martedì, 13 ottobre 2026

Lavoratori socialmente utili: sulla natura del rapporto di lavoro

Cassazione, SS.UU. civili, sentenza 22 febbraio 2005 n° 3508

 

Fra la pubblica amministrazione e i lavori socialmente utili si instaura un rapporto giuridico previdenziale, che viene disciplinato da una legislazione volta a garantire al lavoratore diritti, che trovano il loro fondamento nel disposto dell’art. 38 Cost., che impedisce al suddetto lavoratore, impegnato in attività presso le amministrazioni pubbliche, la rivendicazione nei confronti di dette amministrazioni di un rapporto di lavoro subordinato, e dei suoi consequenziali diritti.
Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3508 del 22 febbraio 2005, precisando che il lavoratore socialmente utile, svolgendo la sua attività per la realizzazione di un interesse di carattere generale, ha diritto ad emolumenti, cui non può riconoscersi natura retributiva.
La Suprema Corte, essendosi posta la questione della giurisdizione, in quanto la domanda era antecedente al giugno 1998, ha concluso che il suddetto impiego non aveva costituito un rapporto di pubblico impiego, con esclusione perciò della giurisdizione amministrativa.
(Si ringrazia Altalex per la segnalazione e le note).
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LaPrevidenza.it, 15/03/2005

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