REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso
in appello proposto dal Ministero dell’ Interno e dalla Questura di Treviso,
costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’ Avvocatura Generale
dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via
dei Portoghesi, n. 12;
contro
il
Coordinamento per l’ Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia
(C.O.S.I.P.), costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv.to
Luigi Schizzi, con domicilio per legge presso la Segreteria della Sezione in
Roma, p.za Capo di Ferro, n. 13;
per l'annullamento
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sez. II^, n.
1038/1997 del 13.06.1997;
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto
di costituzione in giudizio del (C.O.S.I.P.);
Vista la
memoria prodotta dalla parte convenuta a sostegno della propria difesa;
Visti gli
atti tutti della causa;
Nominato
relatore per la pubblica udienza del 04 novembre 2005 il Consigliere Polito
Bruno Rosario;
Udito
l’Avvocato dello Stato Nicoli per il Ministero dell’ Interno e l’avv. Schizzi;
Ritenuto e
considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1). Con la
sentenza di estremi indicati in epigrafe la Sezione I^ del T.A.R. per il Veneto
respingeva il ricorso in opposizione del Ministero dell’ Interno avverso il
decreto emesso dalla Sezione II^ del T.A.R. predetto ai sensi dell’art. 6 della
legge 1990, n. 146, di annullamento – su ricorso del Coordinamento per l’
Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia (C.O.S.I.P.) – del provvedimento
di trasferimento del Sovrintendente della Polizia di Stato P.E., dirigente
sindacale, dall’ ufficio T.L.C. sala radio, ubicato nel palazzo della
Prefettura, al centralino U.P.G. e S.P., con sede nel palazzo della Questura.
Avverso detta
sentenza ha proposto appello il Ministero dell’ Interno ed ha dedotto motivi di
violazione e falsa applicazione dell’art. 40 del d.P.R. 08.05.1987, n. 266; di
violazione dei principi in materia di repressione della condotta antisindacale,
rilevando altresì la carenza e perplessità della motivazione.
Sostiene, in
particolare, il Ministero istante che l’atto oggetto di contestazione non configura
un vero e proprio trasferimento in senso tecnico, trattandosi di assegnazione
del sindacalista ad un’altra sezione lavorativa dello stesso ufficio, e che in
alcun modo al provvedimento adottato, per di più di natura collettiva, può
ricondursi l’intento dell’ Amministrazione di impedire, in via surrettizia, il
libero esercizio delle libertà e delle attività sindacali.
Si è
costituito in giudizio il C.O.S.I.P. che ha contrastato nel merito i motivi di
appello e chiesto il rigetto dell’impugnativa.
2). L’appello
è infondato.
L’art. 40 del
d.P.R. n. 266/1987 stabilisce che "il trasferimento di sede dei
dirigenti sindacali, componenti degli organi statutari delle organizzazioni
sindacali, può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni
sindacali".
E’ stato
chiarito in giurisprudenza che la menzionata disposizione risponde all’esigenza
di tutelare il libero esercizio dell’attività sindacale che, in concreto, può
essere compresso anche mediante semplice spostamento dalla sede di lavoro,
anche se non topograficamente apprezzabile, ovvero nel caso di invio in
missione quando essa, ancorché non integri un vero e proprio allontanamento di
sede, determini lo sradicamento del sindacalista dal contesto lavorativo in cui
è svolta l’attività associativa protetta (cfr. Cons. St., Sez. IV^, 26.05.2003,
n. 2835; 27.05.2002, n. 2892).
Nel caso di
specie, come posto in rilievo dalla resistente Associazione sindacale, l’ordine
di servizio del Questore di Treviso del 03.12.1996 – da cui ha tratto origine
il presente contenzioso nelle forme previste dall’art. 28 della legge n.
300/1970, come integrato dall’art. 6 della legge n. 146/1990 – ha comportato lo
spostamento del dirigente sindacale P.E. dalla sede di lavoro presso il palazzo
della Prefettura a quella del palazzo della Questura, con attribuzione di nuove
e diverse mansioni (da addetto a compiti di radiotelegrafista, telescriventista
e operatore di cifra a quelli di centralinista) e con inserimento, quindi, in
un nuovo e diverso contesto lavorativo ed ambientale.
Si versa a
fronte di un’ipotesi di assegnazione a nuovo ufficio che non va valutata
secondo i consueti canoni interpretativi peculiari alle ordinarie ipotesi di
trasferimento di sede per ragioni di servizio o familiari, ma nel quadro della
"ratio" sottesa al menzionato art. 40 di guarentigia della
posizione del sindacalista quanto alla sede di servizio ed alla cui valenza
precettiva non si sottrae, stante l’evidente effetto di allontanamento del P.E.
dal posto di precedente applicazione e dal contesto lavorativo in cui era
ordinariamente inserito.
In tale
ipotesi l’ Amministrazione doveva darsi carico di acquisire il preventivo nulla
osta dell’ Associazione di appartenenza del sindacalista interessato dalla
procedura di mobilità e la violazione della regola procedimentale dettata
dall’art. 40 del d.P.R. n. 266/1987 vizia la determinazione di mutamento della
sede di servizio.
2.1).
Diversamente da quanto argomentato dal Ministero appellante gli estremi di
comportamento antisindacale del datore di lavoro derivanti dalla violazione del
menzionato l’art. art. 40 non richiedono per il loro perfezionamento anche
l’elemento soggettivo intenzionale diretto a comprimere la libertà sindacale,
ma si realizzano oggettivamente in base alla sola pretermissione del nulla osta
dell’associazione sindacale cui appartiene il dipendente trasferito (cfr. Cons.
St., Sez. IV^, n. 2835 del 26.05.2003).
Si tratta,
invero, di disposizione che dà rilievo all’acquisizione del punto di vista
dell’ organizzazione sindacale, in relazione ai propri compiti statutari, ove
il movimento di sede di personale interessi un dipendente che rivesta specifico
incarico all’interno degli organi dell’associazione e fa rifluire nella fase
istruttoria del procedimento la risoluzione in via preventiva di ogni possibile
conflitto.
Per le
ragioni di cui innanzi l’appello va respinto.
Le spese del
giudizio possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello in epigrafe.
Spese
compensate.
Ordina che la
presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso
in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella
Camera di Consiglio del 04 novembre 2005 con l'intervento dei Signori:
Giorgio
Giovannini, Presidente
Luigi
Maruotti Consigliere
Luciano Barra
Caracciolo Consigliere
Giuseppe
Minicone Consigliere
Bruno Rosario
Polito Consigliere relatore ed estensore
Presidente
GIORGIO GIOVANNINI
Consigliere
Segretario
BRUNO ROSARIO POLITO GIOVANNI CECI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..28/02/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)