Cessazione di appalto: licenziamento ed impossibilità di altra utilizzazione
Cassazione, sez. lavoro, sentenza 9 giugno 2005 n° 12136
L’imprenditore che ha licenziato i suoi dipendenti deve dimostrare di aver fatto di tutto per reimpiegarli nell’ambito della stessa azienda.
Precisamente, nel caso “di licenziamento per giustificato motivo oggettivo costituito dalla cessazione di un appalto, l'onere dell'imprenditore di dimostrare l'impossibilità di un'altra utilizzazione (nella propria organizzazione) dei lavoratori licenziati non è escluso dall'applicabilità di norme collettive tese a garantire la rioccupazione del lavoratore presso l'impresa subentrante nell'appalto, atteso il carattere inderogabile della disciplina legislativa in tema di licenziamenti individuali, la quale, considerando giustificato il licenziamento solo se questo costituisca una extrema ratio, impone all'imprenditore l'obbligo primario di ricercare ogni possibilità di riutilizzazione dei dipendenti i cui posti di lavoro siano venuti meno (cfr., per un'enunciazione del principio a proposito di appalti concernenti la gestione di mense aziendali, Cassazione, 2881/1992; Cassazione 2550/1990). Non giova pertanto alla tesi della società ricorrente dimostrare che l'appalto delle pulizie presso la casa di cura nella quale aveva prestato la propria opera la lavoratrice era cessato. Incombeva infatti sulla stessa l'onere di provare l'impossibilità di reimpiegare comunque la P. nell'ambito dell'intera organizzazione aziendale” (segnalazione di Luigi Viola, staff di www.laprevidenza.it).
LaPrevidenza.it, 07/07/2005