INPS

Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito

(Messaggio 18.10.2007 n. 25301)

 

 Trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia: requisito lavorativo di cui all'articolo 11, comma 2 della legge 223/1991

 

  

AI DIRETTORI CENTRALI E PERIFERICI

Numerose Sedi e alcune OO.SS. di categoria hanno chiesto di sapere se ai fini del computo del requisito lavorativo di cui all’articolo 11, comma 2, della legge n.223/1991, possano essere considerati anche i rapporti di lavoro svolti con datori di lavoro diversi, ma appartenenti alla stessa area di crisi, che si siano conclusi con le dimissioni del lavoratore.

Al riguardo si comunica quanto segue:

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha a suo tempo precisato che il requisito di diciotto mesi di “lavoro effettivo”, stabilito dall’articolo 11, comma 2, della legge 223/1991 già citato, può essere fatto valere, prendendo in considerazione più rapporti di lavoro, anche nel caso in cui non ci sia continuità tra gli stessi.

 “…Il requisito soggettivo previsto dall’articolo 11, comma 2, della legge n.223/1991…” ha affermato il Ministero “…si può desumere da più rapporti di lavoro, intervallati nel tempo, prestati anche con più datori di lavoro”, purché operanti nelle aree per le quali vi è l’accertamento della grave crisi occupazionale.

Tale criterio è stato espressamente recepito dal  messaggio n.1024 del 19 ottobre 2000 con il quale sono state impartite le relative istruzioni.

La problematica è stata nuovamente approfondita in considerazione del fatto che le dimissioni volontarie comportano l’impossibilità di corrispondere prestazioni di disoccupazione.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, appositamente richiesto, ha concordato nel ritenere che le dimissioni del lavoratore abbiano rilevanza solo con riferimento all’ultimo rapporto di lavoro e cioè quello intercorrente con l’azienda che ha attuato la procedura di mobilità. Quelle relative a rapporti precedenti non pregiudicano il computo ai fini del raggiungimento del citato requisito di diciotto mesi di “lavoro effettivo”, stabilito dall’articolo 11, comma 2, della legge 223/1991.

Si conferma, con l’occasione, l’operatività del citato messaggio n.1024 del 19 ottobre 2000.

 

IL DIRETTORE CENTRALE

Ruggero Golino