REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 866 del 2011, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato, domiciliata per legge in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
contro
Venneri Vincenzo, rappresentato e difeso dagli avv. Diego Venneri,
Francesco Tallarico, con domicilio eletto presso lo studio di
quest’ultimo in Cosenza, via Medaglie D'Oro, 106;
opposizione al decreto ingiuntivo n 458/11 emesso dal TAR della Calabria - Catanzaro
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Venneri Vincenzo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2012 il dott.
Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo,
Vincenzo Venneri, dipendente del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco,
esponeva di essere creditore, nei confronti dell’Amministrazione
intimata per attività di lavoro straordinario, di complessivi euro
8.860,98, come dimostrato dalla certificazione rilasciata dall’Ufficio
Amministrativo Contabile.
Con decreto ingiunto n. 458/2011, assunto da questo Tribunale, è stato
ordinato al Ministero dell’Interno –Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco il pagamento, in favore di Venneri Vincenzo, di euro 8.860,98,
oltre interessi legali, oltre spese e competenze del procedimento, come
ivi liquidate.
Con ricorso per opposizione, il Ministero dell’Interno, precisando che
la somma di cui al decreto opposto era stata parzialmente pagata e
precisamente corrisposta nelle misura di euro 2.471,10, ha chiesto la
revoca e/o l’annullamento del decreto opposto.
Con memoria di costituzione depositata in data 22.3.2012, Vincenzo
Venneri ha riconosciuto l’avvenuto parziale pagamento da parte
dell’Amministrazione opponente ed ha insistito affinché il Tribunale,
previa revoca del decreto opposto, condanni l’Amministrazione al
pagamento della somma residua, compresi gli accessori, oltre al
pagamento delle spese e competenze per il giudizio da distrarsi in
favore dei procuratori ex art. 93 c.p.c
Alla Pubblica Udienza del 6 luglio 1012, il ricorso è passato in decisione.
Dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione opponente emerge che
la stessa ha effettivamente corrisposto al creditore opposto parte
della somma dovuta – nella misura di euro 2.471,10 - come, del resto,
riconosciuto dallo stesso Venneri Vincenzo nella memoria di
costituzione e risposta .
Pertanto, l’opposizione è in parte fondata e, conseguentemente, il
decreto ingiuntivo n. 458/2011 va revocato, considerato che, come
affermato dalla giurisprudenza sia del giudice ordinario che
amministrativo, qualora il giudice riconosca fondata, anche solo
parzialmente, l’opposizione, deve comunque revocare "in toto" il
decreto opposto e statuire in merito al pagamento di eventuali importi
residui del credito, in quanto la relativa sentenza di condanna si
sostituisce all’originario decreto ingiuntivo (Cass. Civ., sez. III, 25
maggio 2007, n. 12256; id, sez. II, 22 agosto 2006, n. 18265; TAR
Calabria, Reggio Calabria, 8 novembre 2005, n. 1987; TAR Puglia, Lecce,
sez. III, 26 novembre 2004, n. 8288).
Il Ministero dell’Interno deve, pertanto, essere condannato al
pagamento in favore di Venneri Vincenzo della somma residua di euro
6.389,88, oltre interessi nella misura legale.
Considerato che il creditore opposto ha precisato che l’Amministrazione
opponente ha versato l’importo indicato successivamente sia
all’emissione che alla notifica del decreto ingiuntivo e che
l’Amministrazione non ha contestato tale circostanza, le spese del
giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori
costituiti, sono poste a carico dell’Amministrazione opponente e sono
liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
così dispone:
-accoglie in parte il ricorso in opposizione, nei limiti e termini di cui in motivazione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna Il Ministero dell’Interno al pagamento in favore di Venneri
Vincenzo della somma di euro 6.389,88, oltre interessi nella misura
legale.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di causa
che liquida complessivamente e forfettariamente in euro 1.500, oltre
IVA e CPA come per legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere
Alessio Falferi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/08/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)