Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza 26.5.2010 n. 3343
In primo luogo, (l’art. 2, co. 1, let. C-bis). La disposizione in questione individuava una delle categorie di docenti in favore dei quali erano attivati speciali corsi di durata annuale finalizzati al conseguimento dell’abilitazione o idoneità all’insegnamento e al successivo inserimento nell’ambito delle graduatorie permanenti di cui all’art. 1, co. 1 del medesimo decreto. A tal fine, la disposizione in questione stabiliva che “[la sessione riservata per l’abilitazione è rivolta – inter alia -] agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell’istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto”; in secondo luogo, viene in rilievo l’art. 2, co. 1-ter, secondo cui: “in sede di definizione della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 53 del 2003, sono definite le modalità di formazione per consentire ai docenti non abilitati che hanno prestato almeno 360 giorni di servizio di insegnamento dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico”...
LaPrevidenza.it, 28/05/2010
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