Ricongiunzione legge 29/79 e calcolo della quota di pensione
Corte dei Conti Sicilia, sentenza 5.1.2006 n° 70
Questo giudice condivide tale opzione argomentativa e del resto, in tal senso, si è orientata l'Amministrazione resistente, come indicato nella nota da ultimo versata in atti dalla stessa.
Deve rilevarsi, infatti, che la legge 1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità,la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze di ente pubblico. La legge 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il lavoratore pubblico o privato.
Soltanto l'art.4 della legge 299/1980, regolante espressamente l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi, indica per la determinazione della riserva matematica,i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai sensi dell'art.13 della 1338/1962.
LaPrevidenza.it, 28/02/2006