Irrogazione delle sanzioni di cui alla legge 146/90 agli avvocati
Articolo di Gennaro Lezzi
Con legge n. 83/00 il legislatore è intervenuto ad estendere la disciplina e le sanzioni di cui alla Legge n. 146/90 in caso di astensione collettiva anche ai lavoratori autonomi ed ai professionisti, introducendo nel corpus di quest’ultima, tra l’altro, gli artt. 2 bis, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies, 4 sexies.
Invero, tale intervento si era reso necessario a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 171/96 con la quale si dichiarava l’illegittimità costituzionale della Legge 146/90 nella parte in cui non prevedeva nel caso di “sciopero “ degli avvocati l’obbligo di congruo preavviso e di contenimento entro un breve lasso di tempo della durata dell’astensione, né tantomeno i rimedi sanzionatori in caso di inosservanza. La pronuncia è piu’ che condivisibile , alla luce della indubbia rilevanza della professione forense, servizio di pubblica necessità, e delle evidenti ricadute sui diritti della persona costituzionalmente tutelati (si pensi all’art. 24 Cost., oltre che all’art. 1 L. 146/90 che nell’individuare i servizi pubblici essenziali, vi comprende anche l’amministrazione della giustizia).
LaPrevidenza.it, 05/08/2006