martedì, 13 ottobre 2026

Ricongiunzione: non è dovuta la differenza tra riserva matematica e contributi

Corte dei Conti Toscana, Sentenza 18.7.2005 n° 503

 

In tema di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi e per gli effetti della legge 29/79 non è rimborsabile la somma derivante dalla differenza tra la contribuzione di provenienza (Inps) e la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato. (Ludovico De Grigiis)
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LaPrevidenza.it, 23/12/2005

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