Consiglio di Stato – Sentenza 26 maggio 2008, n.2504
La sig.ra [...], insegnante di religione cattolica in servizio nelle scuole elementari e materne, impugnava innanzi al TAR Calabria, Catanzaro, la graduatoria definitiva del concorso riservato (bandito con D.D.G. MIUR del 2.2.2004, in attuazione della legge n. 186/2003) ai docenti di religione nella scuola dell’infanzia ed elementare, al quale aveva partecipato, esponendo che, seppure in possesso del diploma magistrale congiunto al diploma in scienze religiose, all’atto della pubblicazione della graduatoria si era visto valutare, in relazione al voto finale, il solo titolo relativo al diploma magistrale e non l’altro posseduto (diploma di scienze religiose), benché più favorevole in base alla votazione conseguita e deducendo, con tre motivi di diritto, censure di violazione di legge (in particolare della L. n.186/2003 e dell’art.2 del DDG 2.2.2004, in relazione all’allegato n.5 del bando) e di eccesso di potere sotto svariati profili
LaPrevidenza.it, 04/07/2008
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