lunedì, 19 ottobre 2026

Mobbing nelle concessionarie automobilistiche. L'organizzatore della rete commerciale vessato dal direttore

Cassazione sez. lav.,  sentenza 10 aprile 2012,  n. 5671

 

1. Con sentenza del 20 gennaio 2010, la Corte d'Appello di Roma ha accolto parzialmente il gravame svolto da P.P. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato le domande, separatamente proposte, nei confronti della M.M. Automobili s.p.a. e di C.G., in proprio, per il risarcimento del danno da mobbing e demansionamento, per la declaratoria dell'illegittimità del licenziamento e la tutela reintegratoria e, in subordine, per l'indennità supplementare prevista per i dirigenti.
2. La Corte territoriale puntualizzava che:
- P., dirigente della M.M. Automobili s.p.a. dal 10.3.1997, con mansioni di sviluppo rete incaricato di organizzare la rete dei concessionari delle automobili Mitsubishi e di selezionare gli aspiranti concessionari, lamentava la crescente ostilità del Direttore commerciale, C., culminata con il trasferimento a (OMISSIS), la privazione dei compiti di responsabile sviluppo rete e l'assegnazione alle mansioni inferiori di ispettore, gerarchicamente subordinato ad un impiegato di primo livello, mentre in precedenza dipendeva direttamente dal direttore generale;
lamentava, inoltre, che la descritta situazione lavorativa gli aveva causato stress ansioso-depressivo;
- il lavoratore deduceva, pertanto, la condotta mobbizzante e l'illecito demansionamento; l'illegittimità del licenziamento, intimatogli senza preavviso per assenza dal domicilio nelle fasce orarie di disponibilità per le visite di controllo, ed il carattere discriminatorio;
- la società deduceva che il trasferimento derivava da un accordo intercorso con il dirigente a seguito del quale questi aveva sempre continuato a dipendere dal direttore generale; quanto al dedotto atteggiamento vessatorio del C., deduceva la genericità del ricorso; evidenziava il difetto di allegazione dei danni da mobbing e da demansionamento; quanto al licenziamento, deduceva che per tre volte il dirigente si era reso irreperibile alla visita di controllo predisposta durante la malattia e tali circostanze erano state debitamente contestate; infine che P., in quanto dirigente, non aveva diritto alla reintegrazione;
per il primo giudice le funzioni ispettive erano state espressamente accettate; le risultanze dell'interrogatorio libero prospettavano l'enorme mole di lavoro assegnato al P. e non la privazione delle mansioni; quanto al licenziamento, si rientrava nell'area della libera recedibilità e la qualità di minidirigente comportava soltanto l'estensione, al lavoratore, delle garanzie in materia di esercizio del potere disciplinare; sussisteva, infine, la giusta causa del licenziamento per l'ingiustificata assenza dal domicilio. A sostegno del decisum la Corte territoriale riteneva quanto segue:
- non soppresse le mansioni dirigenziali e privi di specifica censura i riscontri probatori emersi sull'affidamento delle funzioni ispettive in aggiunta a quelle di responsabile sviluppo rete;
- privi di riscontro i denunciati comportamenti datoriali vessatori,,,

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LaPrevidenza.it, 10/06/2012

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