Cassazione, sezione III civile, sentenza del 28.02.2008, n. 5282 - Cesira Cruciani
Il danno morale per la morte del figlio psichicamente instabile ed affidato ad una struttura sanitaria che non riuscì ad impedirne il suicidio non può essere valutato in una somma inferiore rispetto a quella che verrebbe liquidata in riferimento alla morte di un figlio sano, lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione III civile, con la sentenza del 28 febbraio 2008, n° 5282 ritenendo altresì, che non esiste alcuna predisposizione� ad accettarne la morte in capo al genitore, il patema d'animo ed il legame affettivo che stringe i genitori al figlio infermo intensificano, piuttosto che diminuire il legame emozionale. E la prova presuntiva di tale intensificata relazione affettiva può legittimamente desumersi, proprio dalla quantità e qualità di cure prodigate all'infermo.
LaPrevidenza.it, 17/03/2008
Avvocato
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