martedì, 13 ottobre 2026

La nuova disciplina del lavoro sportivo

Inps, circolare 31.10.2023 n. 88

 



Parte 2. Il regime contributivo dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi

5. Iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi per i lavoratori subordinati e autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative,del settore professionistico e per i lavoratori subordinati del settore dilettantistico

L'articolo 35 del D.lgs n. 36/2021 contiene le disposizioni generali in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi.

In particolare, al comma 1 del citato articolo 35 è stabilito che: "I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS ". È altresì stabilito che "il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166". Infine, al ricorrere dei presupposti, all'ultimo periodo del medesimo comma è previsto che "al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici ".

Per effetto di tale disposizione, a decorrere dal 1° luglio 2023 (cfr. art. 51, comma 1), la disciplina dettata in materia previdenziale di cui al D.lgs 30 aprile 1997, n. 166, già prevista per il settore professionistico, è estesa al settore del dilettantismo in relazione ai lavoratori sportivi di cui all'articolo 25, comma 1, del medesimo decreto (cfr. il paragrafo 1) assunti con contratto di lavoro subordinato, i quali sono altresì iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP).

Inoltre, in relazione ai lavoratori sportivi titolari di un contratto di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 c.p.c., resta fermo l'obbligo di iscrizione al medesimo Fondo esclusivamente nell'ambito nei settori professionistici.

Al riguardo, si evidenzia che l'obbligo contributivo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) al FPSP e i correlati oneri di natura informativa sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa della quota a carico del lavoratore. L'aliquota contributiva di finanziamento, oggi pari al 33 per cento della retribuzione/compenso imponibile, ancorché si tratti di lavoro autonomo, è suddivisa con la medesima ripartizione operata presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria per i lavoratori dipendenti (cfr. l'art. 1, commi 1 e 2, del D.lgs n. 166/1997): 23,81 per cento a carico del datore di lavoro (o committente) e 9,19 per cento a carico del lavoratore (subordinato o autonomo). La predetta aliquota contributiva (33 per cento), per gli iscritti al FPSP è calcolata sulla retribuzione o compenso giornaliero nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera ed entro determinati massimali, variabili a seconda dell'anzianità assicurativa del lavoratore.

In particolare, per gli sportivi "nuovi iscritti" privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie, il contributo IVS è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall'articolo 2, comma 18 (secondo periodo), della legge n. 335/1995. Per gli sportivi "vecchi iscritti" in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie, il contributo IVS è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, diviso per 312.

È altresì dovuto il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 4, del D.lgs n. 166/1997, nella misura del 3,1 per cento (di cui l'1 per cento a carico del datore di lavoro e il 2,1 per cento a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione eccedente il massimale e fino all'importo stabilito annualmente ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

Si precisa, inoltre, che trova applicazione la disciplina relativa all'aliquota aggiuntiva pari all'1 per cento a carico del lavoratore di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

Con riferimento ai lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome nel settore del dilettantismo, l'articolo 35 del D.lgs n. 36/2021 al comma 2 dispone l'iscrizione alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e l'applicazione della relativa disciplina (cfr. la Parte 3 della presente circolare).

Gestioni previdenziali dei Lavoratori sportivi


Lavoro sportivoSettore profesisonisticoSettore dilettantistico
Lavoro subordinatoFondo Pensione dei Lavoratori SportiviFondo Pensione dei Lavoratori Sportivi
Lavoro autonomo e collaborazioni coordinate e continuativeFondo Pensione dei Lavoratori SportiviGestione Separata


5.1 Istruttori presso impianti e circoli sportivi, direttori tecnici e istruttori presso società sportive iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo. Esercizio del diritto di opzione

In relazione alle sole figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, al comma 3 dell'articolo 35 del D.lgs n. 36/2021 è prevista l'applicazione della disciplina previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, prevista dal medesimo decreto legislativo.

Al riguardo, si rammenta che i lavoratori appartenenti alle categorie professionali elencate nel citato decreto ministeriale 15 marzo 2015 sono attualmente assicurati presso il Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) con riferimento a compensi o retribuzioni percepiti dagli stessi, riconducibili a redditi "da lavoro" e a prescindere dalla natura giuridica ­ subordinata, parasubordinata o autonoma ­ del relativo rapporto di lavoro.

Resta ferma, pertanto, l'iscrizione al FPLS per le ulteriori categorie di cui ai punti n. 20 e n. 22 del D.M. 15 marzo 2015 e, segnatamente, nei confronti di impiegati e operai addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi, massaggiatori e dipendenti delle società sportive.

Per contro, le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive iscritti al FPLS, dal 1° luglio 2023, anche nei casi di rapporti di lavoro alle dipendenze di soggetti datoriali aventi natura "commerciale" (palestre, sale fitness ecc.), ai sensi dell'art. 35 comma 3 del D.lgs n. 36/2021, nell'ipotesi di rapporto di lavoro subordinato (o di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura nell'ambito del settore professionistico) saranno assicurati al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi secondo le disposizioni di cui alla presente circolare, mentre nei casi di rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato al di fuori dei settori professionistici saranno iscritti alla Gestione separata INPS .

Al fine di salvaguardare la continuità d'iscrizione alla medesima gestione previdenziale con il citato comma 3 dell'articolo 35 del D.lgs n. 36/2021 è stata prevista, per le figure in commento che risultino già iscritte al FPLS, la facoltà di optare, entro 6 mesi dalla entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento presso il medesimo Fondo. Si precisa, al riguardo, che la facoltà di opzione è esercitabile dagli assicurati che alla data del 30 giugno 2023 risultino da ultimo iscritti al FPLS in relazione alle predette qualifiche professionali.

Si evidenzia che i suddetti lavoratori, con la qualifica di istruttore presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere (palestre, sale fitness , stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi) o di direttore tecnico e istruttore presso società sportive, già iscritti al FPLS, potranno esercitare la facoltà di opzione per il mantenimento del predetto regime previdenziale, entro la data del 31 dicembre 2023, direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0) al portale istituzionale e seguendo il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > selezionare la voce "Vedi tutti" nella sezione Strumenti > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"; una volta autenticati sarà necessario selezionare "Esercizio dell'opzione per il mantenimento della gestione pensionistica al Fondo lavoratori dello spettacolo".

Nel caso di mancato esercizio del diritto di opzione, a decorrere dal 1° luglio 2023, tali lavoratori saranno assicurati, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo la disciplina previdenziale sopra descritta.

Ai fini della corretta esposizione nell'ambito delle denunce mensili, i lavoratori optanti sono tenuti a dare comunicazione al datore di lavoro dell'avvenuto esercizio del diritto di opzione per il mantenimento dell'iscrizione al FPLS.


6. Tutele relative alle assicurazioni "minori"

All'articolo 33 del D.lgs n. 36/2021, commi da 2 a 5, sono riportate le disposizioni che regolano la tutela delle prestazioni e i relativi obblighi di finanziamento afferenti alle assicurazioni cosiddette "minori".

In particolare, il comma 2, in mancanza di disposizioni legislative speciali, per i lavoratori sportivi rinvia alla disciplina previdenziale vigente dettata "a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro", mentre ai successivi commi da 3 a 5, viene introdotta una specifica disciplina in relazione alle predette tutele, con riguardo ai soli lavoratori sportivi subordinati iscritti al FPSP e quindi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico in cui essi svolgano l'attività.

In proposito si osserva che, nell'ambito della previgente disciplina, per i lavoratori sportivi professionisti, sia subordinati che autonomi, era prevista l'assicurazione ai soli fini IVS ai sensi del D.lgs n. 166/1997, mentre gli stessi non beneficiavano delle tutele previste per la generalità dei lavoratori in relazione alle cosiddette assicurazioni "minori". Inoltre, come già ricordato, nell'ambito del dilettantismo, i lavoratori sportivi erano sprovvisti di qualsiasi tutela, fatti salvi i casi di rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali era (ed è tuttora) prevista l'iscrizione alla Gestione separata dell'INPS con l'applicazione delle relative tutele.

Pertanto, si evidenzia che con riferimento ai lavoratori sportivi di cui all'articolo 25 del D.lgs n. 36/2021, titolari di rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa operanti nei settori professionistici di cui all'articolo 38 del medesimo decreto, continuerà ad applicarsi la previgente disciplina per cui, al di fuori dell'obbligo assicurativo IVS presso il FPSP, non sussiste alcun obbligo di finanziamento delle prestazioni a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria.

Infine, come già evidenziato, in riferimento a tutti lavoratori sportivi titolari di un rapporto subordinato, a prescindere dalla qualifica rivestita e dal settore in cui è svolta l'attività, si applica la disciplina di cui all'articolo 33, commi da 3 a 5, del D.lgs n. 36/2021, illustrata al successivo paragrafo.


6.1 Obblighi contributivi per il finanziamento delle assicurazioni "minori"in relazione ai lavoratori sportivi titolari di un rapporto di lavoro subordinato

Con specifico riferimento ai lavoratori sportivi subordinati, iscritti al FPSP, a prescindere dalla qualifica professionale e dal settore di attività (professionistico o dilettantistico) l'articolo 33 del D.lgs n. 36/2021 prevede espressamente l'applicazione delle tutele di seguito indicate.


Malattia e Maternità

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 33 in argomento, a tutti i lavoratori subordinati iscritti al FPSP, a prescindere dalla loro qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennità economiche iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento delle rispettive indennità è pari a quella fissata per il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per quanto concerne la malattia e dall'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in relazione alla maternità.

Pertanto, nei confronti di tutti i lavoratori sportivi subordinati, indipendentemente dal settore di inquadramento di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 del datore di lavoro e dalla qualifica rivestita dal lavoratore, le aliquote contributive relative alle assicurazioni di malattia e maternità sono determinate nella medesima misura applicata per i lavoratori dello spettacolo e segnatamente: il 2,22 per cento per la malattia e lo 0,46 per cento per la maternità.

Al riguardo, si rammenta che il comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (introdotto dall'articolo 18, comma 16, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), ha stabilito che, a decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro che hanno corrisposto, per previsione contrattuale, il trattamento economico di malattia sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia in base all'articolo 31 della legge n. 41/1986, per le categorie di lavoratori "cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente" (cfr. la circolare n. 122/2011) .

È esclusa, quindi, la possibilità per i datori di lavoro di essere esonerati dall'obbligo di versamento contributivo nei casi in cui, per previsione contrattuale, siano comunque tenuti a corrispondere ai lavoratori subordinati sportivi assicurati, in caso di malattia, un trattamento economico pari alla normale retribuzione nei confronti dei propri dipendenti.


Cassa Unica Assegni Familiari (ex CUAF)

Il comma 4 dell'articolo 33 del D.lgs n. 36/2021 prevede espressamente che "Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 con applicazione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ".

In proposito, si rammenta che con l'introduzione dell'Assegno unico universale, a decorrere dal 1° marzo 2022, non sono più riconosciute, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, le prestazioni degli Assegni per il nucleo familiare (ANF) previste dall'articolo 2 del decreto- legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e degli Assegni Familiari (AF) previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (T.U.A.F.).

Per contro, restano in vigore e continuano a essere riconosciuti, le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF) riferite a nuclei familiari senza figli composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti o senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti (cfr. la circolare n. 34/2022).

Tanto premesso, restano ferme le disposizioni afferenti agli obblighi contributivi per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo ex CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari).

In particolare, con il decreto interministeriale 21 febbraio 1996, in attuazione della legge n. 335/1995, il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, ha disposto l'elevazione dell'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD), con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge n. 88/1989. Conseguentemente, per i datori di lavoro che hanno alle dipendenze lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, il contributo ex CUAF è stato variato nella misura del 2,48 per cento.

Ai fini della quantificazione della misura della contribuzione dovuta, assumono rilievo altresì le disposizioni di cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che rispettivamente stabiliscono, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dall'aliquota contributiva per gli Assegni per il nucleo familiare pari a 0,80 punti percentuali, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2006, un ulteriore esonero dal versamento dei contributi per gli Assegni per il nucleo familiare pari all'1 per cento.

Pertanto, in via generale, la misura del contributo ex CUAF in relazione ai lavoratori sportivi subordinati è pari allo 0,68 per cento (2,48 per cento meno 1,80 per cento). Si precisa inoltre che, al ricorrere dei presupposti previsti, trovano applicazione le disposizioni che disciplinano il regime di esenzione dell'obbligo di versamento del contributo ex CUAF, secondo la normativa vigente in materia.


NASpI

L'articolo 33, comma 2, del D.lgs n. 36/2021 dispone che "in mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina [...] contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro ".

In particolare, per quanto attiene ai lavoratori che svolgono attività sportiva che costituisce oggetto di un rapporto di lavoro subordinato, il comma 5 del citato articolo 33 prevede che si applicano "le tutele previste dalla Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl), di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità erogate dalla predetta assicurazione è quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26 della legge 28 giugno 2012, n. 92. I medesimi datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di cui all'articolo 2, commi 28 e 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92 ".

Con il D.lgs n. 36/2021 viene, pertanto, introdotta per tutti i lavoratori subordinati sportivi la tutela contro la disoccupazione involontaria. Il conseguente obbligo contributivo a carico del datore di lavoro è pari 1,61per cento dell'imponibile contributivo (di cui lo 0,30 per cento a titolo di contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, introdotto dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845) sia per i lavoratori a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato.

Il citato articolo 33, comma 5, infatti, esclude espressamente che alle assunzioni non a tempo indeterminato dei lavoratori subordinati del settore sportivo si applichi il contributo addizionale previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012. Conseguentemente, è escluso anche l'incremento del contributo addizionale, previsto nei casi di rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e introdotto dall'articolo 3, comma 2, del decreto- legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

Si evidenzia infine che, per quanto attiene alle assunzioni a tempo indeterminato, il comma 5 dell'articolo 33 del D.lgs n. 36/2021 esclude che l'interruzione del rapporto di lavoro alle quali consegua il teorico diritto all'indennità NASpI comporti l'insorgere dell'obbligo contributivo in capo al datore di lavoro del versamento del c.d. ticket di licenziamento , disciplinato dal comma 31 dell'articolo 2 della legge n. 92/2012.


Fondo di Tesoreria e Fondo di garanzia

Alla luce di quanto disposto dall'articolo 25, comma 5, del D.lgs n. 36/2021, si evidenzia che il legislatore non ha escluso che per i lavoratori sportivi subordinati trovi applicazione l'articolo 2120 del codice civile.

La disciplina codicistica del trattamento di fine rapporto (TFR)non è, peraltro, espressamente esclusa neanche dall'articolo 26, comma 1del medesimo decreto legislativo, che contiene l'elencazione delle norme che non si applicano ai contratti di lavoro subordinato sportivo.

Al riguardo, si deve tenere conto anche di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 26, in base al quale: "Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile".

Conseguentemente, qualora il lavoratore sportivo subordinato non maturi il diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2123 del codice civile, o nei casi in cui le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici non abbiano provveduto alla costituzione del fondo previsto dall'articolo 26, comma 4, del D.lgs n. 36/2021, il datore di lavoro è tenuto al versamento delle quote di TFR maturate ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile al Fondo di Tesoreria, istituito dall'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ove ricorrano i necessari presupposti (cfr. la circolare n. 70/2007) e con esclusione delle quote di TFR destinate alle forme di previdenza complementare.

Si rende inoltre necessario precisare che nelle ipotesi di "costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione del trattamento di fine rapporto "ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.lgs n. 36/2021, non trovano applicazione le c.d. misure compensative di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, e all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

I suddetti benefici non possono trovare applicazione non soltanto nelle ipotesi in cui sia escluso l'obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria, ma anche qualora il lavoratore sportivo abbia deciso di destinare alla previdenza complementare le somme accantonate ai sensi dell'articolo 2123 del codice civile, in quanto entrambe le norme sopra richiamate prevedono l'applicazione degli esoneri contributivi "nella stessa percentuale di TFR maturando ".

Nelle ipotesi in cui il lavoratore sportivo maturi il TFR ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, il datore di lavoro è tenuto altresì all'obbligo di versamento della contribuzione di finanziamento del Fondo di garanzia.


Fondo di integrazione salariale

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022) nel riordinare la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto ha, tra l'altro, allargato la platea dei destinatari delle relative tutele.

In applicazione della disciplina generale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come novellata dalla legge di Bilancio 2022, i lavoratori subordinati sportivi sono destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS) oppure delle prestazioni del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento o del Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano­Alto Adige, in quanto lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione dei suddetti Fondi[4].

Sul punto si rinvia alle circolari n. 197/2016, n. 125/2017 e, da ultimo, alle circolari n. 18/2022 e 76/2022.

Al riguardo si rammenta che, come chiarito con la citata circolare n. 76/2022, i datori di lavoro in argomento, inquadrati con codice statistico contributivo (CSC) 1.18.08, non sono destinatari della disciplina in materia di integrazione salariale straordinaria (CIGS) e, conseguentemente, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento.


7. Apprendistato

Una ulteriore novità introdotta dal D.lgs n. 36/2021 attiene alla possibilità per le società e le associazioni sportive dilettantistiche e per le società professionistiche di assumere giovani atleti con contratto di apprendistato ai sensi degli articoli 43 e 45 del D.lgs n. 81/2015.

L'articolo 30 del D.lgs n. 36/2021 prevede infatti che "Nell'ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti, [...], le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo.

Con riguardo all'apprendistato di cui all'articolo 43 del D.lgs n. 81/2015, l'articolo 1, comma 23, del decreto legislativo n. 120/2023 ha inserito il comma 1-bis all'articolo 30 del D.lgs n. 36/2021, fissando a 14 anni il limite di età minimo dei giovani atleti, in deroga agli articoli 43, comma 2, del D.lgs n. 81/2015 e 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.

Pertanto, a decorrere dal 5 settembre 2023 (data di entrata in vigore del D.lgs n. 120/2023), possono essere assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del D.lgs n. 81/2015 anche i giovani atleti quattordicenni.

Il comma 3 del citato articolo 30 prevede che ai contratti di apprendistato di giovani atleti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42, commi 3, 4 e 7 del D.lgs n. 81/2015.

Inoltre, diversamente da quanto previsto dalla disciplina generale in materia di apprendistato (cfr. l'art. 41, comma 1, del D.lgs n. 81/2015), il contratto di apprendistato di giovani atleti ai sensi degli articoli 43 e 45 del D.lgs n. 81/2015 può essere stipulato a tempo determinato. L'articolo 30, comma 3, del D.lgs n. 36/2021 dispone infatti che "al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente".

Infine, si evidenzia che il comma 5 dell'articolo 30 prevede che "agli apprendisti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 26, comma 1 e 3, 32, 33 e 34 ".

Al riguardo si osserva che le tutele assicurative e previdenziali di cui agli articoli 33 e 34 del D.lgs n. 36/2021 trovano applicazione per le fattispecie in argomento come per la generalità dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

Infatti, anche ai giovani atleti assunti ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs n. 36/2021 (contratto di apprendistato ai sensi degli articoli 43 o 45 del D.lgs n. 81/2015) si applica ­ in quanto non espressamente escluso dal comma 3 dell'articolo 30 ­ l'articolo 42, comma 6, del D.lgs n. 81/2015, il quale prevede le seguenti tutele assicurative obbligatorie:

- IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti);
- assegno per il nucleo familiare;
- assicurazione contro le malattie;
- maternità;
- nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI);
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

Si osserva altresì che, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2 del D.lgs n. 148/2015, nel testo novellato dalla legge di Bilancio 2022, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di tutte le tipologie sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale e, quindi, dei relativi obblighi contributivi.

Si rileva, infine, che il comma 7-bis dell'articolo 30 del D.lgs n. 36/2021 ha novellato l'articolo 1, comma 154, della legge n. 234/2021, disponendo che: "Per le società e le associazioni sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante il limite massimo di età di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è ridotto a 23 anni ".

Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 154, della legge di Bilancio 2022, le società sportive professionistiche possono assumere lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante e, conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del comma 7-bis dell'articolo 30 del D.lgs n. 36/2021, le società sportive professionistiche possono assumere lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante di età compresa tra i 15 e i 23 anni di età.

La norma da ultimo citata infatti dispone che "Per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2021, n. 234".

I profili contributivi afferenti ai lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell'articolo 1, comma 154, della legge n. 234/2021 sono oggetto di specifica circolare di prossima di pubblicazione.

Si ricorda che gli apprendisti (professionalizzanti e non) non sono assicurati al FPSP, bensì al FPLD.


8. Classificazione degli enti sportivi ai fini previdenziali

In base al disposto degli articoli 6 e 7 del D.lgs n. 36/2021 relativi, rispettivamente, alla forma giuridica che possono assumere gli enti sportivi dilettantistici e all'atto costitutivo e statuto, si osserva quanto segue.

Oltre al CSC 1.18.08, che in via generale identifica l'attività sportiva svolta da società e da associazioni sportive dilettantistiche (analogamente a quanto succede nell'ambito dello sport professionistico) e tenuto conto che l'attività sportiva dilettantistica può essere svolta anche dagli enti del terzo settore (per i quali, al ricorrere dei presupposti previsti all'articolo 7, comma 1-bis, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività sportiva dilettantistica non è richiesto), al fine di agevolare e semplificare gli adempimenti cui sono tenuti i datori di lavoro, gli enti del terzo settore che siano già in possesso di una matricola DM potranno denunciare i lavoratori sportivi dilettanti ­esponendoli con il corrispondente codice "Tipolavoratore" - nell'ambito della matricola già in essere.

Allo stesso modo, laddove l'ente del terzo settore non sia già in possesso di una matricola DM e chieda l'apertura di una posizione per l'attività di servizi svolta, potrà esporre in tale matricola (classificata in base all'attività svolta dall'ente e al corrispondente codice Ateco2007) anche gli sportivi dilettanti che dovesse assumere.

Inoltre, poiché l'attività sportiva dilettantistica ­ nell'ottica dell'estensione di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del D.lgs n. 36/2021 ­ può essere svolta anche da ulteriori datori di lavoro la cui matricola è classificata nel settore terziario in virtù dell'attività esercitata e del corrispondente codice Ateco2007, anche i datori di lavoro in questione potranno esporre i lavoratori sportivi dilettanti nella matricola già esistente.

Parimenti, i datori di lavoro che svolgono attività nel settore servizi, che non siano già in possesso di una matricola DM e chiedano l'apertura di una posizione per l'attività di servizi svolta, potranno esporre in tale matricola (classificata in base all'attività svolta e al corrispondente codice Ateco2007) anche gli sportivi dilettanti che dovessero assumere.

Quanto finora esposto vale anche per i lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato non professionalizzante.

I lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante (cfr. l'art. 1, comma 154, della legge n. 234/2021), invece, potranno essere esposti soltanto sulle matricole DM inquadrate con CSC 1.18.08, in quanto detta fattispecie contrattuale è prevista soltanto nell'ambito del professionismo.

In tutte le ipotesi di cui sopra, il carico contributivo del datore di lavoro e la misura della contribuzione dovuta per gli sportivi dilettanti (apprendisti e non) è parametrato ­ a prescindere dall'effettivo settore di inquadramento del datore di lavoro ­ sulla base del carico contributivo per i lavoratori sportivi alle dipendenze di datori di lavoro classificati con il CSC 1.18.08, fatto salvo quanto sopra previsto in relazione alle specificità relative alle contribuzioni di malattia, maternità, ex CUAF e NASpI.


Tabella aliquote contributive (inquadramento CSC 1.18.08) relative ai lavoratori sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato


AssicurazioneAliquota
IVS (di cui 9,19% a carico del lavoratore) 33%
NASpI (Contribuzione ordinaria)1,31%
NASpI (contribuzione articolo 25, legge n. 845/1978)0,30%
Fondo di Garanzia TFR*0,20%
Maternità0,46%
Malattia2,22%
CUAF0,68%
FIS - Fino a 5 dipendenti (di cui 0,17% a carico del dipendente)0,50%
FIS - Oltre 5 dipendenti (di cui 0,27% a carico del dipendente)0,80%


 *Contributo dovuto nei casi in cui le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva anche paralimipici non abbiano provveduto alla costituzione del fondo previsto dall'articolo 26, comma 4, del D.lgs n. 36/2021.



9. Modalità di esposizione dei lavoratori sportivi iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi sul flusso UniEmens

A partire dal periodo di competenza novembre 2023, i datori di lavoro interessati, procederanno alla valorizzazione degli elementi contenuti nel tracciato relativo al flusso UniEmens analogamente a quanto attualmente previsto per le aziende con dipendenti. Al riguardo si precisa che le modalità operative già in uso per i datori di lavoro operanti nel settore professionistico in relazione ai lavoratori sportivi di cui all'art. 25 comma 1 del D.Lgs n. 36/2021, assunti con contratto di lavoro subordinato, nonché per i lavoratori con contratto di lavoro autonomo ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c., sono estese anche ai datori di lavoro operanti nei settori dilettantistici con riferimento ai soli lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.

Dal medesimo periodo di competenza, la procedura di calcolo sarà adeguata al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi informativi e contributivi (ossia, per la contribuzione IVS e per le contribuzioni minori dovute secondo quanto indicato ai punti precedenti della presente circolare).

L'elemento DenunceMensili, nell'ambito del quale si sviluppa l'intero flusso, contiene rispettivamente gli elementi DatiMittente e Azienda e deve essere valorizzato secondo le regole ordinarie previste per le aziende DM.

Per quanto concerne l'elemento PosContributiva, nell'elemento Matricola deve essere indicata la matricola identificativa del datore di lavoro. Per tutte le altre indicazioni operative, si rimanda al documento tecnico per la compilazione dei flussi Uniemens e all'Allegato tecnico, nonché, in particolare, alle indicazioni fornite con la circolare n. 154/2014 (fatta eccezione per gli elementi MalACredAltre e MatACredAltre), e alle precisazioni contenute al messaggio n. 5327/2015 par. 2, fatto salvo quanto specificatamente previsto al presente paragrafo.

Per quanto concerne l'elemento i codici sotto riportati assumono il nuovo significato: ?

-?"ST" sportivo iscritto a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995;

-?"SZ " sportivo iscritto a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995.

Per quanto concerne l'elemento il codice sotto riportato assume il nuovo significato: ?

- "L1" sportivo soggetto alla contribuzione dello 0,20% al Fondo di garanzia TFR ai sensi della legge n. 297/1982"

Ai fini della corretta individuazione dei lavoratori sportivi iscritti nei settori dilettantistici con decorrenza ottobre 2023, vengono istituiti i seguenti nuovi codici all'interno dell'elemento di di di 

778 avente il significato di "atleta del settore dilettantistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021 " 779 avente il significato di "allenatore del settore dilettantistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021 " 780 avente il significato di "istruttore del settore dilettantistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021 " 781 avente il significato di "direttore tecnico del settore dilettantistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021 " 782 avente il significato di direttore sportivo del settore dilettantistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021 783 avente il significato di preparatore atletico del settore dilettantistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021 784 avente il significato di direttore di gara art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021+ 785 avente il significato di "tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva nel settore dilettantistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021" Inoltre, vengono istituiti i seguenti nuovi codici per la individuazione delle figure degli istruttori e direttori tecnici operanti nell'ambito del settore professionistico all'interno dell'elemento  di di di  786 avente il significato di "istruttore del settore professionistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021 " 787 avente il significato di "direttore tecnico del settore professionistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021 " + 788 avente il significato "tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva nel settore professionistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021"

Si precisa che con riferimento alle figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del?decreto ministeriale 15 marzo 2005 (cfr. punto 5.1) che abbiano optato per il mantenimento dell'iscrizione al Fondo lavoratori dello spettacolo, restano ferme le indicazioni relative alle modalità di esposizione attualmente in uso. In particolare, i predetti lavoratori dovranno continuare ad essere esposti con i Tipo lavoratore "SC" e "SY" dello spettacolo e con i nuovi Codici qualifica appositamente istituiti per i lavoratori optanti.

791 istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi optanti ­ 795 direttori tecnici presso società sportive - optanti 797 istruttori presso società sportive - optanti

Si fa presente che i codici qualifica 771,775,777 non devono essere più utilizzati.


9.1 Regolarizzazione dei periodi pregressi (da luglio 2023 a ottobre 2023)

Ai fini del versamento contributivo relativo ai periodi di competenza da luglio 2023 a ottobre 2023, i datori di lavoro opereranno come segue:

valorizzeranno all'interno di , , elemento  i seguenti elementi:

­ nell'elemento per gli sportivi professionisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato, deve essere inserito il nuovo valore "M050 ", avente il significato di "Versamento arretrati quota contribuzioni minori - Sportivo professionista";

oppure,

in caso di lavoratori sportivi operanti nell'ambito del dilettantismo, titolari di un rapporto di lavoro subordinato, il nuovo valore "M048 " avente il significato di "Versamento arretrati quota contribuzione IVS e contribuzioni minori - Sportivo settore dilettantistico";

­ nell'elemento deve essere inserito il valore "N";

­?nell' elemento deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del versamento;

­ nell'elemento??dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese;

­ nell'elemento deve essere indicato l'importo del versamento che in caso del codice M050 deve essere pari alla percentuale di tutte le contribuzioni minori dell'importo esposto in BaseRif; oppure in caso di M048 deve essere pari alla percentuale della contribuzione IVS e di tutte le contribuzioni minori dell'importo esposto in BaseRif.

La predetta regolarizzazione dovrà essere effettuata esclusivamente sulla denuncia di competenza novembre 2023.


9.2 Modalità di esposizione dei lavoratori giovani atleti con contratto di apprendistato sul flusso UniEmens

A partire dal periodo di competenza "novembre 2023", i datori di lavoro tenuti a presentare le dichiarazioni contributive in relazione alle prestazioni lavorative per i lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato di primo o terzo livello, procederanno, alla valorizzazione degli elementi contenuti nel tracciato relativo al flusso UniEmens analogamente a quanto attualmente previsto per le assunzioni di apprendistato.

?In particolare, i datori di lavoro si atterranno alla valorizzazione dei dati secondo le modalità di seguito riportate.?? ? Qualifica1

?"5" (Apprendista).

? Qualifica2

"F" = Tempo pieno "P" = Tempo parziale di tipo Orizzontale "V" = Tempo parziale di tipo Verticale "M" = Tempo parziale di tipo Misto

? Qualifica3

"D" = Tempo determinato o contratto a termine.

?Tipo Lavoratore (di nuova istituzione) "SE" = Lavoratore sportivo in apprendistato di primo livello. "SF" = Lavoratore sportivo in apprendistato di terzo livello.

Tipo Contribuzione "J0"(Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 10%).

In particolare, per l'esposizione nel flusso UniEmens degli apprendisti di primo livello assunti da datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, dovranno essere utilizzati i seguenti codici TipoContribuzione già in uso:

"Y1" Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) d.lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall'assunzione (aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore);

"Y2" Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) d.lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall'assunzione (aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore);

"J9" Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs. n. 150/2015 (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84%a carico del lavoratore).

Per l'esposizione nel flusso UniEmens degli apprendisti di terzo livello assunti da datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, dovranno essere utilizzati i seguenti codici TipoContribuzione già in uso:

"J1" Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 1,5%;

"J2" Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 3%;

"J0"Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 10%.

Per quanto concerne le istruzioni operative afferenti agli apprendisti professionalizzanti , si rinvia a quanto già indicato nella relativa circolare, e si precisa altresì che per tali apprendisti, assunti da datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, dovranno essere utilizzati nel flusso UniEmens i seguenti codici TipoContribuzione già in uso:

"J1" Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 1,5%; "J2" Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 3%; "J0" Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 10%.


9.2.1 Regolarizzazione dei periodi pregressi (da luglio 2023 a ottobre 2023)

Per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi e informativi relativi ai periodi di competenza a decorrere da luglio 2023 a ottobre 2023, i datori di lavoro in argomento opereranno come segue:

valorizzeranno all'interno di , , elemento  i seguenti elementi:

­ nell'elemento deve essere inserito il nuovo valore "M049 ", avente il significato di "Versamento arretrati contribuzione apprendisti sportivi di primo o terzo livello";

­ nell'elemento deve essere inserito il valore "N";

­?nell' elemento deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del versamento;

­ nell'elemento??dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese;

­ nell'elemento deve essere indicato l'importo del versamento pari alla percentuale di tutte le contribuzioni (nella misura sopra precisata) dell'importo esposto in BaseRif.

Si fa presente che la regolarizzazione in oggetto, dovrà essere effettuata esclusivamente sulle denunce di competenza novembre 2023.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l'attività, ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo contributivo, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig) con riferimento all'ultimo mese di attività dell'azienda.


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LaPrevidenza.it, 01/11/2023

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