marted́, 13 ottobre 2026

Il trasferimento del sindacalista deve essere concordato con il sindacato

Consiglio di Stato, sentenza 28.2.2006 n° 853

 

Nel caso di specie, come posto in rilievo dalla resistente Associazione sindacale, l’ordine di servizio del Questore di Treviso del 03.12.1996 – da cui ha tratto origine il presente contenzioso nelle forme previste dall’art. 28 della legge n. 300/1970, come integrato dall’art. 6 della legge n. 146/1990 – ha comportato lo spostamento del dirigente sindacale P. dalla sede di lavoro presso il palazzo della Prefettura a quella del palazzo della Questura, con attribuzione di nuove e diverse mansioni (da addetto a compiti di radiotelegrafista, telescriventista e operatore di cifra a quelli di centralinista) e con inserimento, quindi, in un nuovo e diverso contesto lavorativo ed ambientale.

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LaPrevidenza.it, 20/03/2006

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