martedì, 13 ottobre 2026

La misura dell’assegno divorzile è proporzionale all’ attitudine lavorativa

Corte di cassazione Sezione I civile Sentenza 2 luglio 2004, n° 12121

 

L'attitudine al lavoro proficuo, come potenziale capacità di guadagno, è un elemento valutabile dal giudice per definire la misura dell'assegno in sede di separazione, ma il mancato sfruttamento della supposta attitudine al lavoro non equivale ad un reddito attuale, né lascia presumere la volontaria ripulsa di propizie occasioni di reddito.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12121 del 2 luglio 2004, precisando che l'inattività lavorativa non è necessariamente indice di scarsa diligenza nella ricerca di un lavoro, almeno finché non sia provato il rifiuto di una concreta opportunità di occupazione: solo in tal caso lo stato di disoccupazione potrebbe essere interpretato come rifiuto o non avvertita necessità di un reddito che condurrebbe ad escludere il diritto di ricevere dal coniuge, a titolo di mantenimento, le somme che il richiedente avrebbe potuto ottenere quale retribuzione per l'attività lavorativa rifiutata o dismessa senza giusto motivo.
La teorica possibilità del coniuge privo di reddito, infatti,di reperire un'occupazione non elide il dovere di solidarietà ed il conseguente obbligo di condivisione dei beni e di sostegno verso il coniuge più debole, tanto più se, come nel caso di specie, la moglie era "casalinga" già prima della separazione, giacché dopo di essa, a differenza di quanto accade dopo il divorzio, permangono tendenzialmente, e sono tutelati per quanto possibile, gli effetti del matrimonio ed il regime di vita precedente la rottura della convivenza coniugale.
(Si ringrazia il portale Altalex – www.altalex.com - per la segnalazione ed il commento)
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LaPrevidenza.it, 26/07/2004

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