Corte di cassazione
Sezione I
civile
Sentenza 2 luglio 2004, n. 12121
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza depositata il
1° giugno 2000 il tribunale di Milano, pronunziando sul ricorso proposto da
Susanna Gaudiosi, dichiarò la separazione personale della medesima dal marito
Michele Salvo, con addebito a quest'ultimo, ma
respinse totalmente la domanda di pagamento di un assegno di mantenimento, che
invece il Presidente del tribunale le aveva provvisoriamente attribuito, in
sede di comparizione personale dei coniugi, ponendolo a carico del Salvo nella
misura mensile di Lire 600.000. Dichiarò inammissibile, perché tardiva, la
domanda di addebito formulata dal Salvo nei confronti
della moglie e lo condannò al pagamento delle spese processuali.
2. La sentenza fu appellata da Susanna Gaudiosi,
essenzialmente per chiederne la riforma sulla mancata attribuzione dell'assegno
di mantenimento, nella misura minima mensile indicata di Lire 1.500.000, con
decorrenza dalla data di comparizione davanti al Presidente del tribunale di
Siena, poi dichiaratosi incompetente, o, in subordine, dal deposito del ricorso
nella cancelleria del tribunale di Milano; con interessi e rivalutazione e con
vittoria di spese del giudizio.
Il Salvo, costituendosi in giudizio, chiese il rigetto del gravame e propose
appello incidentale avverso il capo di sentenza che ne riconosceva la
responsabilità esclusiva per il fallimento del matrimonio.
All'atto di precisare le conclusioni chiese anche, in subordine, la riduzione
dell'assegno di mantenimento posto provvisoriamente a suo carico dal Presidente
del tribunale, dovendo egli provvedere al mantenimento di un figlio, avuto da
altra donna dopo la separazione dalla moglie.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello concluse per
la conferma della separazione, con addebito al marito, e per la riforma
parziale della sentenza impugnata,
3. Con sentenza depositata il 29 giugno 2001, la Corte d'appello di Milano
respinse l'appello principale e dichiarò inammissibile quello incidentale
considerando, da una parte, che la donna, ancora giovane e laureata in lingue,
poteva impegnarsi utilmente nel reperimento di idonea
attività lavorativa; dall'altra, che la breve durata (otto anni) della
convivenza matrimoniale e le ridotte capacità economiche del marito, pure
obbligato al mantenimento di un figlio nato fuori dal matrimonio, imponevano un
equo contemperamento delle rispettive esigenze dei coniugi.
La Corte territoriale dispose altresì la cessazione dell'obbligo del Salvo di
corrispondere alla moglie l'assegno mensile provvisorio di Lire 600.000, a far
data dal luglio 2001, e compensò interamente fra le parti le spese del grado;
con parziale riforma della sentenza del tribunale, riguardo ad una voce delle
spese relative a quel giudizio.
4. Avverso tale sentenza, Susanna Gaudiosi propone
ricorso per Cassazione, notificato il 17 settembre 2001 e depositato il 29
settembre 2001, articolato in undici motivi.
Michele Salvo resiste
MOTIVI
DELLA DECISIONE
5. Col primo motivo la
ricorrente censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per violazione dell'art. 156 c.c.,
e per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia.
5.1. Lamenta che la Corte d'appello, nel negare l'assegno di mantenimento per
la rilevata capacità di essa ricorrente - giovane,
laureata in lingue straniere, priva d'impegni familiari per essere senza figli
- di procurarsi un lavoro confacente, a confronto con le disponibilità
economiche relativamente modeste del marito, avrebbe violato la norma citata
nel punto in cui dispone, a vantaggio del coniuge non responsabile della
separazione, il diritto di ricevere dall'altro quanto necessario al proprio
mantenimento, alla sola condizione che egli sia privo di adeguati redditi
propri; essendo stabilito che le altre circostanze, e la stessa entità del
reddito dell'obbligato, incidano soltanto sulla misura della somministrazione.
Sostiene pertanto che, essendo risultata essa Gaudiosi
priva di qualsiasi reddito ed essendo stata accertata la responsabilità
esclusiva del marito in ordine alla separazione, doveva esserle riconosciuto il
diritto all'assegno di mantenimento giacché - a differenza di quanto previsto
dall'art. 5 l. 898/1970 e successive modifiche, in materia di divorzio, non
applicabile al caso della separazione - le circostanze considerate dai giudici
di merito avrebbero influenza solo sulla misura dell'assegno; né la teorica
possibilità dì trovare lavoro sarebbe equiparabile ad un reddito effettivo,
tale da escludere l'obbligo di versare l'assegno, giustificato invece dalla
persistenza, pur dopo la separazione, del vincolo di solidarietà tra i coniugi
che impone a quello economicamente più dotato di sostenere il più debole.
5.2. La sentenza impugnata, condividendo in merito argomentazioni e conclusioni
dei primi giudici, motiva a partire dal presupposto (p. 4), conforme alla legge
(art. 156, commi 1 e 2, c.c.) ed alla giurisprudenza consolidata di questa Suprema
Corte, per cui il diritto del coniuge separato
all'assegno di mantenimento sorge, se la rottura della convivenza matrimoniale
non è a lui addebitabile, quando egli non fruisca di redditi sufficienti a
garantire un tenore di vita analogo a quello goduto prima della separazione; e
purché sussista fra i due una disparità economica costituente, assieme alle
altre circostanze del caso, criterio di riferimento idoneo al fine di stabilire
la misura del sostegno (mantenimento).
Aggiunge in proposito la sentenza della Corte di Milano che il precedente
tenore di vita non era stato indicato e provato dalla
Gaudiosi, ma che sussistono ragioni per ritenere che fosse stato consono alle
possibilità consentite dallo stipendio del marito, ufficiale dei carabinieri, e
che quindi non potesse considerarsi, durante la convivenza, particolarmente
elevato; il tribunale, anzi, lo aveva definito "modesto".
5.3. La Corte milanese riconosce poi, implicitamente, che la
Gaudiosi è priva di qualsiasi reddito, nell'atto in cui ne dichiara
l'obbligo "di attivarsi in ogni modo verso il reperimento di autonome
fonti di reddito, quantomeno temporanee e/o saltuarie" (p. 6).
5.4. Ma ritiene sussistenti, nondimeno, circostanze tali da escludere il
diritto all'assegno, essenzialmente individuate, da una parte, nell'essersi la
ricorrente volontariamente sottratta - nel quinquennio successivo alla crisi
coniugale - all'impegno di cercare nuove fonti di reddito, nonostante la
relativa facilità di reperirle, stanti l'ancor giovane
età, le ottime condizioni di salute, la laurea in lingue, l'assenza d'impegni
familiari (per non avere avuto figli e per essere tornata a vivere nella
facoltosa famiglia d'origine), il buon inserimento sociale; dall'altra, nella
relativa modestia dei guadagni del coniuge, pur incrementati per effetto della
progressione in carriera, poiché la capacità di reddito del Salvo "già non
rilevante... deve oggi intendersi in larga parte assorbita dagli insorti
preminenti obblighi nei confronti del figlio naturale riconosciuto" (p.
8).
5.5. La Corte territoriale menziona infine, fra le altre circostanze valutabili
al fine dell'esclusione dell'assegno, l'ospitalità fornita alla
Gaudiosi dalla famiglia d'origine, la brevità del periodo di convivenza
coniugale e l'eventualità che ella svolga o abbia svolto, in ipotesi,
"attività lavorative neppure sempre emergenti sul piano del riscontro
fiscale", la cui prova "ben difficilmente avrebbe potuto essere
fornita dal di lei coniuge" (p. 6).
6. Il motivo di ricorso in esame è fondato, per quanto di ragione, nei termini
di seguito esposti.
6.1. Nel caso di specie, invero, sussistono pacificamente i presupposti
essenziali dell'obbligo di mantenimento, stabiliti dal primo comma dell'art.
156 c.c., ossia la non addebitabilità della separazione alla ricorrente e la
totale mancanza di propri redditi accertati, idonei a conservarle il pur
modesto, precedente tenore di vita.
L'eliminazione di ogni contributo a carico del marito,
nell'economia della sentenza impugnata, dipende quindi logicamente dalle
circostanze elencate ai precedenti punti 5.4. e 5.5., fra le quali assume
particolare rilievo l'inerzia della Gaudiosi nella ricerca di un'occupazione
redditizia, confacente alla sua condizione ed alle sue capacità. Infatti, gli altri elementi presi in considerazione dal
giudice di merito - come il reddito non elevato del marito ed il sopraggiunto
suo obbligo di mantenimento di un figlio - pur costituendo motivi ragionevoli
di contenimento dell'assegno, non sarebbero da soli sufficienti ad escluderlo del
tutto.
6.2. Devesi considerare, in primo luogo ed in contrasto con una censura della
ricorrente, che la decisione di esclusione
dell'assegno non è inficiata dall'omesso esame di tutte le argomentazioni
svolte dalle parti, la cui confutazione esplicita non è necessaria allorché il
giudice abbia indicato le ragioni del suo convincimento, così implicitamente
rigettando le prospettazioni con esse logicamente
incompatibili (Cass. 13359/1999, 13342/1999, 5537/1997 e 10703/1994).
6.3. D'altra parte, la decisione di totale eliminazione dell'assegno di
mantenimento - ferma restando l'insindacabilità, se
non per manifesti vizi logici, delle valutazioni di merito circa la mancata o
infruttuosa ricerca di lavoro - è errata su un piano logico-giuridico più
ampio, ed entro questi limiti deve essere cassata, poiché l'inattività
lavorativa del richiedente l'assegno può costituire
circostanza idonea ad annullare l'altrui obbligo - altrimenti sussistente - di
versarlo, solo se conseguente al rifiuto accertato di effettive e concrete, non
meramente ipotetiche, opportunità di lavoro.
6.4. In effetti, l'attitudine al lavoro proficuo, come potenziale capacità di
guadagno, appartiene certamente al novero degli elementi valutabili dal giudice
della separazione per definire la misura dell'assegno, dovendo egli considerare
a tal fine non soltanto i redditi in denaro, ma anche ogni utilità o capacità
propria dei coniugi, suscettibile di valutazione economica (Cass. 4543/1998,
7630/1997, 961/1992, 11523/1990 e 6774/1990). Ma il mancato sfruttamento della
supposta attitudine al lavoro non equivale ad un reddito attuale né, di per sé
ed in modo univoco, lascia presumere la volontaria ripulsa di propizie
occasioni di reddito.
L'inattività lavorativa, infatti, non necessariamente è indice di scarsa
diligenza nella ricerca di un lavoro, finché non sia provato, ai fini della
decisione sull'assegno, il rifiuto di una concreta opportunità di occupazione: solo in tal caso lo stato di disoccupazione
potrebbe essere interpretato, secondo le circostanze, come rifiuto o non
avvertita necessità di un reddito; il che condurrebbe ad escludere il diritto
di ricevere dal coniuge (cfr. Cass. 3975/2002,
4163/1989), a titolo di mantenimento, le somme che il richiedente avrebbe
potuto ottenere quale retribuzione per l'attività lavorativa rifiutata o dismessa senza giusto motivo.
6.5. E' stato già ritenuto infatti da questa Suprema
corte, con giudizio condiviso dal collegio, che "l'attitudine al lavoro
del coniuge separato, il quale domanda l'assegno di mantenimento, rileva, ai
fini del l'accertamento della sua capacità di guadagno e, quindi, della
spettanza e misura dell'assegno, solo se venga riscontrato in termini di
effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita,
tenuto conto di ogni concreto fattore, soggettivo ed oggettivo; non già in
termini meramente ipotetici" (Cass. 961/1992, dalla motivazione; id. Cass.
7061/1986, 6237/1981, ivi cit.).
Quindi, la teorica possibilità del coniuge privo di reddito di reperire un'occupazione non elide il dovere di solidarietà
(persistente fra i coniugi anche dopo la separazione: cfr.
Cass. 5253/2000, 13666/1999, 4094/1998, 2349/1994) ed il conseguente obbligo di
condivisione dei beni e di sostegno verso il coniuge più debole,
Tanto più se la condizione di "casalinga" della moglie esisteva già
prima della separazione, giacché dopo di essa, a
differenza di quanto accade dopo il divorzio, permangono tendenzialmente, e
sono tutelati per quanto possibile, gli effetti del matrimonio ed il regime di
vita precedente la rottura della convivenza coniugale (Cass. 3291/2001 e
7437/1994).
7. Gli ulteriori dieci motivi di ricorso sono assorbiti, perché rappresentano
distinti aspetti o specificazioni della stessa censura, vertente sulla
spettanza dell'assegno di mantenimento, accolta entro i limiti dell'esposizione
che precede.
7.1. In particolare, con tali motivi si deduce, nell'ordine, quanto segue:
7.1.1. il presunto obbligo di attivarsi per cercare un lavoro sussisterebbe
soltanto nel caso in cui l'altro coniuge risulti privo di mezzi economici
adeguati (violazione degli artt. 156 c.c., 3 Cost.,
115 c.p.c.; omessa motivazione);
7.1.2. tale obbligo e la relativa sanzione (perdita del diritto al
mantenimento), non sarebbero previsti dalla legge (violazione degli artt. 1173, 156 c.c.;
motivazione illogica e contraddittoria);
7.1.3. il reddito non elevato del marito non determinerebbe l'eliminazione, ma
solo la riduzione dell'assegno di mantenimento (violazione degli artt. 156 c.c. e 3 Cost., omissione o insufficienza e contraddittorietà della
motivazione);
7.1.4. la proposta transazione, in ordine alla modalità di soddisfazione
dell'obbligo di mantenimento
7.1.5. la reperibilità di un'occupazione lavorativa da
parte della Gaudiosi, dopo la sua assenza dal mondo del lavoro per
l'opposizione del marito, non sarebbe adeguatamente motivata;
7.1.6. del pari immotivata sarebbe la mancata valutazione dell'ulteriore
difficoltà di trovare lavoro, a causa dell'età;
7.1.7. lo scarso impegno della ricorrente nella ricerca di un lavoro o
l'attualità di un'occupazione non dichiarata non sono ricavabili logicamente
dalla rilevata difficoltà di provare tali elementi (violazione dell'art. 2697 c.c.; motivazione insufficiente ed illogica);
7.1.8. la domanda di riduzione dell'assegno, formulata dal Salvo allegando la
sopravvenuta nascita del figlio, costituirebbe domanda nuova (violazione degli artt. 112, 115 e 345 c.p.c.;
omissione e contraddittorietà della motivazione);
7.1.9. la riconosciuta necessità di "equo
contemperamento" fra esigenze di mantenimento del neonato e della moglie
sarebbe in contraddizione logica con la conclusione di totale sacrificio delle
seconde;
7.1.10. la modifica o la revoca dell'ordinanza
presidenziale attributiva di assegno provvisorio sarebbe illegittima, non
essendo mutate le circostanze in considerazione delle quali tale assegno fu
concesso (violazione dell'art. 708 c.p.c., illogicità
della motivazione).
8. In conseguenza dell'accoglimento, per quanto di ragione, del primo motivo di
ricorso (assorbiti tutti gli altri) ed in relazione ad esso, la sentenza
impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte
d'appello di Milano (non sussistendo validi motivi per il rinvio ad una diversa
Corte d'appello, come chiesto dalla ricorrente), che si uniformerà al principio
di diritto espresso ai punti 6.3. e 6.4. e deciderà anche in ordine alle spese
di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di cassazione
accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso, assorbiti gli
altri. Cassa, in relazione al motivo accolto, e
rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.