R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Dott. Guido Petrigni
ha
emesso la seguente :
S E N T E N Z A
(Numero 70/2006)
Sul
ricorso in materia di pensioni civili nel giudizio iscritto al n. 2059/PC ( ex
11747/C ) del registro di segreteria, promosso ad istanza di L.F., nei confronti della Regione siciliana,
in persona del Presidente pro-tempore, e dell'Assessorato regionale alla Presidenza
- Servizi di Quiescenza, Previdenza e Assistenza per il Personale
regionale.
Udito, alla pubblica udienza del 6 dicembre 2005,
l'avvocato G.N..
Esaminati gli atti e i documenti di causa.
Con istanza datata 18/12/1991 ( rectius, pervenuta all'Amministrazione
resistente) il signor L.F., dipendente
in servizio presso l'Assessorato regionale Beni Culturali e P.I., ha chiesto la
ricongiunzione, ai fini del conseguimento di
una unica pensione, presso la
Regione siciliana di pregressi periodi
contributivi I.N.PS.
Con decreto
n. 3334 del 13 ottobre 1995 del direttore regionale per i Servizi di
Quiescenza, Previdenza e Assistenza per il Personale regionale sono stati
ricongiunti ai fini di quiescenza al
signor L.F., ai sensi dell'art.2 della legge 7 febbraio 1979 n.29,coi
servizi prestati presso la Regione siciliana, complessivi anni 5, mesi 9 e
giorni 25 relativi ai periodi di iscrizione dello stesso nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti gestita dall'INPS di
TRAPANI, verso il pagamento del contributo di £ 5.518.535 da recuperare in n. 69 rate mensili di cui
la prima di £ 81.935 e le successive di £ 79.950 mediante trattenuta sullo
stipendio.
Con il
ricorso che ne occupa parte attrice ha
impugnato il citato decreto lamentando l'errata individuazione della quota
pensione conseguente alla non corretta
applicazione dell'art.4 della legge 299/1980.
Ha
proseguito il deducente osservando che per i dipendenti pubblici che chiedano
la ricongiunzione di periodi assicurativi, ai sensi della legge 29/1979:
- dovrebbero
essere applicati, agli effetti della determinazione della riserva matematica
prevista dall'art.2, 3° comma, della legge stessa, i coefficienti contenuti
nelle tabelle di cui all'art.13 della legge 1338/1962 approvati con decreto del
Ministro del lavoro in data 27 gennaio 1964;
- la quota di pensione, relativa ai
periodi da ricongiungere, avrebbe dovuto essere determinata ai sensi dell'art.4
della legge 299/1980 applicando sulla retribuzione annua pensionabile,
riferita alla data della domanda, l'aliquota del 2% per ogni anno da
ricongiungere, e per le frazioni di anno,
in ragione di un dodicesimo della stessa per ciascun mese considerando
come mese intero le frazioni superiori a quindici giorni e trascurando quelle
pari o inferiori.
Ha concluso l'istante stigmatizzando il fatto che
l'erroneità dell'aliquota applicata con il decreto impugnato avrebbe comportato
il pagamento di oneri maggiori di quelli dovuti per la ricongiunzione
richiesta con palese violazione della
legge 299/1980.
Ha precisato, infine il ricorrente che non
sarebbero applicabili le tabelle di cui al successivo decreto del Ministero del
lavoro del 9 febbraio 1981 valevoli
soltanto ai fini del conseguimento della pensione unica presso l'INPS.
Con
nota dell' 8 luglio 2002 la Regione
Siciliana, nel comunicare di avere assunto la determinazione di applicare ai
dipendenti regionali le tabelle di cui al D.M. 27 gennaio 1964, come richiesto
dal ricorrente, ha rappresentato, però, il proprio avviso che, per il metodo di
determinazione della riserva matematica e prima ancora della quota della
pensione annuale conseguibile, si dovessero applicare le aliquote annue del
3,33% fino a 15 anni di servizio e del 2.5% per ogni anno successivo, fino ad
un massimo di 35 anni e non quella unica del 2% per anno come stabilito per gli
impiegati dello Stato, Con la medesima nota l'Amministrazione ha eccepito la
prescrizione quinquennale, da far valere dalla data del deposito
dell'originario atto introduttivo.
Con successiva nota la Regione
Siciliana, nel ribadire di aver
applicato le tabelle del 1964 ha riferito, quanto all'applicazione delle
aliquote che la giurisprudenza del
giudice d'appello sarebbe orientata nel senso espresso dalla stessa (cfr. Corte
dei Conti, Sez. Giur. d'appello per la Regione Siciliana, 22 aprile 2003,
n.63/A/03).
Con
ordinanza n. 373/00 del 26 settembre
2000 la Sezione, in composizione collegiale, ha accolto l'istanza di
sospensiva.
In
udienza il difensore intervenuto ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Diritto
La
domanda formulata dall'odierno ricorrente è tesa ad ottenere mediante
ricongiunzione una unica pensione che tenga conto di tutti i servizi prestati
dal ricorrente.
A
tale proposito occorre ricordare che l'art.2 della legge 29/1979, che
disciplina ai fini pensionistici la ricongiunzione di periodi assicurativi
presso la gestione cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della
domanda, prevede al comma 3 il
pagamento di un contributo a carico del richiedente ( pari al 50% della
differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva
matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art.13 della
legge n.1338/1962).
Il
medesimo disposto normativo, all'ultimo
comma, prevede poi che la riserva matematica vada calcolata in base alle
tabelle che saranno determinate e
variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
Tali
tariffe sono state indicate con decreto
del Ministro del lavoro del 27 gennaio
1964. .L'art.4 della legge 299/1980 ha stabilito che a tutti i
dipendenti pubblici, con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti
dello Stato, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge 29/1979 siano
applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato
comma 3 dell'art.2 legge 29/1979, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui
all'art.13 della legge 1338/1962 approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio
1964.
Successivamente
con decreto del Ministro del lavoro, pubblicato nella G.U.R.I. n.129 del 13
maggio 1981, è stata approvata una nuova tariffa ai sensi del citato art.13
della legge 1338/1962 .
Secondo parte attrice dall'art.4 della legge
299/1980, si può inferire il principio che per i dipendenti pubblici esista un
regime speciale dovendo considerarsi permanente il rinvio ai coefficienti del
decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ai fini della determinazione della
riserva matematica.
Questo
giudice condivide tale opzione
argomentativa e del resto, in tal senso, si è orientata
l'Amministrazione resistente, come indicato nella nota da ultimo versata in
atti dalla stessa.
Deve rilevarsi, infatti, che la legge
1338/1962 disciplina il trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria
per l'invalidità,la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori non alle dipendenze
di ente pubblico. La legge 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi
assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali e nel dettare le norme
relative dirette a tutte le gestioni previdenziali indica quali destinatari il
lavoratore pubblico o privato.
Soltanto
l'art.4 della legge 299/1980,
regolante espressamente
l'ipotesi del dipendente pubblico con trattamento pensionistico a carico degli
ordinamenti statali, che chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi,
indica per la determinazione della
riserva matematica,i coefficienti approvati con il decreto ministeriale del 27
gennaio 1964 ai sensi dell'art.13 della 1338/1962 .
Appare
plausibile che se la norma dell'art.4 della legge 299/1980 avesse voluto
collegare la determinazione dei coefficienti alle variazioni che sarebbero
intervenute nel tempo, avrebbe disposto il rinvio all'art.13 della legge
1338/1962 senza alcun riferimento specifico al decreto ministeriale 27 gennaio
1964 ( v. Corte dei conti Sezione del controllo n.1422 del 1984 ; Corte dei
conti Sezione III Pensioni Civili n.63936 del 1990).
L'espresso
richiamo a quest'ultimo decreto fa ritenere senza dubbio che l'art.4 della
legge in parola, pienamente vigente all'atto della presentazione della domanda
del ricorrente di ricongiunzione presso la Regione dei pregressi servizi con
iscrizione all'INPS, che, peraltro, in atto conserva la formulazione originaria
non essendo intervenuta alcuna sua successiva modifica, abbia voluto fissare
definitivamente nei confronti dei dipendenti pubblici quel parametro di
valutazione.
Deve
aggiungersi, poi, che la citazione ivi contenuta dell'art.13 della legge
1338/1962 si rendeva necessaria perché era la fonte giuridica del decreto
medesimo del 1964 .
D'altra
parte nelle premesse del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981, che ha
variato successivamente i coefficienti per la determinazione della riserva
matematica, è resa evidente la ragione della sua emanazione che è riferita
espressamente alla necessità della rivalutazione dei coefficienti per il
calcolo della riserva matematica nell'ambito della assicurazione generale
obbligatoria al fine di dare una adeguata copertura finanziaria degli oneri
derivanti dall'applicazione dell'art.15 della legge 55/1958 e dell'art.13 della
legge 1338/1962 nell'ottica, in via esclusiva, del riequilibrio della gestione
dell'INPS. Il che è un riflesso del principio del pluralismo previdenziale insito
nel sistema legislativo che tuttora,
anche dopo la riforma generale pensionistica attuata con la legge 335/1995,
mantiene una certa autonomia degli ordinamenti pensionistici per tener conto
delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento relativo ai dipendenti
pubblici rispetto a quello dei lavoratori privati.
Ciò
premesso nei confronti del ricorrente,
al quale vanno estese, ai sensi
dell'art.18 della legge regionale 73/1979, tutte le disposizioni relative al
conseguimento del diritto alla pensione concernenti i dipendenti civili dello
Stato in quanto più favorevoli, deve essere riconosciuto il diritto alla quota
pensione conseguibile con la ricongiunzione richiesta mediante determinazione
della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui al decreto del
Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964.
Va,
però, precisato che l'applicazione
delle tabelle di cui al decreto ministeriale in parola non intacca
il metodo di determinazione della riserva matematica e, prima ancora,
della quota annua di pensione conseguibile che per i dipendenti regionali é
ottenibile soltanto con le aliquote derivanti dalla legge regionale n.2/1962
pari al 3,33% della retribuzione pensionabile per ogni anno di servizio fino a
15 anni ( anzianità minima ) ed al 2,50% per ogni anno successivo.
Ciò consegue alla circostanza che dette aliquote sono essenziali al sistema
delineato dalla legge regionale 2/1962 e successive modifiche, che reca norme per
il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della
Regione, posto che la pensione minima conseguibile, pari al 50% dell'ultima
retribuzione, per i quindici anni di servizio prestato, fa riferimento ad una
aliquota del 3, 33% per ogni anno, aliquota che nasce dal rapporto tra la
percentuale della pensione ( 50% ) e gli anni di servizio ( 15); di contro, per
una pensione conseguibile dopo i 15 anni di servizio all'aliquota già
determinata pari al 50%, va aggiunto un 2,50% in più per anno, fino a
raggiungere l'aliquota massima del 100% per 35 di anni di servizio prestato,
che rappresenta il limite massimo di servizio utile per il conseguimento della
pensione dei dipendenti regionali che
rientrano nell'ambito della disciplina di cui alla legge regionale 2/1962 ( Nei
medesimi sensi, ex multis, cfr. Corte dei Conti, Sez. Giur. d'appello per la
Regione Siciliana, 31 maggio 2004,n. 96 e 21 giugno 2004, n. 128 , nonché
questa stessa Sezione con recentissima sentenza n.2555/2005 del 27 settembre
2005).
Nei limiti suddetti è riconosciuto, altresì,
al ricorrente, il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute per
il titolo di contributo di ricongiunzione
con interessi e rivalutazione monetaria a termini dell'art.429, comma 3,
c.p.c. con applicazione della regola dell'assorbimento secondo cui l'importo
dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme
eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione ;
quest'ultima va calcolata alla stregua
degli indici ISTAT ex art.150 disp.att.c.p.c. rilevati anno per anno da
applicare all' importo delle somme da rimborsare con riferimento alle singole
scadenze delle ritenute operate per il pagamento del contributo di
ricongiunzione.
L'eccezione
di prescrizione quinquennale, che è stata sollevata dall'amministrazione resistente,
è infondata, atteso che il provvedimento è stato tempestivamente impugnato dal
ricorrente.
Sussistono
giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La
Corte dei Conti,Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana,il Giudice
Unico delle Pensioni,definitivamente pronunciando,accoglie parzialmente il
ricorso proposto dal signor L.F., dipendente regionale, e, per l'effetto, gli
riconosce nei confronti dell'Amministrazione regionale - Dipartimento del
Personale regionale e dei Servizi Generali, di Quiescenza ed Assistenza del
personale, il diritto alla attribuzione della quota pensione conseguibile con
la richiesta ricongiunzione dei periodi assicurativi INPS mediante
determinazione della riserva matematica con l'applicazione delle tabelle di cui
al decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 nonché delle
aliquote derivanti dalla legge regionale n.2/1962, pari al 3,33% per
ogni di servizio fino a 15 anni ed al 2, 50% per ogni anno successivo fino a 35
limite di anzianità massima .
Si riconosce, altresì, al ricorrente il
diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute prima della
sospensione disposta con ordinanza
n.373/00 del 26 settembre 2000.
Sulle somme dovute vanno corrisposti
interessi e rivalutazione monetaria a termini dell'art.429, comma 3,
c.p.c. con applicazione della regola dell'assorbimento secondo cui l'importo
dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme
eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione ;
quest'ultima va calcolata alla stregua
degli indici ISTAT ex art.150 disp.att.c.p.c. rilevati anno per anno da
applicare all' importo delle somme da rimborsare con riferimento alle singole
scadenze delle ritenute operate per il pagamento del contributo di
ricongiunzione.
Spese
compensate.
Così
deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2005.
IL GIUDICE UNICO
F.to Guido
Petrigni
Depositata
in segreteria nei modi di legge.
Palermo,
05 gennaio 2006.
Il Funzionario Amministrativo
F.to Piera Maria Tiziana Ficalora