Lavoro e occupazione - Trasferimento d'azienda
Peculiarità del trasferimento d'azienza; in particolare: poteri disciplinari del nuovo datore di lavoro. Prosecuzione del rapporto di lavoro
Per configurarsi trasferimento d'azienda è sufficiente che sia ceduta un'entità economica, la cui gestione venga rilevata o proseguita dall'imprenditore cessionario, che porrà in essere le stesse o analoghe attività economiche del cedente: aggiunge la Suprema Corte, che si ha trasferimento d'azienda anche nel caso in cui vengano cedute singole unità produttive della medesima impresa, purchè dotate di autonomia organizzativa e funzionale, anche se, una volta inserite nell'impresa cessionaria, restino in essa integrate.
In quest'ultimo caso, il Giudice di merito dovrà accertare se, secondo la volontà dei contraenti, i beni ceduti siano stati considerati nella loro autonomia o nella loro funzione unitaria e strumentale.
Per quanto concerne le ripercussioni del trasferimento d'azienda sui rapporti di lavoro pendenti, viene confermato con questa pronucia il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e legittimità, ovvero che non debba essere richiesto il consenso dei dipendenti al trasferimento dell'azienda presso la quale svolgono l'attività lavorativa, fermo restando il dovere del nuovo datore di lavoro di non variare le mansioni per lo svolgimento delle quali il lavoratore sia stato assunto, cosicchè il rapporto di lavoro prosegue nei termini ed alle condizioni esistenti con il soggetto cedente.
Ne deriva, pertanto, che la professionalità del lavoratore debba essere sempre garantita nonostante le vicende traslative dell'azienda e che il datore di lavoro cessionario assuma non solo tutti gli obblighi, ma anche tutti i diritti che prima facevano capo al cedente, con conseguente configurabilità del diritto del primo a comminare sanzioni disciplinari al lavoratore ceduto e a deciderne anche il licenziamento.
LaPrevidenza.it, 15/10/2007