Corte di Cassazione
Sezione lavoro
Sentenza 9 giugno 2005, n° 12136
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 20 dicembre 2001 il Tribunale di Ivrea, accogliendo il ricorso proposto da C.P., condannava la s.r.l. SSG a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro nonché a risarcirle il danno per l'illegittimità del licenziamento intimatole con lettera in data 8 ottobre 1999, danno liquidato nella misura di cinque mensilità della retribuzione di fatto.
Avverso tale sentenza proponeva appello la s.r.l. SSG.
Con sentenza depositata in data 24 marzo 2003 la Corte d'Appello di
Torino respingeva il gravame. La Corte di merito, premesso che il licenziamento
della lavoratrice era stato intimato in relazione alla cessazione del contratto
di appalto della SSG con una casa di riposo presso la quale la ricorrente era
stata impiegata come addetta alle pulizie, rigettava l'eccezione
dell'appellante di difetto di legittimazione passiva, eccezione basata
sull'art. 4 del contratto collettivo di settore, a norma del quale, in caso di
cessazione dell'appalto, l'impresa subentrante si impegna a garantire
l'assunzione, senza periodo di prova, degli addetti esistenti in organico
sull'appalto. Affermava in proposito la Corte di merito che la norma sopra citata
apprestava una garanzia ulteriore rispetto ai lavoratori appartenenti
all'impresa che perde l'appalto, ma che restavano comunque fermi gli obblighi
della ditta cessante nei confronti dei propri dipendenti. Sotto altro profilo
confermava la decisione del primo giudice che aveva ritenuto non raggiunta la
prova della soppressione del posto e dell'impossibilità di utilizzare
altrimenti la lavoratrice in ambito aziendale. Osservava in proposito che vi
erano state assunzioni immediatamente successive alla cessazione dell'appalto e
ciò dimostrava che sarebbe stato ben possibile impiegare diversamente la P.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la s.r.l. SSG basato
su due motivi. Resiste con controricorso la lavoratrice. La società ricorrente
ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la società ricorrente denuncia violazione degli artt. 1362 ss. c.c. con riferimento al c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese di pulimento, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione del 24 ottobre 1997, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Richiamato il testo degli artt. 3 e 4 del suddetto contratto, deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, nel rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla società, non ha tenuto conto del fatto che il lavoratore licenziato per cessazione dell'appalto ha un diritto soggettivo perfetto all'assunzione da parte dell'impresa subentrante.
Il motivo è infondato e deve essere pertanto rigettato.
In linea di principio deve ricordarsi che, per consolidata
giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., ex multis, Cassazione,
17749/2003; Cassazione 17993/2003; Cassazione 19478/2003), l'interpretazione
dei contratti collettivi di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza
del giudice di merito, essendo il sindacato di legittimità limitato alla sola
verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui
agli artt. 1362 ss. c.c., nonché alla coerenza e logicità della motivazione.
Nella specie la sentenza impugnata, nell'interpretare la norma del contratto
collettivo sopra richiamata (art. 4) nella parte in cui stabilisce che, in caso
di cessazione dell'appalto, l'impresa subentrante si impegna a garantire
l'assunzione, senza periodo di prova, degli addetti esistenti in organico
sull'appalto, ha correttamente affermato che tale norma stabilisce una tutela
ulteriore a favore del lavoratore licenziato dall'azienda che ha perso
l'appalto, ma non elimina la responsabilità di quest'ultima per il
licenziamento irrogato. La validità di tale conclusione non può essere in alcun
modo inficiata dall'assunto della ricorrente secondo cui il lavoratore
licenziato per perdita dell'appalto avrebbe un diritto soggettivo perfetto
all'assunzione da parte dell'impresa subentrante. Tale diritto infatti non
esclude, ma si aggiunge al diritto dello stesso lavoratore di impugnare il
licenziamento subito e di chiamare a tal fine in giudizio il datore di lavoro che
ha irrogato tale licenziamento. Né giova alla tesi della ricorrente il
riferimento alla circolare del Ministero del lavoro del 28 maggio 2001, n.
5/2651/70. A prescindere dal fatto che il contenuto di tale circolare non
autorizza le conclusioni della ricorrente circa la propria carenza di
legittimazione passiva, deve osservarsi che la responsabilità del datore di
lavoro per il licenziamento irrogato, e quindi la sua legittimazione passiva
nel giudizio di impugnazione del licenziamento, deriva direttamente dalla legge
(in particolare, l. 604/1966; art. 18 l. 300/1970).
Col secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione degli artt.
3 della l. 604/1966 e 18 della l. 300/1970 nonché omessa e insufficiente
motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Lamenta in particolare l'erroneità
della decisione impugnata nella parte in cui ha concluso che non era stata
fornita la prova della soppressione del posto di lavoro e dell'impossibilità di
destinare la lavoratrice ad altro posto nell'ambito dell'organizzazione
imprenditoriale della società. Osserva in particolare che la lavoratrice era
stata sempre addetta all'appalto presso la casa di cura e che tale appalto era
cessato come risultava dai documenti prodotti. Osserva inoltre che se aveva
proceduto a nuove assunzioni ciò era stato fatto in relazione all'acquisizione
di nuovi appalti ed in ottemperanza agli obblighi che il contratto collettivo
impone alle imprese subentranti.
Anche tale motivo deve essere rigettato. In linea di principio ritiene
questa Corte che, nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo
costituito dalla cessazione di un appalto, l'onere dell'imprenditore di
dimostrare l'impossibilità di un'altra utilizzazione (nella propria
organizzazione) dei lavoratori licenziati non è escluso dall'applicabilità di
norme collettive tese a garantire la rioccupazione del lavoratore presso
l'impresa subentrante nell'appalto, atteso il carattere inderogabile della
disciplina legislativa in tema di licenziamenti individuali, la quale, considerando
giustificato il licenziamento solo se questo costituisca una extrema ratio,
impone all'imprenditore l'obbligo primario di ricercare ogni possibilità di
riutilizzazione dei dipendenti i cui posti di lavoro siano venuti meno (cfr.,
per un'enunciazione del principio a proposito di appalti concernenti la
gestione di mense aziendali, Cassazione, 2881/1992; Cassazione 2550/1990). Non
giova pertanto alla tesi della società ricorrente dimostrare che l'appalto
delle pulizie presso la casa di cura nella quale aveva prestato la propria
opera la lavoratrice era cessato. Incombeva infatti sulla stessa l'onere di
provare l'impossibilità di reimpiegare comunque la P. nell'ambito dell'intera
organizzazione aziendale. La Corte di merito, nel confermare sul punto la sentenza
di primo grado, ha ritenuto che tale prova non sia stata fornita osservando
altresì che la datrice di lavoro aveva proceduto a nuove assunzioni in epoca
immediatamente successiva alla cessazione dell'appalto. L'odierna ricorrente si
limita a criticare tale ultima affermazione deducendo che la Corte di merito avrebbe
dovuto valutare se le nuove assunzioni erano state imposte dalla norma sopra
richiamata in relazione all'acquisizione di nuovi appalti. Tale censura non è
peraltro idonea a superare il punto centrale sopra evidenziato concernente la
mancata prova dell'impossibilità di reimpiego della lavoratrice nell'ambito
aziendale.
In applicazione del criterio della soccombenza la società ricorrente
deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 19.00 oltre euro 2.500,00 per onorari e oltre spese generali e accessori di legge.