INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
(Messaggio 1 agosto 2005 numero 27625)
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OGGETTO: |
Differimento dei termini per i
versamenti contributivi aventi scadenza entro il giorno 22 del mese di agosto
2005. D.P.C.M. 26 luglio 2005. |
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L'art. 1 del
D.P.C.M. 26 luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale
n.176 del 30.07. 2005, dispone che "il versamento delle somme di cui
agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, aventi scadenza nel mese di agosto 2005, entro il giorno 22, può essere
effettuato entro la predetta data, senza alcuna maggiorazione”. Il differimento al 22 agosto riguarda tutti i
versamenti unitari che si devono effettuare con il mod. F24 e comprende,
quindi, anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di
lavoro, dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative e
venditori a domicilio e dai titolari di posizioni assicurative in una delle
gestioni amministrate dall'Istituto. Relativamente ai
datori di lavoro che operano con il sistema DM10, il termine di presentazione
della denuncia del mod. DM10/2 resta ferma all’ultimo giorno del mese. Per le aziende
autorizzate per il mese di luglio al differimento degli adempimenti
contributivi per ferie collettive, i giorni di differimento decorrono
comunque dal 16 agosto, mentre gli interessi di differimento decorrono dal
termine differito (22 agosto). Il Direttore
Centrale G. CRACA |
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