Inps, Messaggio 1 agosto 2005 n° 27625
L'art. 1 del D.P.C.M. 26 luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n.176 del 30.07. 2005, dispone che "il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza nel mese di agosto 2005, entro il giorno 22, può essere effettuato entro la predetta data, senza alcuna maggiorazione”.
LaPrevidenza.it, 18/08/2005
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