Mobbing e risarcimento del danno del lavoratore
Saggio di Stefano Spinelli
Il mobbing può essere definito una forma di terrore e di violenza psicologica che si realizza deliberatamente e reiteratamente nei luoghi di lavoro nei confronti della vittima individuata, il lavoratore, da parte del datore di lavoro, dei superiori gerarchici o dei colleghi. Come è noto, il fenomeno è stato studiato e teorizzato dal dott. Heinz Leymann, psicologo tedesco emigrato in Svezia, a partire dalla metà degli anni Ottanta, e adattato alla situazione del mondo del lavoro in Italia dal dott. Harald Ege nel corso degli anni Novanta.
Se da una parte è possibile affermare che un “fisiologico” conflitto, nel mondo del lavoro, tra impresa e lavoratore è sempre esistito e sempre esisterà, dall’altra parte è necessario sottolineare che non ogni conflitto rientra nel fenomeno mobbing, dovendosi pertanto rifuggire facili generalizzazioni (“tutto è mobbing, niente è mobbing”, con le parole del Giudice dott. Sorgi del Tribunale di Forlì, Sezione di Lavoro, estensore di una delle prime e più rilevanti pronunce sul tema), pericolose tanto per i lavoratori quanto per gli operatori del diritto. È necessario quindi evitare il rischio di idealizzare tale concetto come rimedio per tutti i mali della vita relazionale che si presentino in ambito lavorativo, ma anche il rischio di farvi rientrare aspetti deformanti della relazione lavorativa che siano già forniti di idonea sanzione prevista dall’ordinamento (quali ad esempio dequalificazioni, trasferimenti illegittimi, licenziamenti ingiustificati, violenze, lesioni…).... (Avv. Stefano Spinelli - Persona e danno)
LaPrevidenza.it, 23/06/2006