N. 12535/2010 REG.SEN.

N. 21495/2000 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

(Numero 12535/2010)





Sul ricorso numero n.21495/2000–R.G. proposto dal Sig. S. Giuseppe, rappresentato e difeso dall’ avv. Angelo Lanzilao , presso il cui studio in Roma, via Cola di Rienzo n.149, è elettivamente domiciliato;

contro

Ministero degli Affari Esteri, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato di Roma;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente a percepire l’indennità di servizio all’estero con i relativi emolumenti accessori a far data dal 18.10.1994 nella misura corrispondente alle funzioni di “commesso capo”, corrispondente alla propria qualifica di Appuntato dell’Arma dei Carabinieri;



Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 29.4.2010 la relazione del Consigliere Pietro Morabito ed uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza



FATTO

Espone in fatto il ricorrente, militare dell’Arma dei CC:

- di aver prestato, nel grado di Carabiniere Scelto e a decorrere dal 30.6.1992, servizio all’estero, presso l’Ambasciata italiana in Lima, ove – in sintonia con le prescrizioni della Legge n.838 del 1973 e della relativa “tabella degli allineamenti economici”- gli è stata attribuita l’indennità spettante al Commesso ;

- di essere stato promosso (dall’Arma di appartenenza) al grado di Appuntato con anzianità giuridico - economica decorrente dal 18.10.1994;

- che tale promozione solo il 31.7.1995 veniva dall’Arma comunicata al Ministero degli Affari Esteri ( di seguito Mae) il cui ufficio II° della D.G.P.A., con provvedimento del 6.2.1996, provvedeva a promuoverlo assegnandogli le superiori funzioni di “Commesso capo” ( ed il relativo trattamento economico) con decorrenza 01.2.1996.

Con la domanda di giustizia in epigrafe lo S. contesta la decorrenza del predetto trattamento ritenendo che debba coincidere con la data di decorrenza ( 18.10.1994) della sua promozione ad Appuntato ovvero “quanto meno dalla data di comunicazione” ( 31.7.1995) di tale promozione al Mae da parte dell’Arma. Le censure dedotte sono così rubricate: violazione della L.27.12.73 n.838 e dell’annessa tabella degli allineamenti economici; eccesso di potere; disparità di trattamento.

L’evocata Amministrazione si è costituita in giudizio, tramite la Difesa erariale, con mero atto di stile non seguito da nota controdeduttiva e/o difensiva alcuna.

All’udienza del 29.4.2010 la causa è stata trattenuta per la relativa decisione.

DIRITTO

Il ricorrente, militare dell'Arma dei Carabinieri, è stato destinato, col grado di Carabiniere Scelto, al servizio di vigilanza presso la sede di rappresentanza diplomatica all'estero ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, che pone la relativa spesa a carico del Mae. Esso percepisce, pertanto, come stabilito dall’art.4 della Legge 838 del 1973 ( che richiama, a sua volta, il d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18), oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, l'indennità di servizio all'estero, determinata, ex art.6, dalla tabella 2, annessa alla citata legge, riguardante gli allineamenti economici tra il personale del Ministero della difesa e quello del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.

Ha adito questo Tribunale chiedendo l’accertamento del proprio diritto all’adeguamento dell’indennità in questione a quella spettante al commesso capo (qualifica cui corrisponde nella predetta tabella 2, il grado di Appuntato dell’Arma ) con decorrenza dalla data in cui (18.10.1994) ha conseguito nell’Istituzione di appartenenza il grado di Appuntato ovvero quanto meno dalla data in cui (31.7.1995) al Mae è stata comunicata tale promozione.

Gli argomenti, invero generici, addotti, a sostegno della propria tesi, dal ricorrente ( che sembra postulare un rapporto di sostanziale automaticità tra il grado conseguito ed il trattamento indennitario spettantegli) sono da disattendere, anche alla luce delle disposizioni emanate dal Legislatore in merito alla determinazione dell'indennità di servizio all'estero dei militari dell'Arma.

Al riguardo l’attenzione va posta, sulla norma data dall'art. 1, comma 38 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 che prevede che "in caso di destinazione all'estero di personale militare ai sensi della legge 27 dicembre 1973, n. 838, gli inquadramenti nei livelli retributivi effettuati in applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché di successive disposizioni di riordino giuridico ed economico della carriera, non influiscono sull'indennità di servizio all'estero, che resta determinata nella misura prevista per il posto di funzione indicato nel provvedimento formale di destinazione all'estero". L'interpretazione del Legislatore appare in linea con il carattere dell'indennità di servizio all'estero delineato dall'art. 171 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, che ne specifica la natura non retributiva, essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero cui essa è commisurata e ne qualifica la funzione di tenere conto ... "della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio ... ".

Rimane così giustificata la commisurazione dell'indennità al posto - funzione e non al posto - organico attribuito al dipendente e l’ "impermeabilità" della stessa rispetto agli avanzamenti in carriera del titolare, stante la rilevanza della funzione svolta dal militare nella sede estera, come individuata nel provvedimento di destinazione, indipendentemente dal grado ricoperto e dalle evoluzioni che questo possa aver subito per effetto dell'ordinamento delle carriere (giur.za pacifica; c.f.r. ex multis, Cons.St. nn. 2688 del 2005 e 6699 del 2000).

Alla luce di tali chiare coordinate esegetiche sul concreto ambito applicativo degli articoli 16 e 4 della Legge n. 838 del 1973, la domanda del ricorrente che, esplicitamente, riconosce di esser stato assegnato alle “nuove funzioni di Commesso capo con decorrenza 1.2.1996”, si rivela, ovviamente, infondata laddove, in contrasto con l’insegnamento giuridico sopra delineato, invoca un più elevato trattamento indennitario correlandolo, automaticamente ed erroneamente, al grado conseguito nell’Istituzione di appartenenza e non alla funzione formalmente conferitegli presso la sede diplomatica estera di destinazione.

In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Possono compensarsi tra le parti in causa le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I^ ter respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere, Estensore

Maria Ada Russo, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO