Tar Lazio, Roma, Sentenza 20.5.2010 n. 12535
Espone in fatto il ricorrente, militare dell’Arma dei CC:
- di aver prestato, nel grado di Carabiniere Scelto e a decorrere dal 30.6.1992, servizio all’estero, presso l’Ambasciata italiana in Lima, ove – in sintonia con le prescrizioni della Legge n.838 del 1973 e della relativa “tabella degli allineamenti economici”- gli è stata attribuita l’indennità spettante al Commesso ;
- di essere stato promosso (dall’Arma di appartenenza) al grado di Appuntato con anzianità giuridico - economica decorrente dal 18.10.1994;
- che tale promozione solo il 31.7.1995 veniva dall’Arma comunicata al Ministero degli Affari Esteri ( di seguito Mae) il cui ufficio II° della D.G.P.A., con provvedimento del 6.2.1996, provvedeva a promuoverlo assegnandogli le superiori funzioni di “Commesso capo” ( ed il relativo trattamento economico) con decorrenza 01.2.1996.
Con la domanda di giustizia in epigrafe lo Scrima contesta la decorrenza del predetto trattamento ritenendo che debba coincidere con la data di decorrenza ( 18.10.1994) della sua promozione ad Appuntato ovvero “quanto meno dalla data di comunicazione” ( 31.7.1995) di tale promozione al Mae da parte dell’Arma. Le censure dedotte sono così rubricate: violazione della L.27.12.73 n.838 e dell’annessa tabella degli allineamenti economici; eccesso di potere; disparità di trattamento.
L’evocata Amministrazione si è costituita in giudizio, tramite la Difesa erariale, con mero atto di stile non seguito da nota controdeduttiva e/o difensiva alcuna.
LaPrevidenza.it, 01/06/2010
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