Tar Lazio, Roma, Sentenza
Con il provvedimento in epigrafe il ricorrente, che aveva partecipato alla procedura per il reclutamento di 5083 volontari in ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate, procedura riservata ai volontari in ferma prefissata di un anno in servizio o in congedo appartenenti a taluni “blocchi di incorporazione”, è stato dichiarato non idoneo dalla apposita Commissione per gli accertamenti sanitari perché risultato affetto da “tratti di insicurezza e immaturità”, con assegnazione del coefficiente 3 PS; con il ricorso in trattazione il ricorrente ha impugnato tale esito, deducendone la illegittimità per violazione di norme e per eccesso di potere sotto vari profili; in particolare: richiamando il precedente servizio prestato quale volontario in ferma prefissata di un anno (servizio nel corso del quale ha ricevuto elogi); riferendosi a una favorevole certificazione rilasciatagli dalla “ASL territorialmente competente” in base alla quale egli “risulta esente da qualsiasi forma patologica psichiatrica”; censurando il provvedimento per difetto di motivazione, non essendo neanche evidenziato come la patologia ritenuta sia incompatibile con le specifiche mansioni previste; il ricorrente ha quindi concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso previa sospensione, con ogni conseguenza; l’Amministrazione si è costituita ed ha depositato la documentazione attinente al procedimento di selezione del ricorrente; indi quest’ultimo, con riferimento a tale documentazione, e in special modo con riferimento al colloquio intercorso con lo specialista psichiatra, ha proposto motivi aggiunti, insistendo sulla illegittimità del giudizio impugnato ove confrontato con i precedenti di servizio favorevolmente apprezzati dai superiori; -il Collegio, al fine di dirimere gli elementi di perplessità, derivanti dalla documentazione depositata dal ricorrente, circa la correttezza della conclusione (di non idoneità) raggiunta dall’Amministrazione, si è avvalso della possibilità di esperire, nel quadro degli strumenti cognitivi messi a disposizione del giudice all'interno del giudizio di legittimità, le verificazioni preordinate (come nel caso in esame) all’accertamento di un presupposto di fatto posto a fondamento del provvedimento, onde esercitare il sindacato giurisdizionale sotto l’eventuale profilo dell’eccesso di potere per carenza o errore sul presupposto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 1991 n. 321; T.A.R. Lazio, sez. III, 1° luglio 1999 n. 2048); ciò essendo possibile segnatamente quando la situazione di fatto oggetto dell’accertamento non sia, come nel caso in esame, soggetta a consistenti modificazioni in un tempo ragionevole e l’accertamento del presupposto non presenti significativi margini di opinabilità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 febbraio 2004 n. 719); il Collegio pertanto, con ordinanza del 3/4 febbraio 2010, ha disposto nei confronti del ricorrente ulteriori accertamenti sanitari, demandati al medesimo organo - ma in composizione diversa, e con la presenza, ove richiesta, di un sanitario di fiducia del ricorrente - che aveva reso il giudizio in discussione, al fine di stabilire l’oggettiva sussistenza o meno del requisito di inidoneità di cui al provvedimento impugnato.
LaPrevidenza.it, 26/06/2010
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