Consiglio di Stato. Sentenza 13 marzo
2008, n. 1082: IRC: concorso riservato e titoli di qualificazione
professionali richiesti.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 2191 del
2006 proposto da [...], rappresentata e difesa dall’avv. Bruno
Ganino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
Eva Utzeri, con studio in Roma, via F.P. De Calboli, n 5,
contro
il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro
pro-tempore, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e
la Commissione giudicatrice del concorso indetto con decreto
dirigenziale del 4.2.2004, in persona dei legali rappresentanti
pro-tempore, rappresentati e difesi dalla Avvocatura generale dello
Stato, presso i cui uffici sono per legge domiciliati in Roma, via
dei Portoghesi, n. 12,
e nei confronti di
[...], non
costituitasi;
per l'annullamento
della sentenza n.
2244/2005 in data 28 novembre 2005 del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Calabria, sez. I di Catanzaro, resa inter partes.
visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto
di costituzione in giudizio e vista la memoria delle Amministrazioni
appellate;
visti gli atti tutti della causa;
alla pubblica
udienza del 14 dicembre 2007, relatore il Consigliere Domenico
Cafini, uditi l’avvocato Ganino per il ricorrente e l’avvocato
dello Stato Melillo per le Amministrazioni appellate;
ritenuto e
considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e
DIRITTO
1. La sig.ra [...], insegnante di religione cattolica
in servizio nelle scuole elementari e materne, impugnava innanzi al
TAR Calabria, Catanzaro, la graduatoria definitiva del concorso
riservato (bandito con D.D.G. MIUR del 2.2.2004, in attuazione della
legge n. 186/2003) ai docenti di religione nella scuola dell’infanzia
ed elementare, al quale aveva partecipato, esponendo che, seppure in
possesso del diploma magistrale congiunto al diploma in scienze
religiose, all’atto della pubblicazione della graduatoria si
era visto valutare, in relazione al voto finale, il solo titolo
relativo al diploma magistrale e non l’altro posseduto (diploma
di scienze religiose), benché più favorevole in base
alla votazione conseguita e deducendo, con tre motivi di diritto,
censure di violazione di legge (in particolare della L. n.186/2003 e
dell’art.2 del DDG 2.2.2004, in relazione all’allegato
n.5 del bando) e di eccesso di potere sotto svariati profili
1.1.
Il TAR adito, con la sentenza di cui si chiede la riforma, ha
respinto il ricorso, dopo avere osservato che l’allegato 5 al
bando di concorso (che riguarda i titoli di qualificazione
professionale per l’accesso all’insegnamento della
religione nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare)
ha previsto varie ipotesi precisate alle lettere a), b, c), d, e ed
f), indicando il relativo punteggio da attribuire, e che le
disposizioni previste, esenti da qualsiasi censura da parte della
ricorrente, dovevano considerarsi quale parametro fondamentale per
effettuare la corretta valutazione dei titoli in possesso dei
partecipanti, risultando dalla lettura di esse evidente la scelta di
considerare modalità alternative d’accesso il possesso
del diploma di istituto magistrale ed il diploma o il magistero in
scienze religiose (quest’ultimo unitamente ad altro diploma di
scuola superiore).
In particolare, il TAR ha ritenuto che il
possesso di “altro diploma di scuola secondaria superiore”
(all. 5 punto c), nel senso di diverso da quello magistrale, è
il requisito fondamentale per la valutazione, come titolo d’accesso,
del diploma o del magistero in scienze religiose e che il punto c)
dell’allegato 5 del bando di concorso non permette
interpretazioni differenti “si calcola solo il punteggio del
diploma di scienze religiose rilasciato da un istituto di scienze
religiose approvato dalla Santa Sede o dell’altro titolo
superiore in una delle discipline ecclesiastiche di cui al citato DM
15.7.87, fino ad un massimo di punti 4”.
Sono pervenuti
quindi i primi giudici alla conclusione che da tale possibilità
devono essere esclusi coloro che possiedono i titoli di ammissione di
cui al punto b, ovvero il diploma di istituto magistrale che deve
essere necessariamente valutato in quanto titolo di ammissione,
potendo in questo caso il diploma in scienze religiose essere
valutato come titolo in aggiunta al titolo di accesso, secondo quanto
previsto espressamente dal punto f, del più volte citato
allegato 5 al bando di concorso, che è chiaro sul punto: il
diploma di scienze religiose, in aggiunta a uno dei precedenti titoli
di qualificazione, è valutato punti 0,50. Previsione questa
che va interpretata unitamente al precedente punto e, che contempla
l’attribuzione di 0,50 punti per il possesso di diploma di
istituto magistrale, in aggiunta ad uno dei precedenti titoli di
qualificazione, tra i quali non è compreso il diploma
magistrale in aggiunta al diploma o al magistero in scienze religiose
(con la conseguente valutazione del punteggio di quest’ultimo),
in virtù della chiara esclusione operata dal punto c
dell’allegato 5.
Alla stregua delle considerazioni
anzidette, il Giudice di primo grado ha ritenuto quindi infondata la
pretesa della ricorrente relativa alla valutazione del diploma o
magistero in scienze religiose come titolo d’accesso, in
aggiunta al diploma magistrale e, di conseguenza, ha ritenuto
corretto l’operato dell’amministrazione che ha
considerato come titolo di accesso il solo diploma magistrale,
potendo il diploma o il magistero in scienze religiose essere
valutato solo come titolo aggiuntivo, ai sensi del punto f)
dell’allegato 5 al bando di concorso.
1.2. Avverso tale
sentenza è stato interposto l’odierno appello con il
quale la sig.ra [...], contestando le argomentazioni del TAR, reitera
sostanzialmente i rilevi mossi con il ricorso originario insistendo
nelle proprie tesi volte sostenere che erroneamente nel suo caso, pur
possedendo il diploma magistrale congiunto al diploma in scienze
religiose, nella graduatoria di cui trattasi era stato ingiustamente
valutato nei suoi confronti, in relazione al voto finale, il solo
titolo relativo al diploma magistrale e non l’altro posseduto
(diploma di scienze religiose), pur essendo più favorevole in
base alla votazione conseguita.
Questi comunque gli specifici
motivi dedotti a sostegno dell’appello:
A) violazione e
falsa applicazione della legge n.186/2003;
B) violazione e
falsa applicazione dell’art.2 del DDG 2.2.2004, in relazione
all’allegato n.5 lettera c) del bando;
C) eccesso di
potere per erronea valutazione del bando di concorso, per
travisamento ed erronea valutazione dei fatti; illogicità ed
erroneità della motivazione, sviamento della causa tipica ed
erroneità della motivazione, violazione del principio della
par condicio, manifesta ingiustizia.
Nel giudizio di appello
si è costituita l’Amministrazione intimata che, con
un’articolata memoria, ha controdedotto al gravame
dell’interessata concludendo per la sua reiezione.
1.3.
Alla pubblica udienza del 14 dicembre 2007 la causa è stata
trattenuta per la decisione.
2.4. L’appellante reitera
in questa sede le originarie considerazioni, alle quali il primo
giudice ha dato una risposta completa e persuasiva.
Tali
considerazioni comunque hanno già trovato una risposta
negativa in precedenti decisioni di questa Sezione (si vedano per
tutte, Cons. St. S., sez. VI, n. 226/2005; n.333/2006), le quali
hanno confermato diverse pronunce del giudice di primo grado, che si
era espresso in senso contrario alla tesi, prospettata con il ricorso
in esame.
Ritiene il Collegio che detto indirizzo
giurisprudenziale meriti di essere confermato, non soltanto perché
non sono state rappresentate dall’interessata particolari
ragioni rispetto a quelle espresse nei ricorsi in appello già
definiti con le suddette decisioni, che possano indurre ad un
ripensamento, ma perché le contestate disposizioni del bando
di concorso sopra menzionato non si prestano alla interpretazione,
sottoposta dalla istante all’attenzione della Sezione, e
nemmeno possono considerarsi illegittime in relazione alla mancata
previsione della opzione tra i due titoli (diploma magistrale e
diploma di scienze religiose), dalla stessa appellante posseduti, ai
fini della attribuzione del relativo punteggio.
Come già
ritenuto dalla richiamata giurisprudenza, dalle cui conclusioni il
Collegio non intende discostarsi nell’esame della presente
fattispecie:
- non vi è dubbio che la Commissione
giudicatrice del concorso in questione, nell’esprimere la
propria valutazione, si è attenuta alla previsione
dell’allegato 5 del bando di concorso (tabella di valutazione
dei titoli), il quale specifica, come sopra accennato, i titoli di
qualificazione professionale utili per l’attribuzione del
punteggio a seconda del voto conseguito, assegnando (B1, titoli per
l’accesso all’Irc nella scuola dell’infanzia e
nella scuola elementare) per quel che interessa nella specie: lett.
a) diploma di scuola magistrale (valido esclusivamente per l’accesso
ai posti nella scuola dell’infanzia): fina ad un massimo di 4
punti; lett. b) diploma di istituto magistrale o titolo di studio
appositamente riconosciuto equivalente a seguito dell’attuazione
di progetti di sperimentazione autorizzati ai sensi dell’art.
278 del Lgs. 297/1994: sino ad un massimo di 4 punti; lett. c) altro
diploma di scuola secondaria superiore unito a diploma di Scienze
Religiose rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose riconosciuto
dalla Conferenza Episcopale italiana o unito a diploma accademico di
Magistero in scienze religiose rilasciato da un Istituto di Scienze
Religiose approvato dalla Santa Sede o unito ad altro titolo di
livello superiore in una delle discipline ecclesiastiche di cui al DM
15.7.1987 e successive modificazioni e integrazioni: si valuta solo
il punteggio di diploma di Scienze Religiose rilasciato da un
Istituto di Scienze Religiose riconosciuto dalla Conferenza
Episcopale italiana o del diploma accademico di Magistero in scienze
religiose rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose approvato
dalla Santa Sede o dell’altro titolo superiore in una delle
discipline ecclesiastiche di cui al citato DM 15.7.1987 fino ad un
massimo di 4 punti; lett e) diploma di istituto magistrale o diploma
di laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta ad uno
dei precedenti titoli di qualificazione: punti 0,50; lett. f) diploma
di scienze religiose….., in aggiunta a uno dei precedenti
titoli di qualificazione: punti 0,50;
- la Commissione ha
correttamente interpretato la disciplina del bando avanti riportata,
dal momento che ha proceduto alla valutazione del diploma magistrale,
posseduto dalla ricorrente, considerandolo quale titolo di accesso, e
del diploma di scienze religiose nei limiti del punteggio aggiuntivo
di 0,50;
- di conseguenza, la pretesa della istante di vedersi
valutato il diploma di scienze religiose, quale titolo di accesso,
con l’aggiunta del punteggio per il diploma di istituto
magistrale, non è fondata alla stregua della previsione del
bando di concorso, avanti riportata, e ciò in quanto la
problematica sulla diversità di trattamento del diploma di
scienze religiose, considerato quale titolo di accesso se posseduto
in aggiunta di altro diploma di scuola secondaria superiore, rispetto
al diploma magistrale con l’aggiunta del diploma di scienze
religiose, ha una origine contingente, la quale conferma che alla
stessa non può essere data la soluzione prospettata
dall’appellante, essendo sorta perché l’interessata
ha avuto una votazione migliore nel diploma di scienze religiose, e,
quindi, pretende che a questa votazione debba essere assegnato il
punteggio sino a 4 punti, e che invece al diploma magistrale debba
essere attribuito il punteggio aggiuntivo di 0,5, in analogia a
quanto avviene per ogni “altro diploma di scuola secondaria
superiore unito a diploma di scienze religiose”;
- la
normativa del bando - che è comunque coerente con la normativa
di riferimento - non può essere interpretata, però, a
seconda delle contingenze e del risultato più favorevole che
si spera di poter ottenere, essendo la stessa (allegato 5) chiara nel
senso di assegnare al diploma magistrale, se posseduto e fatto valere
con l’aggiunta del diploma di scienze religiose, il punteggio
massimo sino a 4 punti, e nel caso in cui il diploma di scienze
religiose sia fatto valere unitamente ad altro diploma di scuola
secondaria superiore, al primo va attribuito il punteggio massimo
sino a 4 punti;
- a fronte di una disciplina che non presenta
margini di interpretazione diversa da quella data dalla Commissione
giudicatrice, appaiono quindi prive di fondamento le censure che
vengono reiterate nell’attuale sede, anche se con diversa
modulazione, il medesimo vizio in cui sarebbe incorsa la Commissione
stessa, ossia che non doveva essere valutato quale titolo di accesso
il diploma magistrale, ma il diploma di scienze religiose;
-
deve ribadirsi infine, che la previsione del bandoni questione è
pienamente giustificata dal fatto che, ai sensi del d.p.r. 16.12.1985
n. 751 (punto 4.4 lett. b), il titolo specifico per l’insegnamento
della religione cattolica nelle scuole materne e elementari è
il diploma di istituto magistrale “unito all’attestato di
idoneità dell’ordinario diocesano”, e che tale
insegnamento può essere impartito da “chi fornito di
altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno
un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose
riconosciuto dalla Conferenza Episcopale italiana” e che in
questo secondo caso - dove, a differenza del primo nel quale il
docente di religione cattolica ha insegnato in virtù del
diploma magistrale, unitamente all’attestato di idoneità
dell’ordinario diocesano il titolo che abilita all’insegnamento
è il diploma di scienze religiose, in aggiunta ad altro
diploma di scuola media superiore - appare legittima la previsione di
dare una valutazione sino a 4 punti al solo diploma di scienze
religiose, con un punteggio aggiuntivo di 0,5 per l’altro
diploma di istruzione secondaria superiore, giacché tale
diploma di scienze religiose costituisce il titolo per potere
insegnare religione cattolica.
Alla stregua delle ribadite
considerazioni che precedono, il ricorso in appello deve essere, in
conclusione, respinto non essendo i rilievi, in esso mossi, idonei a
scalfire le statuizioni rese della gravata pronuncia, che va, dunque,
confermata.
Sussistono, peraltro, giustificate ragioni per
disporre, tra le parti in causa, la integrale compensazione delle
spese giudiziali.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale, respinge l’appello in epigrafe.
Spese
compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in
Roma, il 14 dicembre 2007 dal Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con
l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Giuseppe
Romeo Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Domenico
Cafini Consigliere est
Francesco Caringella Consigliere