N. 03343/2010 REG.DEC.
N. 04188/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 4188 del 2009, proposto dai signori M.A., P.T., C.L., La XXX Anna Maria, XXXX Isabella, XXXXX Elena, B. Mara, C. Giorgio, F. Barbara, M. Fabio, C. Emanuela, T. Susanna, P. Ilaria Simonetta, M. Caterina, rappresentati e difesi dall’avv. Franco Carrozzo, con domicilio eletto presso l’Avv. Fausto Buccellato in Roma, viale Angelico, n. 45;
contro
Il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore;
il Dirigente dell’ufficio scolastico provinciale di Taranto, il Dirigente dell’ufficio scolastico provinciale di Vicenza, il Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Treviso, il Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Pesaro-Urbino, il Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Milano, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, Sezione III-Quater, n. 7942/2008, resa tra le parti, concernente AMMISSIONE AL CORSO SPECIALE PER ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione, università e ricerca e dei Dirigenti degli uffici scolastici provinciali di Taranto, Vicenza, Treviso, Pesaro-Urbino e Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 marzo 2010 il consigliere Claudio Contessa e uditi per le parti l’Avvocato Buccellato per delega dell’Avvocato Carrozzo e l’Avvocato dello Stato Vitale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I signori M.A., P.T., C.L., La XXX, XXXX, XXXXX, B., C., F., M., C., T., P. e M. riferiscono di essere insegnanti di ruolo nella scuola elementare e di essere in possesso della specifica laurea che dà accesso agli insegnamenti nelle scuole di I° e II° grado.
Ai fini del presente giudizio è rilevante richiamare le previsioni di cui al d.l. 7 aprile 2004, n. 97 (convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante ‘disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università’).
In particolare, vengono in rilievo le seguenti previsioni:
• in primo luogo, l’art. 2, co. 1, let. C-bis). La disposizione in questione individuava una delle categorie di docenti in favore dei quali erano attivati speciali corsi di durata annuale finalizzati al conseguimento dell’abilitazione o idoneità all’insegnamento e al successivo inserimento nell’ambito delle graduatorie permanenti di cui all’art. 1, co. 1 del medesimo decreto. A tal fine, la disposizione in questione stabiliva che “[la sessione riservata per l’abilitazione è rivolta – inter alia -] agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell’istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto”;
• in secondo luogo, viene in rilievo l’art. 2, co. 1-ter, secondo cui: “in sede di definizione della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 53 del 2003, sono definite le modalità di formazione per consentire ai docenti non abilitati che hanno prestato almeno 360 giorni di servizio di insegnamento dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico”;
• in terzo luogo, viene in rilievo l’art. 2, co. 3, secondo cui: “i corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti per il conseguimento dell’abilitazione o idoneità all’insegnamento, a seguito di esame finale avente valore di esame di Stato e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1, comma 1, sulla base di modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che prevedono anche l’adesione di un numero di iscritti minimo, in ciascuna università, per l’attivazione del rispettivo corso, ovvero la modulazione temporale dei corsi stessi in relazione al numero degli iscritti”.
Risulta agli atti che con D.M. n. 85 del 18 novembre 2005, il Ministero appellato ebbe ad indire la sessione riservata per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie (si tratta del decreto adottato ai sensi dell’art. 2, co. 3 del d.l. 97, cit., inditivo della procedura di interesse degli odierni appellanti).
Ai fini del presente giudizio vengono in particolare in rilievo due fra le previsioni del decreto da ultimo richiamato:
a) in primo luogo, la previsione secondo cui non potessero partecipare ai corsi speciali ivi disciplinati “i docenti che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione ai corsi stessi, sono in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale” (art. 2, co. 3);
b) in secondo luogo, la previsione secondo cui non potessero partecipare ai richiamati corsi i docenti i quali (al pari degli odierni appellanti) non avessero svolto neppure un giorno di servizio (fra i 360 contemplati dalla disposizione primaria) nell’ambito delle scuole secondarie.
Con i provvedimenti impugnati in prime cure (unitamente al D.M. 85/05, cit.) i competenti Organi del MIUR disponevano l’esclusione degli odierni appellanti dalle procedure abilitative di cui all’art. 2, d.l. 97 del 2004 per carenza dei requisiti di ammissione dinanzi richiamati sub a) e b).
I provvedimenti di esclusione in questione venivano impugnati dai signori M.A., P.T., C.L., La XXX, XXXX, XXXXX, B., C., F., M., C., T., P. e M. innanzi al T.A.R. Del Lazio il quale, con la pronuncia oggetto del presente gravame, respingeva il ricorso.
Nell’occasione, in via di estrema sintesi, il Tribunale adito osservava:
• che al D.M. 85 del 2005 dovesse essere riconosciuto carattere regolamentare, con la conseguenza che esso ben potesse introdurre requisiti di partecipazione alle procedure ivi disciplinate di carattere più rigoroso rispetto a quanto espressamente previsto dalle pertinenti disposizioni di legge (e, segnatamente, dall’art. 2 del d.l. 97 del 2004, cit.);
• che, nel merito, le limitazioni all’ammissione alla procedura introdotte dal richiamato D.M. Del 2005 non risultassero irragionevoli atteso che, in ultima analisi, il decreto n. 97 del 2004 rappresentava pur sempre un intervento normativo finalizzato a fronteggiare il fenomeno del precariato nell’insegnamento pubblico. Conseguentemente, le richiamate previsioni del D.M. 85, cit. non apparivano irragionevoli per la parte in cui escludevano dalle procedure abilitative i docenti (quali gli odierni appellanti) i quali fossero già titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
La pronuncia in questione veniva gravata in sede di appello dai signori M.A., P.T., C.L., La XXX, XXXX, XXXXX, B., C., F., M., C., T., P. e M. i quali ne lamentavano sotto diversi profili l’erroneità e ne chiedevano l’integrale riforma.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il quale concludeva nel senso della reiezione del gravame.
Con atto in data 8 febbraio 2010 il procuratore degli appellanti comunicava che, nelle more del giudizio, era venuto meno l’interesse alla decisione in capo ai ricorrenti signori M.A., P.T., XXXX,XXXXX, B., C., F., M., T. e M., mentre permaneva l’interesse alla decisione in capo ai ricorrenti signori C.L., La XXX, C. e P..
All’udienza pubblica del giorno 2 marzo 2010 i procuratori delle parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni e il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da alcuni insegnanti di ruolo della scuola elementare avverso la sentenza del T.A.R. Del Lazio con cui è stato respinto il ricorso avverso il DM 85/05 (il quale aveva indetto una sessione riservata per l’abilitazione ai sensi dell’at. 2 della legge 143 del 2004), per la parte in cui aveva riservato l’accesso alle procedure abilitative per le scuole secondarie ai soli docenti precari (e non anche ai docenti di ruolo di altro grado di istruzione, quali gli odierni appellanti) e per la parte in cui aveva previsto ulteriori requisiti di partecipazione parimenti ritenuti illegittimi alla luce della pertinente normativa primaria.
2. In primo luogo, il Collegio deve dare atto della dichiarazione in data 8 febbraio 2010, con cui il procuratore degli appellanti ha comunicato che, nelle more del giudizio, sia venuto meno l’interesse alla decisione in capo ai ricorrenti signori M.A., P.T., XXXX, XXXXX, B., C., F., M., T. e M..
Conseguentemente, il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato improcedibile in relazione alla posizione dei richiamati appellanti.
3. In secondo luogo il Collegio ritiene di esaminare l’argomento proposto dalla difesa di parte appellante, secondo cui il ricorso dovrebbe essere altresì dichiarato improcedibile anche in relazione alla posizione dei signori C.L., La XXX, Campesano e P., in relazione all’evoluzione della vicenda fattuale svoltasi nelle more del giudizio e delle novità normative medio tempore intervenute a livello nazionale.
Al riguardo, la difesa appellante osserva in punto di fatto che i quattro appellanti in questione siano stati ammessi con riserva al corso riservato indetto con D.M. 21 del 2005 per il conseguimento della specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, giusta le previsioni di cui all’art. 10, co. 2 del medesimo decreto, il quale stabiliva l’ammissione con riserva ai corsi per i concorrenti i quali avessero proposto ricorso avverso i provvedimenti di esclusione dalla sessione riservata.
Ancora in punto di fatto viene riferito che tutti e quattro gli appellanti in questione abbiano frequentato il corso e sostenuto – superandolo – l’esame finale, in tal modo conseguendo il titolo che abilita all’insegnamento su posti di sostegno.
Nella tesi di parte appellante, quindi, dovrebbe trovare applicazione nel caso di specie la previsione di cui al comma 2-bis dell’art. 4 del d.l. 30 giugno 2005, n. 115 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168), secondo cui “conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”.
Ancora, nella tesi della parte appellante, la sopravvenienza normativa in parola (che dovrebbe necessariamente ritenersi applicabile alla vicenda di causa) determinerebbe l’improcedibilità del gravame per cessazione della materia del contendere, dovendo ritenersi definitivamente consolidata la posizione conseguita dapprima per l’ammissione con riserva alla sessione, successivamente dal positivo superamento delle relative prove e – da ultimo – per l’intangibilità della posizione in tal modo conseguita ope legis.
3.1. L’argomento in questione non può essere condiviso, con la conseguenza che non possa essere dichiarata l’improcedibilità del gravame in relazione alla posizione dei signori C.L., La XXX, C. e P..
In particolare, il Collegio osserva che non possano trovare applicazione, in relazione alla posizione degli appellanti in questione, le disposizioni di cui al comma 2-bis del d.l. 115 del 2005, cit.
Al riguardo si osserva che la questione debba essere esaminata facendo coerente applicazione del principio secondo cui le leggi eccezionali, ovvero quelle che recano deroga ad altre disposizioni di legge, non possano trovare applicazione oltre i casi e i tempi ivi espressamente contemplati (art. 14 disp. Prel. Cod. civ.).
Riconducendo il principio in questione alle vicende del presente giudizio, il Collegio osserva che non possa essere condivisa la tesi che postula l’estensione dell’art.4, co. 2-bis, cit. oltre i casi e le ipotesi ivi espressamente menzionate per ragione di materia.
Ed infatti, dall’esame del complessivo intervento normativo del 2005 (e della particolare declinazione offertane nell’ambito del relativo articolo 4) emerge che esso fosse limitato in parte quā alle sole ipotesi di ‘abilitazione professionale’ e di acquisizione di specifici ‘titoli’ riferibili alle professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi, previo superamento di specifiche prove abilitative (art. 2229 cod. civ.).
La riferibilità delle disposizioni di cui al richiamato art. 4 alle sole ipotesi richiamate al precedente capoverso risulta – oltretutto – confermata dalla rubrica dell’articolo in questione, il quale risulta espressamente dedicato alla disciplina delle “elezioni degli organi professionali”, nonché in “materia di abilitazione e di titolo professionale”.
Pertanto, alla luce del carattere di jus singulare delle disposizioni da ultimo richiamate, consegue la non condivisibilità dell’argomento con cui si propone di estendere le norme ivi desumibili anche alla diversa ipotesi delle procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nelle scuole pubbliche.
4. Deve, pertanto, essere scrutinata la fondatezza nel merito del ricorso in appello proposto dai signori C.L., La XXX, C. e P..
4.1. Con il primo motivo di appello (il quale riprende e conduce ad ulteriori conclusioni analogo argomento già profuso nell’ambito del primo giudizio), gli appellanti osservano che al D.M. Inditivo della procedura all’origine dei fatti di causa non potesse essere riconosciuta una vis regolamentare di portata tale da poter ridisciplinare (e in senso maggiormente rigido) i requisiti di partecipazione delineati in modo più ampio dalla normativa primaria di riferimento (ossia, dall’art. 2 della l. 143 del 2004, cit.).
Al contrario, l’esame della pertinente disciplina primaria (art. 2, co. 3, cit.) renderebbe palese che il compito demandato al richiamato decreto ministeriale fosse unicamente quello di fissare le modalità di svolgimento della procedura selettiva, fissando al riguardo “disposizioni organizzative, quasi logistiche” (ricorso, cit., pag. 4).
Con il secondo motivo di appello (anche’esso sostanzialmente reiterativo di analogo motivo già articolato in prime cure e disatteso dal T.A.R.), gli appellanti osservano che la pronuncia in questione sia meritevole di riforma per non aver osservato che il D.M. 85/05 avesse illegittimamente limitato la partecipazione alla procedura ai soli docenti non di ruolo, in tal modo precludendo la possibilità per i docenti di ruolo di perseguire migliori aspirazioni professionali, peraltro nel silenzio sul punto della legge.
Ancora, il T.A.R. Avrebbe omesso di tenere in adeguata considerazione i principi di diritto desumibili dalla pronuncia dell’Ad. Plen. 13 del 1996 (resa in relazione alla questione della sessione riservata di cui alla l. 417 del 1989, per molti versi assimilabile a quella di cui alla l. 143 del 2004).
Nell’occasione, il Consiglio di Stato aveva affermato la illegittimità delle determinazioni con cui era stata disposta l’esclusione dalle procedure abilitative ex lege 417, cit. dei docenti già di ruolo, con iniziale limitazione in favore dei soli docenti precari.
Del pari, il T.A.R. Avrebbe omesso di considerare che, in sede di indizione della sessione riservata di cui alla l. 124 del 1999 (anch’essa sotto numerosi profili assimilabile a quella all’origine dei fatti di causa), il Ministero appellante si fosse correttamente risolto ad ammettere alla sessione in questione anche i docenti già di ruolo.
Conseguentemente, risulterebbe del tutto lacunosa la motivazione posta a fondamento della pronuncia gravata la quale, enfatizzando la finalità dell’intervento legislativo del 2004, volto ad arginare il fenomeno del precariato nell’istruzione pubblica, ne avrebbe desunto in via interpretativa la legittimità di disposizioni irragionevolmente limitative per lo sviluppo di carriera del personale già di ruolo.
Nella tesi degli appellanti, infatti, se solo il T.A.R. Avesse correttamente rilevato il carattere di sostanziale continuità esistente fra gli interventi normativi di cui alla l. 417/1989, di cui alla l. 124/1999 e di cui alla l. 143/2004 (tutti parimenti finalizzati –inter alia – ad arginare il fenomeno del precariato nella scuola), ne avrebbe dovuto necessariamente dedurre l’impossibilità di sancire l’esclusione dalle procedure abilitative dei docenti già di ruolo.
4.1.1. I tre motivi dinanzi sinteticamente richiamati, non possono trovare accoglimento.
4.1.2. Il Collegio ritiene in primo luogo di interrogarsi in ordine al se il Ministero appellante abbia effettivamente travalicato i limiti oggettivi posti al proprio operare in sede di adozione del decreto inditivo della procedura riservata abilitante di cui al comma 3 dell’art. 2 del d.l. 97 del 2004 e – più in particolare – in sede di individuazione dei requisiti di partecipazione trasfusi agli articoli 1 e 2 dell’ordinanza ministeriale impugnata in prime cure.
Ad avviso del Collegio al quesito deve essere fornita risposta negativa, dovendosi nel caso di specie fare applicazione del principio (di generale portata nell’ambito di procedure selettive fondate sulle prescrizioni di una lex specialis) secondo cui è legittima la clausola di un bando la quale prescriva il possesso – in capo ai concorrenti – di requisiti di partecipazione più rigidi rispetto a quelli indicati dalla legge, a condizione: a) che la portata oggettiva dei requisiti in tal modo fissati non risulti discriminante e sproporzionata rispetto alla pertinente normativa di settore; b) che i requisiti in questione non si pongano in palese contrasto con la lettera e la ratio delle disposizioni primarie di riferimento (nel senso di disporre l’esclusione a fronte di ipotesi per le quali la normativa primaria ammetta inderogabilmente la partecipazione, e viceversa).
Riconducendo il principio in questione alle peculiarità del caso di specie, il Collegio osserva che non risulti illegittimo l’operato dal Ministero appellato il quale, chiamato a tradurre in previsioni concrete (i.e.: in un puntuale atto inditivo della procedura) la disciplina generale di cui all’art. 2 del d.l. 97 del 2004, a tanto ha provveduto statuendo la preclusione all’accesso ai corsi di abilitazione per i docenti in servizio con rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Sotto tale aspetto, il Collegio osserva:
• che non risulti condivisibile il motivo di appello fondato sulla circostanza per cui il decreto di indizione della procedura di cui al comma 3 dell’art. 2, d.l. 97, cit. avrebbe dovuto limitarsi a dettare “disposizioni organizzative, quasi logistiche” e che esso non potesse in alcun modo incidere sulla predeterminazione dei requisiti di partecipazione da richiedere in capo ai candidati;
• che il tenore complessivo della disposizione abilitante l’adozione del decreto in parola non legittimi in alcun modo l’adesione ad un’opzione interpretativa di carattere tanto restrittivo quale quella propugnata dagli appellanti. In particolare, la disposizione in parola demandava al decreto in parola sia l’‘istituzione’ dei corsi abilitanti, sia la definizione delle relative ‘modalità’ di svolgimento, in tal modo palesando che il decreto in parola partecipasse di tutti i caratteri tipici di un bando di concorso, ivi compresa la possibilità di determinare in modo maggiormente restrittivo i requisiti di partecipazione dei candidati;
• che la scelta di non ammettere alla procedura selettiva i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, se pure caratterizzata da un’indubbia logica di rigore applicativo, non poteva certamente dirsi in radicale contrasto con la ratio complessiva della disposizione abilitante di rango primario (il più volte richiamato art. 2 del d.l. 97 del 2004), incontestato essendo: a) che fra gli obiettivi generali del’intervento normativo del 2004 rientrasse quello di arginare con interventi puntuali il risalente fenomeno del precariato nell’ambito dell’istruzione pubblica; b) che la scelta di escludere dalla richiamata procedura selettiva i candidati già titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato deponesse nella richiamata logica di favor per gli insegnanti precari, incrementando in loro favore le possibilità di consolidare la propria posizione lavorativa.
4.1.3. Una volta acclarato il carattere non irragionevole (e quindi, in ultima analisi, legittimo) della previsione escludente trasfusa nell’ambito dell’art. 2, co. 3 del D.M. 85 del 2005, il Collegio ne deduce la non illegittimità delle consequenziali determinazioni di non ammissione degli appellanti alla procedura riservata all’origine dei fatti di causa, a tanto non ostando gli argomenti riferiti alle pregresse (e, sotto alcuni aspetti, similari) procedure abilitanti indette ai sensi dell’art. 11 della l. 417 del 1989, ovvero i principi enunciati dalla pronuncia di questo Consiglio di Stato, n. 3216 del 2008.
Sotto tale aspetto, il Collegio rileva l’effettiva differenza fra – da un lato – la complessiva vicenda relativa alla procedura abilitante indetta ai sensi della l. 417 del 1989, cit. (ed i relativi strascichi in sede giurisdizionale, culminati con la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 13 del 1996) e – dall’altro – la vicenda sottesa alla presente vicenda di causa.
Ed infatti:
• nel primo caso, i giudici amministrativi erano stati chiamati a pronunciarsi in ordine a puntuali atti dell’Amministrazione scolastica i quali avevano ritento di poter disporre l’esclusione dalla procedura selettiva facendo diretta applicazione di una previsione normativa (il comma 3 dell’art. 11, l. 417, cit.) la quale – invero – non sortiva in modo immediato una siffatta vis escludente, in tal modo giustificando appieno l’intervento cassatorio del giudice amministrativo di appello;
• al contrario, nell’ambito della presente vicenda, il giudice amministrativo è chiamato a pronunciarsi in primis sulla complessiva ragionevolezza di un atto di contenuto generale (il D.M. 85 del 2005) il quale, muovendosi nell’ambito delle facoltà determinative legittimamente esercitabili in sede di predisposizione della lex specialis della procedura, ha enucleato un criterio escludente (quello dell’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato) comunque non incompatibile con il pertinente quadro normativo primario e quindi, in ultima analisi, non illegittimo.
Nell’ambito della presente vicenda quindi (contrariamente al precedente già deciso con la pronuncia dell’Ad. Plen. 13 del 1996), la legittimità dei singoli provvedimenti escludenti va riguardata alla luce del parametro rappresentato dalla lex specialis della procedura selettiva, la quale ha introdotto (in modo non abnorme, né irragionevole) un criterio escludente a propria volta enucleato nell’esercizio non illegittimo dei poteri e delle facoltà rimesse all’Amministrazione procedente in sede di determinazione puntuale dei requisiti e dei presupposti di ammissione alla procedura.
Per ragioni in parte analoghe a quelle appena evidenziate deve ritenersi non conferente alla vicenda di causa il richiamo alla precedente decisione della Sesta Sezione di questo Consiglio di Stato, n. 3216 del 2008.
Nell’occasione, questo giudice di appello non era stato chiamato a pronunciarsi in ordine alla legittimità di una disposizione di carattere generale dall’inequivoco carattere escludente (come è avvenuto nel caso che ne occupa), ma – al contrario – era stato chiamato a stabilire se l’atto generale inditivo della procedura selettiva a carattere riservato (l’O.M. 1 del 2001) sortisse ex se la valenza escludente nella specie ravvisata dagli Organi scolastici.
Sotto tale aspetto, non si può rinvenire alcun profilo di contraddittorietà fra:
• quanto statuito con la richiamata pronuncia del 2008 (allorquando fu stabilito che né il pertinente quadro normativo primario, né l’ordinanza regolativa della procedura selettiva legittimassero ex se una determinazione espulsiva nei confronti dei candidati già abilitati – sia pure in una diversa classe di concorso -)
• e quanto stabilito con la presente decisione (con la quale si definisce la diversa ipotesi in cui l’atto generale di indizione della procedura contempla in modo inequivoco l’esclusione dalla procedura selettiva di alcune categorie di candidati, facendosi questione primariamente della conformità a legge di una siffatta previsione escludente).
4.1.4. Il Collegio osserva, inoltre, che a conclusioni diverse rispetto a quelle sin qui individuate non si possa giungere neppure enfatizzando (come suggerito dagli appellanti) le previsioni dell’O.M. n. 33 del 7 febbraio 2000 (si tratta dell’ordinanza con cui, integrando e specificando le previsioni della precedente ordinanza n. 153 del 1999 – relative alla speciale procedura di cui alla l. 124 del 1999 -) gli Organi ministeriali ebbero ad ammettere in modo espresso che alla sessione riservata nell’occasione indetta e disciplinata fossero ammessi anche i docenti già di ruolo.
Sotto questo aspetto il Collegio osserva che nessun profilo di illegittimità (sotto i profili dell’irragionevolezza e della contraddittorietà) possa ravvisarsi in ordine alla diversità di contenuto fra quanto stabilito nel corso del 1999-2000 e quanto stabilito dall’art. 2, comma 3 dell’O.M. 85 del 2005. Al riguardo, si ribadisce che la legittimità delle prescrizioni trasfuse nell’ambito della lex specialis della procedura non vada scrutinata assumendo come parametro di valutazione le determinazioni assunte nell’ambito di diverse, pregresse tornate selettive, quanto – piuttosto – interrogandosi in ordine al se le più limitative prescrizioni in materia di requisiti di ammissione adottate con il decreto del 2005 declinassero in modo irragionevole l’ambito di applicazione rinvenibile dalle disposizioni di cui all’art. 2 del d.l. 97 del 2004.
Impostati in tale modo i termini della questione, si ritiene che le contestate prescrizioni della lex specialis costituissero esercizio non abnorme dell’incoercibile potere dispositivo che deve essere comunque riconosciuto all’Amministrazione in sede di determinazione dei requisiti e delle prescrizioni per accedere alle procedure selettive, sia pure nell’ambito degli insuperabili limiti posti dalla disciplina primaria di riferimento.
4.2. In base a quanto dinanzi esposto sub 4.1., deve confermarsi la correttezza dell’operato dell’Amministrazione scolastica la quale ha ritenuto che le previsioni di cui al comma 3 dell’articolo 2 del D.M. 85 del 2005 costituissero un ostacolo insormontabile alla partecipazione degli odierni appellanti alla procedura selettiva all’origine dei fatti di causa.
Conseguentemente, resta assorbita la questione relativa alla fondatezza dell’ulteriore e distinto motivo di esclusione dalla procedura fondato sull’applicazione della previsione di cui all’art. 1, co. 1, lettera c) del D.M. 85, cit. (relativo al cumulo fra i servizi prestati nella scuola secondaria e quelli prestati in altro ordine di scuola).
5. In base a quanto esposto, l’appello in epigrafe deve essere dichiarato improcedibile in relazione alla posizione dei signori M.A., P.T., XXXX, XXXXX, B., C., F., M., T. e M., mentre deve essere respinto in relazione alla posizione dei signori C.L., La XXX, C. e P..
Il Collegio ritiene che sussistano giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2010 con l’intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Roberto Garofoli, Consigliere
Giancarlo Montedoro, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione