Tar Lazio, Roma, Sentenza 25.6.2010 n. 21251
L’interessato deduce: 1)violazione e falsa applicazione dell’art. 10, c. 2^, della legge n. 78/1983 e del D.I. 23/4/2001 applicativo del D.Lvo n. 196/1995: 1.1)il provvedimento impugnato so basa su un presupposto del tutto errato ovvero che il ricorrente, in quanto sottufficiale, avrebbe ricoperto un incarico attribuito ex lege esclusivamente al personale con il grado di ufficiale; 1.2)la determinazione in parola è in contrasto con le direttive emanate dallo S.M. dell’esercito le cui disposizioni evidenziano che al ruolo Marescialli “nuovo iter” Comando, inquadrati nel macro settore d’impiego “comandanti”, compete anche la posizione organica di “comandante di plotone Tramat”; 1.3)è infondata la motivazione a sostegno del provvedimento impugnato in quanto basata sull’aberrante presupposto che l’incarico di comandante di plotone Tramat, attribuito e svolto per quasi quattro anni consecutivi dal ricorrente, afferisca alla posizione organica di ufficiale; 1.4)il mancato riconoscimento dell’indennità costituirebbe una ingiustificata discriminazione tra ufficiali e sottufficiali che svolgono lo stesso incarico; 1.5)la posizione di status del sottufficiale ricorrente è perfettamente coerente con il D.Lvo n. 196/1995 in applicazione del quale tutto il personale della specializzazione “comando” in uscita dalla scuola sottufficiali dell’esercito viene assegnato ai reparti e impiegato in macro settore “comandanti”...
LaPrevidenza.it, 07/07/2010
Avvocato
3497880035
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