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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Numero 503/2005)

sul ricorso iscritto al n. 12978/PC del registro di Segreteria, proposti dalla sig.ra L.G., rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Scirè, presso il quale è elettivamente domiciliata in Firenze, viale Mazzini n. 13 avverso il Ministero di Grazia e Giustizia (ora Giustizia) nonché contro il Ministero del Tesoro (ora Ministero dell' Economia e delle Finanze) per a) la restituzione all' interessata della differenza derivante tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme versate dalla gestione assicurativa all' Amministrazione di appartenenza, nell' ipotesi di versamenti contributivi in esubero; b) la condanna del Ministero di Grazia e Giustizia alla restituzione, in favore della ricorrente, della somma di £. 18.871.818.

Nella pubblica udienza  del 29 giugno 2005 sono comparsi l' avv. Ugo Scirè, per la parte ricorrente, ed il dott. G.M. per il Ministero della Giustizia.

Visti gli atti e documenti di causa.

Considerato in

FATTO

Con atto introduttivo del giudizio pervenuto presso questa Sezione l' odierna ricorrente adiva il magistrato contabile.

La sig.ra L.G., dipendente del Ministero di Grazia e Giustizia nella qualità di operatore amministrativo in servizio presso la Corte d' Appello di Firenze, in data 11 marzo 1982 presentava domanda volta ad ottenere la ricongiunzione dei periodi di lavoro con contribuzione assicurativa nel periodo 26 agosto 1961 - 31 dicembre 1981 quale impiegata presso la N.P. s.p.a..

L' I.N.P.S. - sede di Firenze - , con nota del 12 giugno 1987, si impegnava a versare allo Stato l' ammontare dei contributi riscossi per il suddetto periodo maggiorati degli interessi composti al tasso annuo del 4,50%.

Il Ministero di Grazia e Giustizia con provvedimento  n. XX2 in data 18 febbraio 1994 riconosceva che nessun onere contributivo andava posto a carico dell' interessato, essendo la riserva matematica inferiore all' importo dei contributi per l' intero periodo da ricongiungere, compresi gli interessi, sicché la ricorrente non avrebbe dovuto pagare alcuna somma in quanto , siccome previsto dall' art. 1, comma 3, della l. n. 29/79, la differenza tra le somme versate dall' INPS (lire 24.842.500) e la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato (19 anni e 6 mesi, per lire 5.970.682), era in esubero per un importo pari a £.18.871.818 e, in forza della normativa interna (Circolare del Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato n. 21 in data 28 marzo 1981) tale somma sarebbe rimasta acquisita all' Amministrazione.

 In data 22 aprile 1994 il Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione generale dell' Organizzazione Giudiziaria - prot. n. 3062 decretava il ricongiungimento di anni 19, 1 mese e 25 gg. al fine del riconoscimento del diritto e della misura di un' unica pensione.

Avverso la circolare la parte ricorrente interponeva impugnativa, deducendo la violazione della legge n. 29/79: in altri termini ai sensi dell' art. 1  e dell' art. 2 della l. n. 29/79, se la differenza tra la quota dei contributi dovuti dalla gestione assicurativa precedente e la riserva matematica decretava una differenza di segno positivo, occorreva provvedere alla restituzione agli interessati della differenza versata in più a titolo di contributi assicurativi.

Il differente trattamento riservato dalla normativa ai lavoratori, ai sensi dell' art. 1 o dell' art. 2, determinava una questione di illegittimità costituzionale, che la parte ricorrente sollevava ai sensi degli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui la l. n. 29/79 non prevedeva all' art. 2, analogamente all' art. 1, la restituzione agli interessati della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa al periodo utile considerato e le somme versate dalla gestione (o dalle gestioni) assicurativa a norma dell' art. 2, comma 2, all' Amministrazione di appartenenza nel caso in cui risultavano essere stati effettuati versamenti contributivi in esubero, con ciò determinando un indebito arricchimento per la Pubblica Amministrazione, laddove prevede l'acquisizione a favore dell' Amministrazione dei contributi versati in esubero.

Concludeva, la parte ricorrente, previa la sollevata questione di legittimità costituzionale, per la restituzione della somma di £. 18.871.818, con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese processuali.

In data 23 giugno 2005 il Ministero della Giustizia - Ufficio Contenzioso  depositava una memoria difensiva con cui chiedeva la declaratoria del difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, essendo unico legittimato passivo l' I.N.P.D.A.P., con consequenziale estromissione dal giudizio del Ministero di Giustizia e la prosecuzione dello stesso tra la parte ricorrente e l'I.N.P.D.A.P..

Chiedeva, inoltre, il Ministro, in ogni caso il rigetto del ricorso, previa la manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale.

Nell' odierna udienza di discussione il legale difensore della parte ricorrente insisteva per l' accoglimento del ricorso, mentre il rappresentante del Ministero della Giustizia deduceva sulle pretese attoree e chiedeva   il rigetto del  ricorso; quindi  la causa veniva introitata per la decisione.

DIRITTO

La sig.ra L.G., dipendente del Ministero di Giustizia (già Grazia e Giustizia) nella qualità di operatore amministrativo (coadiutore dattilografo giudiziario) in servizio presso la Corte d'Appello di Firenze,  avendo prestato servizio presso la società N.P. in Firenze (dal 26 agosto 1961 al 6 novembre 1981), otteneva la ricongiunzione dei periodi assicurativi, al fine del conseguimento di un' unica pensione.

Il provvedimento disponeva, tra l' altro, che non vi era alcun onere retributivo sulla parte ricorrente, in quanto la riserva matematica era inferiore all' importo dei contributi per l' intero periodo da ricongiungere, sicché l' I.N.P.S. avrebbe versato allo Stato l'ammontare dei contributi riscossi, maggiorati degli interessi composti al tasso annuo del 4,50%..

La parte ricorrente chiedeva, pertanto, la restituzione della somma di £. 18.871.818 (pari a € 9.746,50) versata dal precedente datore di lavoro privato in eccedenza rispetto al versamento contributivo dovuto al datore pubblico gestore della posizione assicurativa della sig.ra L.G. all' atto della domanda di ricongiunzione dei periodi contributivi.

In tal senso la parte ricorrente ha chiesto la remissione degli atti alla Corte Costituzionale per l' illegittimità costituzionale dell' art. 2 l. n. 29/79 “nella parte in cui non prevede, analogamente all' art. 1, la restituzione agli interessati della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma dell' art. 2, comma 2, all' amministrazione di appartenenza nel caso in cui risultino essere stati effettuati versamenti contributivi in esubero”.

La giurisprudenza contabile si è già pronunciata su analoga questione, sezione III Pensioni Civili 5 agosto 1993 n. 69452, ritenendo manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 2 l. 7 febbraio 1979 n. 29 e 4 l. 7 luglio 1980 n. 299, in riferimento agli art. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui, nel sistema di liquidazione dei periodi assicurativi dei quali si chiede la ricongiunzione, non hanno differenziato l' ipotesi di contribuzione con versamenti superiori alla riserva matematica da quella in cui i contributi versati siano inferiori alla riserva stessa e non hanno, quindi, previsto il rimborso all' interessato di quanto supera la contribuzione dovuta.

Questa autorità giudicante non ha motivo di dissentire dal menzionato orientamento giurisprudenziale, e d' altro canto gli artt. 3 e 38 della Costituzione non esigono, come affermato in sede defensionale dal Ministero della Giustizia, la corrispondenza tra prestazioni e contributi versati, ma esige solo che al lavoratore siano attribuite adeguate prestazioni previdenziali, tanto più ove si consideri che la parte ricorrente ha comunque fruito di una disciplina di favore quale quella in materia di ricongiunzione e di cumulo di differenti forme assicurative.

Ne deriva che il ricorso appare privo di giuridico fondamento e va respinto.

Le spese di lite tuttavia possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla sig.ra L.G. contro il Ministero di Grazia e Giustizia (ora Ministero di Giustizia), nonché contro il Ministero del Tesoro (ora Ministero dell' Economia e delle Finanze), previa la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta le pretese attoree.

Sono  compensate  integralmente le spese di lite.

Così deciso in Firenze  nella Camera di Consiglio del 29 giugno 2005.

                                                                       IL GIUDICE UNICO

                                                                            F.to Angelo Bax

Depositata in Segreteria  il 18/07/2005

                                                                               Il Dirigente

                                                                            F.to G. BADAME

 

 

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