martedì, 13 ottobre 2026

Pubblico Impiego, Vigili del Fuoco, lavoro straordinario e ingiunzione di pagamento

T.A.R. Calabria - Catanzaro - Sentenza 25.8.2012 n. 886 - Dott. Diego Venneri

 

Con ricorso per decreto ingiuntivo, Vincenzo Venneri, dipendente del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco, esponeva di essere creditore, nei confronti dell’Amministrazione intimata per attività di lavoro straordinario, di complessivi euro 8.860,98, come dimostrato dalla certificazione rilasciata dall’Ufficio Amministrativo Contabile. Con decreto ingiunto n. 458/2011, assunto da questo Tribunale, è stato ordinato al Ministero dell’Interno –Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il pagamento, in favore di Venneri Vincenzo, di euro 8.860,98, oltre interessi legali, oltre spese e competenze del procedimento, come ivi liquidate. Con ricorso per opposizione, il Ministero dell’Interno, precisando che la somma di cui al decreto opposto era stata parzialmente pagata e precisamente corrisposta nelle misura di euro 2.471,10, ha chiesto la revoca e/o l’annullamento del decreto opposto. Con memoria di costituzione depositata in data 22.3.2012, Vincenzo Venneri ha riconosciuto l’avvenuto parziale pagamento da parte dell’Amministrazione opponente ed ha insistito affinché il Tribunale, previa revoca del decreto opposto, condanni l’Amministrazione al pagamento della somma residua, compresi gli accessori, oltre al pagamento delle spese e competenze per il giudizio da distrarsi in favore dei procuratori ex art. 93 c.p.c Alla Pubblica Udienza del 6 luglio 1012, il ricorso è passato in decisione. Dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione opponente emerge che la stessa ha effettivamente corrisposto al creditore opposto parte della somma dovuta – nella misura di euro 2.471,10 - come, del resto, riconosciuto dallo stesso Venneri Vincenzo nella memoria di costituzione e risposta . Pertanto, l’opposizione è in parte fondata e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo n. 458/2011 va revocato, considerato che, come affermato dalla giurisprudenza sia del giudice ordinario che amministrativo, qualora il giudice riconosca fondata, anche solo parzialmente, l’opposizione, deve comunque revocare "in toto" il decreto opposto e statuire in merito al pagamento di eventuali importi residui del credito, in quanto la relativa sentenza di condanna si sostituisce all’originario decreto ingiuntivo (Cass. Civ., sez. III, 25 maggio 2007, n. 12256; id, sez. II, 22 agosto 2006, n. 18265; TAR Calabria, Reggio Calabria, 8 novembre 2005, n. 1987; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 26 novembre 2004, n. 8288).

Documento integrale

Invia per email

LaPrevidenza.it, 31/01/2013

Milano Finanza Osservatorio Partner
GIANFRANCO NUNZIATA
mini sito

Irno 11, 84100, Salerno (SA)

Telefono:

089757100

Cellulare:

3287451985

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale

STUDIO LEGALE CAPPELLARO
mini sito

Via Piranesi 22, 20137, Milano (MI)

Cellulare:

3497880035

Servizi:

Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...