N. 21251/2010 REG.SEN.
N. 10854/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 10854 del 2009, proposto da:
Francesco s., rappresentato e difeso dall'avv. Valerio s., con domicilio eletto presso C/ Studio Silvestri Pedone Maria Teresa in Roma, Piazzale Medaglie D'Oro, 7;
contro
Ministero della Difesa, Brigata Alpina Julia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento emesso dal Reparto Comando e Supporti Tattici della Brigata Alpina Julia il 21.9.2009, assunto al prot. n. M_DE21165 0010149, nonché di tutti gli atti connessi e consequenziali;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Brigata Alpina Julia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2010 il dott. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori avv. Maria Teresa Pedone, con delega per parte ricorrente, e l'avv. dello Stato Verdiana Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Collegio ritiene che il ricorso, in relazione agli atti in essere nel fascicolo processuale, può essere definito nel merito con rito abbreviato ai sensi dell’art. 9 della legge n. 205/2000.
Con il ricorso in esame, parte ricorrente impugna la determinazione emessa dal Reparto comando e supporti tattici della Brigata Alpina Julia in data 21 settembre 2009 con la quale è stata sospesa l’indennità supplementare di comando dal mese di settembre 2009 e disposto il recupero delle somme che sarebbero state indebitamente percepite (€ 2.270,61), in relazione all’incarico di comandante di plotone Tramat.
L’impugnata determinazione è stata assunta dall’amministrazione sul presupposto che la suddetta indennità di comando ex art. 10, c. 2 della legge 23/3/1983, n. 78 non può essere corrisposta ai sottufficiali che ricoprono un incarico previsto dalle tabelle organiche per ufficiale.
L’interessato deduce:
1)violazione e falsa applicazione dell’art. 10, c. 2^, della legge n. 78/1983 e del D.I. 23/4/2001 applicativo del D.Lvo n. 196/1995:
1.1)il provvedimento impugnato so basa su un presupposto del tutto errato ovvero che il ricorrente, in quanto sottufficiale, avrebbe ricoperto un incarico attribuito ex lege esclusivamente al personale con il grado di ufficiale;
1.2)la determinazione in parola è in contrasto con le direttive emanate dallo S.M. dell’esercito le cui disposizioni evidenziano che al ruolo Marescialli “nuovo iter” Comando, inquadrati nel macro settore d’impiego “comandanti”, compete anche la posizione organica di “comandante di plotone Tramat”;
1.3)è infondata la motivazione a sostegno del provvedimento impugnato in quanto basata sull’aberrante presupposto che l’incarico di comandante di plotone Tramat, attribuito e svolto per quasi quattro anni consecutivi dal ricorrente, afferisca alla posizione organica di ufficiale;
1.4)il mancato riconoscimento dell’indennità costituirebbe una ingiustificata discriminazione tra ufficiali e sottufficiali che svolgono lo stesso incarico;
1.5)la posizione di status del sottufficiale ricorrente è perfettamente coerente con il D.Lvo n. 196/1995 in applicazione del quale tutto il personale della specializzazione “comando” in uscita dalla scuola sottufficiali dell’esercito viene assegnato ai reparti e impiegato in macro settore “comandanti”;
1.6) lo stesso D.I. 23/4/2001, applicativo dell’art. 10, c. 2^, L. n. 78/1983, nell’individuare le categorie e i singoli incarichi che dànno titolo all’indennità di comando, menziona espressamente i sottufficiali aventi funzioni di comandante di plotone;
1.7)tra gli incarichi individuati dallo Stato Maggiore della Difesa, per i quali compete l’indennità di comando, risultano compresi quelli conferiti ai sottufficiali comandanti di plotone con specifico riferimento a quelli in forza al reparto comando e supporti tattici della brigata Alpina Julia cui era addetto il ricorrente;
2)eccesso di potere:
2.1)con il provvedimento impugnato un ufficiale subordinato ha contraddetto quanto disposto dal massimo livello gerarchico della struttura senza sentire il bisogno di coinvolgerlo.
Con ordinanza n. 34/2010 è stata chiesta all’intimata amministrazione una relazione di chiarimenti sui rilievi dedotti in ricorso.
Alla camera di consiglio del 17 marzo 2010 la causa fu rinviata al 21 aprile successivo, su istanza dell’avvocatura di stato, per esame atti e documentazione.
Il ricorso è improcedibile.
Il ministero della difesa, direzione generale per il personale militare –IV Reparto -, in data 24 febbraio 2010 ha depositato una nota datata 12 febbraio 2010 con allegata circolare prot. M_D GMIL IV 15 2 0018427, in data 18 gennaio 2010, contenente disposizioni di dettaglio da applicare nei confronti dei sottufficiali che ricoprono incarichi previsti per gli ufficiali. In essa si legge che “L’applicazione di tali disposizioni al caso di specie determina l’accoglimento della pretesa del ricorrente …”.
Nella circolare si chiarisce che “La questione (relativa all’indennità di comando) è stata oggetto di un successivo approfondimento in ambito SS.MM.. In tale sede, come riportato dallo S.M.D., I Reparto con il foglio a riferimento - sono state effettuate ulteriori valutazioni di carattere tecnico operativo sulla base delle quali è scaturita la necessità di rivedere la linea interpretativa posta a fondamento della precedente disposizione, ciò anche a seguito di recenti decisioni giurisprudenziali che, con riferimento ai destinatari dell’indennità, prendono in considerazione, oltre che al posto funzione ricoperto, anche l’effettivo svolgimento dell’attività appositamente sanzionata con l’attribuzione del relativo incarico”. Tutto ciò considerato – conclude la nota – “ai sottufficiali che ricoprono un incarico da ufficiale dovrà essere corrisposta la relativa indennità di comando …” che “dovrà essere corrisposta ad un ufficiale che ricopre una posizione organica prevista per un ufficiale in virtù di un atto formale di nomina emanato dalla competente autorità di F.A. … nella misura prevista per il sottufficiale, in sostituzione di quella che sarebbe stata attribuita all’ufficiale tabellarmente individuati … nell’ambito dei contingenti massimi annualmente previsti”.
Alla stregua di quanto accaduto in fatto e sopra esposto, non resta altro da fare, al collegio, che prendere e dare atto della sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame e dichiarare il ricorso improcedibile.
Quanto alle spese, si ravvisa la sussistenza di motivi per disporne l’irripetibilità, ciò nella considerazione dell’incerto quadro normativo e giurisprudenziale che ha dato origine all’instaurato il contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I^ bis, dichiara improcedibile, nei sensi in motivazione, il ricorso meglio in epigrafe specificato.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO