INPDAP
Direzione Centrale Previdenza
Nota Divulgativa 10.9.2010 - Prot. 12341/2010
Nuove tabelle per il calcolo delle ricongiunzioni – Art. 12-decies della Legge 30 luglio 2010 n. 122
L’articolo in oggetto ha apportato modifiche all’articolo 4, comma 1, della legge n. 299/1980, stabilendo che per la determinazione della riserva matematica delle ricongiunzioni di cui all’articolo 2, comma 3, della legge n. 29/1979, si applicano i coefficienti attuariali contenuti nelle tabelle di cui all’articolo 13, della legge n. 1338/1962, come successivamente modificati dalla normativa vigente (in luogo dei coefficienti contenuti nelle tabelle approvate con DM 27 gennaio 1964).
La nuova disposizione, come specificato nella nota divulgativa n. 10560 del 3 agosto c.a, si applica alle domande di ricongiunzione di cui all’articolo 2 della citata legge n. 29/1979 presentate a decorrere dal 31 luglio 2010 (data di entrata in vigore della legge n. 122/2010) per le quali il beneficio pensionistico derivante dalla ricongiunzione viene capitalizzato con i coefficienti attuariali previsti dalle tabelle vigenti all’atto di presentazione della domanda (attualmente quelle approvate DM 31 agosto 2007).
La modifica introdotta riguarda, pertanto, esclusivamente le tariffe da prendere a riferimento per il calcolo della riserva matematica prevista dall’articolo 13 della legge n. 1338/1962 e non comporta il venire meno del principio sancito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 764/1988, nella quale viene specificato che per i dipendenti pubblici di sesso femminile il calcolo delle riserva matematica, ai fini della determinazione del contributo per le ricongiunzioni dei periodi assicurativi, deve essere effettuato secondo le tabelle predisposte per i dipendenti di sesso maschile.
Di conseguenza, l’onere delle ricongiunzioni ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29/1979, per le domande presentate a partire dal 31 luglio 2010, continua ad essere calcolato sulla base delle tabelle predisposte per i soggetti di sesso maschile ancorché aggiornate alla data di presentazione della domanda.
La modifica legislativa in esame non ha apportato alcuna variazione nella determinazione delle ricongiunzioni ai sensi della legge n. 45/1990, anche in considerazione della circostanza che la riserva matematica per tali ricongiunzioni è stata da sempre correlata alle tabelle approvate con il decreto ministeriale vigente all’atto della presentazione della domanda.
Rimane confermato, anche per questa tipologia di ricongiunzioni, l’utilizzo per i dipendenti di sesso femminile delle analoghe tabelle previste per i dipendenti di sesso maschile in applicazione della citata sentenza n. 764/1998 della Corte Costituzionale, come già specificato nella Circolare n. 6/IP del 25 maggio 1991.
Il Dirigente Generale
Dr. Vincenzo Caridi