N. 20919/2010 REG.SEN.


N. 00696/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Prima Bis)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 696 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

R. F., rappresentato e difeso dagli avv. Marco Cocilovo e Mauro Di Monaco, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via G. Panama, 77;


contro


Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12; Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell''Esercito;



per l'annullamento


previa sospensione dell'efficacia,


del provvedimento emesso in data 28.10.2009, dalla Commissione per gli Accertamenti Sanitari, riunita presso il Centro di Selezione di Foligno, in persona del Presidente p.t., statuente la non idoneità del ricorrente a seguito degli accertamenti psico-fisici, previsti per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 5.083 volontari in ferma prefissata quadriennale nell'esercito, nella marina, compreso il corpo delle capitanerie di porto e nell'aeronautica, bandito con la Gazzetta uff., 4^ serie speciale, n. 70, del 9.9.2008, nonché di ogni altro atto ad esso premesso, connesso e/o consequenziale.


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;


Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;


Viste le memorie difensive;


Visti tutti gli atti della causa;


Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 il dott. Elia Orciuolo;


Uditi l’avv. Stefano Monti, con delega, per parte ricorrente, e l'avv. dello Stato Alessandra Bruni;




RITENUTO, sinteticamente, in fatto:


-con il provvedimento in epigrafe il ricorrente, che aveva partecipato alla procedura per il reclutamento di 5083 volontari in ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate, procedura riservata ai volontari in ferma prefissata di un anno in servizio o in congedo appartenenti a taluni “blocchi di incorporazione”, è stato dichiarato non idoneo dalla apposita Commissione per gli accertamenti sanitari perché risultato affetto da “tratti di insicurezza e immaturità”, con assegnazione del coefficiente 3 PS;


-con il ricorso in trattazione il ricorrente ha impugnato tale esito, deducendone la illegittimità per violazione di norme e per eccesso di potere sotto vari profili; in particolare: richiamando il precedente servizio prestato quale volontario in ferma prefissata di un anno (servizio nel corso del quale ha ricevuto elogi); riferendosi a una favorevole certificazione rilasciatagli dalla “ASL territorialmente competente” in base alla quale egli “risulta esente da qualsiasi forma patologica psichiatrica”; censurando il provvedimento per difetto di motivazione, non essendo neanche evidenziato come la patologia ritenuta sia incompatibile con le specifiche mansioni previste;


-il ricorrente ha quindi concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso previa sospensione, con ogni conseguenza;


-l’Amministrazione si è costituita ed ha depositato la documentazione attinente al procedimento di selezione del ricorrente;


-indi quest’ultimo, con riferimento a tale documentazione, e in special modo con riferimento al colloquio intercorso con lo specialista psichiatra, ha proposto motivi aggiunti, insistendo sulla illegittimità del giudizio impugnato ove confrontato con i precedenti di servizio favorevolmente apprezzati dai superiori;


-il Collegio, al fine di dirimere gli elementi di perplessità, derivanti dalla documentazione depositata dal ricorrente, circa la correttezza della conclusione (di non idoneità) raggiunta dall’Amministrazione, si è avvalso della possibilità di esperire, nel quadro degli strumenti cognitivi messi a disposizione del giudice all'interno del giudizio di legittimità, le verificazioni preordinate (come nel caso in esame) all’accertamento di un presupposto di fatto posto a fondamento del provvedimento, onde esercitare il sindacato giurisdizionale sotto l’eventuale profilo dell’eccesso di potere per carenza o errore sul presupposto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 1991 n. 321; T.A.R. Lazio, sez. III, 1° luglio 1999 n. 2048); ciò essendo possibile segnatamente quando la situazione di fatto oggetto dell’accertamento non sia, come nel caso in esame, soggetta a consistenti modificazioni in un tempo ragionevole e l’accertamento del presupposto non presenti significativi margini di opinabilità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 febbraio 2004 n. 719);


-il Collegio pertanto, con ordinanza del 3/4 febbraio 2010, ha disposto nei confronti del ricorrente ulteriori accertamenti sanitari, demandati al medesimo organo - ma in composizione diversa, e con la presenza, ove richiesta, di un sanitario di fiducia del ricorrente - che aveva reso il giudizio in discussione, al fine di stabilire l’oggettiva sussistenza o meno del requisito di inidoneità di cui al provvedimento impugnato;


-con verbale del 12 maggio 2010 la Commissione per gli accertamenti sanitari, in diversa composizione, previa apposita visita, ha confermato il giudizio di non idoneità con attribuzione del coefficiente PS 3, anche se precisando la diagnosi in “tratti di immaturità personologica e rigidità emotiva”;


-indi, nella camera di consiglio del 9 giugno 2010, fissata per l’esame della domanda cautelare, si è dato avviso che il ricorso avrebbe potuto essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi degli artt.21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificata e integrata con la legge 21 luglio 2000 n.205; e, in relazione agli atti in essere nel fascicolo processuale, il ricorso è senz’altro definibile nel merito con decisione siffatta, non essendo necessario disporre eventuale ulteriore istruttoria.


RITENUTO, sinteticamente, in diritto:


-è infondata la censura di difetto di motivazione, dedotta nella considerazione che l’Amministrazione, nel formulare l’impugnato giudizio, avrebbe dovuto esplicitare la metodologia seguita e le relative risultanze, tenuto conto degli elementi sopra indicati (precedente provvedimento di idoneità; servizi resi);


-in realtà, il giudizio in questione costituisce l’esito di una procedura di cui l’Amministrazione ha dato contezza depositando gli atti di questa (visita psichiatrica, SCID-II, MMPI ed altro); in relazione a tali atti procedurali la Commissione per gli accertamenti sanitari ha espresso l’impugnato giudizio di non idoneità, cosicché la motivazione del giudizio, e cioè la indicazione dei presupposti di fatto presi a fondamento della dichiarata non idoneità, è contenuta nell’esito della visita psichiatrica e nei predetti atti ulteriori;


-si presenta poi infondato il motivo, contenuto nell’ambito della censura in trattazione, secondo il quale la Commissione avrebbe dovuto indicare le ragioni che, a suo parere, renderebbero il ricorrente non idoneo ad espletare il servizio al quale egli aspira;


-è infatti da considerare che la inidoneità all’espletamento del servizio militare di interesse non è da accertare, e specificamente dimostrare, ogni volta che venga in evidenza una delle patologie previste come causa di inidoneità;


-la connessione fra patologia e inidoneità al servizio è stata posta, in via generale, dalla normativa a suo tempo adottata; nel caso, dal decreto in data 5 dicembre 2005 (su GU del 27 dicembre 2005, SO n.300) che ha approvato la direttiva sul profilo sanitario dei soggetti idonei al servizio militare, direttiva nella quale è stato previsto che l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 consente di assolvere il servizio militare volontario sempre che ciò sia previsto da disposizioni speciali o da deroghe indicate da ciascuna Forza Armata;


-cosicché, allorquando l’apposita Commissione assegni (sempre che ciò avvenga correttamente e sempre che non sussista, come nel caso non sussiste, disposizione speciale o deroga) il coefficiente 3 o il coefficiente 4, null’altro essa deve aggiungere con riferimento al servizio che il candidato intende espletare, essendo la inidoneità a tale servizio mera conseguenza normativa;


-irrilevante si presenta poi il richiamo a una precedente idoneità e ai trascorsi militari del ricorrente, principio essendo che le condizioni necessarie per l’arruolamento devono sussistere (anche) nel momento in cui si svolgono i relativi esami ad opera della Commissione appositamente preposta; eventuali diverse condizioni esistenti in tempi altri sono ininfluenti, anche considerando, con riferimento alla specie, che le condizioni psichiche sono notoriamente suscettibili di variazione nel tempo;


-quanto, poi, alla censura circa la erroneità del giudizio reso dalla Commissione (erroneità che sarebbe dimostrata dalla certificazione ASL sopra richiamata) la stessa va rigettata osservandosi che, giusta disposizione di questo Tribunale, il ricorrente è stato sottoposto a verificazione, che ha dato, come già messo in evidenza, esito negativo (in particolare, l’approfondimento psichiatrico effettuato il 12 maggio 2010 ha messo in evidenza, per quel che qui può apparire senz’altro rilevante, che il ricorrente ha “scarsa capacità di autocritica … evidenzia una certa rigidità affettiva con scarsa modulabilità delle proprie emozioni, la cui descrizione risulta assai difficoltosa. Tale modalità rappresenta un ipercontrollo compensatorio di una disemotività più profonda. Si coglie una chiara difficoltà di gestione delle frustrazioni che di volta in volta vengono o negate (“può succedere”), o razionalizzate in maniera semplicistica, o attribuite ad una natura negativa degli “altri” come eventuale fonte delle frustrazioni stesse. Possibile in questo contesto di coping reazioni impulsive”); il che rende ragione dell’esito sfavorevole della verificazione, esito che il ricorrente non ha contrastato, né quanto a procedura, né quanto al merito;


-non sussistono pertanto dubbi sulla legittimità, in parte qua, dell’impugnato provvedimento di non idoneità;


-il ricorso, conclusivamente, si rivela infondato e va rigettato;


-le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, sezione prima bis, definitivamente pronunciando:


-RIGETTA il ricorso in epigrafe, proposto da F. R. contro il MINISTERO DELLA DIFESA;


-CONDANNA il ricorrente al pagamento, in favore del predetto Ministero, delle spese, delle competenze e degli onorari del presente giudizio, che liquida forfetariamente nella complessiva somma di euro 1.000,00 (mille/00);


ORDINA che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:




Elia Orciuolo, Presidente, Estensore


Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere


Giuseppe Rotondo, Consigliere






IL PRESIDENTE, ESTENSORE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA


Il 24/06/2010


(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)


IL SEGRETARIO