Inps, Messaggio 18.10.2007 n. 25301
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha a suo tempo precisato che il requisito di diciotto mesi di lavoro effettivo, stabilito dall’articolo 11, comma 2, della legge 223/1991 già citato, può essere fatto valere, prendendo in considerazione più rapporti di lavoro, anche nel caso in cui non ci sia continuità tra gli stessi.
LaPrevidenza.it, 28/10/2007
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