Inpdap, Nota Operativa Prot. 12341/2010
L’articolo in oggetto ha apportato modifiche all’articolo 4, comma 1, della legge n. 299/1980, stabilendo che per la determinazione della riserva matematica delle ricongiunzioni di cui all’articolo 2, comma 3, della legge n. 29/1979, si applicano i coefficienti attuariali contenuti nelle tabelle di cui all’articolo 13, della legge n. 1338/1962, come successivamente modificati dalla normativa vigente (in luogo dei coefficienti contenuti nelle tabelle approvate con DM 27 gennaio 1964). La nuova disposizione, come specificato nella nota divulgativa n. 10560 del 3 agosto c.a, si applica alle domande di ricongiunzione di cui all’articolo 2 della citata legge n. 29/1979 presentate a decorrere dal 31 luglio 2010 (data di entrata in vigore della legge n. 122/2010) per le quali il beneficio pensionistico derivante dalla ricongiunzione viene capitalizzato con i coefficienti attuariali previsti dalle tabelle vigenti all’atto di presentazione della domanda (attualmente quelle approvate DM 31 agosto 2007). La modifica introdotta riguarda, pertanto, esclusivamente le tariffe da prendere a riferimento per il calcolo della riserva matematica prevista dall’articolo 13 della legge n. 1338/1962 e non comporta il venire meno del principio sancito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 764/1988, nella quale viene specificato che per i dipendenti pubblici di sesso femminile il calcolo delle riserva matematica, ai fini della determinazione del contributo per le ricongiunzioni dei periodi assicurativi, deve essere effettuato secondo le tabelle predisposte per i dipendenti di sesso maschile....
LaPrevidenza.it, 11/09/2010
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