
della regolarizzazione.
3.7.
- Per le ragioni sopra esposte l’appello deve ritenersi infondato, apparendo
meritevole di conferma la pronuncia del Giudice di primo grado.
4.
- Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese
del presente giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello meglio
specificato in epigrafe:
- respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la
sentenza impugnata;
- dispone l’integrale compensazione delle spese del
presente giudizio tra le parti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così
deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo 2006, con la
partecipazione di:
Alberto
de Roberto - Presidente del Consiglio di Stato
Mario
Egidio Schinaia - Presidente di Sezione
Paolo
Salvatore - Presidente di Sezione
Raffaele
Iannotta - Presidente di Sezione
Sabino
Luce - Consigliere
Raffaele
Carboni - Consigliere
Costantino
Salvatore - Consigliere
Filippo
Patroni Griffi - Consigliere
Giuseppe
Farina - Consigliere
Corrado
Allegretta - Consigliere
Luigi
Maruotti - Consigliere
Carmine
Volpe - Consigliere
Pier
Luigi Lodi - Consigliere - Estensore.
Presidente
Consigliere Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
31/03/2006
(Art. 55,
L.27/4/1982, n.186)
Il Dirigente
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale
(Adunanza Plenaria)
Addì...................................copia
conforme alla presente è stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del
Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria