Legge 104: i permessi si estendono anche al coniuge non convivente separato
Tribunale di Roma, Ordinanza 6 aprile 2004
“La possibilità prevista dall’art. 33 l. n. 104/92 di fruire di tre giorni di permesso mensile per assistere il parente o affine portatore di handicap, si estende, in presenza delle condizioni richieste, anche al coniuge non convivente, ancorché separato giudizialmente. Difatti, in tali casi permane, pur se attenuato, l’obbligo di reciproca assistenza morale e materiale di cui all’art. 143 c.c. (nella fattispecie il giudice ha riconosciuto il diritto della ricorrente a godere di tre giorni lavorativi di permesso mensili).”
LaPrevidenza.it, 13/08/2004