Articolo dell'Avv. Luigi Modaffari, Foro di Brescia
In tempi recenti, a partire dalla fine degli anni'90 del secolo scorso, grazie a coraggiose decisioni di giudici di merito prima ed alla Suprema Corte poi, è stato possibile ascrivere la figura risarcitoria ex art 2043 c.c. alla violazione degli obblighi familiari derivanti dal matrimonio.
Tale fattispecie ha avuto una portata rivoluzionaria in quanto detta tutela aquiliana, per la prima volta nel nostro ordinamento, è stata affiancata agli strumenti di protezione familiare “tradizionali”. La succitata tutela, è necessario ricordare, non è andata contrapponendosi ma a complemento di quella posta in essere dagli istituti “tradizionali”.
BREVE INTRODUZIONE STORICA AL CONCETTO DI FAMIGLIA
Innanzitutto, è necessario premettere che le situazioni soggettive nascenti dal matrimonio in capo ai coniugi, ai sensi dell'art. 143 c.c. e seguenti, integrano veri e propri doveri inderogabili ex art. 160 c.c., a cui corrispondono veri e propri diritti. Fanno parte della succitata categoria sia diritti che doveri a contenuto prevalentemente patrimoniale (contribuzione al mantenimento della famiglia), altri a contenuto personale (fedeltà, coabitazione ecc..) ed altri ancora a contenuto misto (obbligo di collaborazione, assistenza morale e materiale ecc....).
L'adempimento di detti obblighi, da sempre, è stato lasciato allo spontaneo atteggiarsi del coniuge. Infatti, la possibilità di intervento del Giudice è sempre stata molto limitata (prevalentemente all'ambito patrimoniale “puro”), visto e considerato che il coniuge leso non ha a disposizione alcuno strumento per ottenerne l'adempimento coatto (vedasi per esempio riguardo all'obbligo di fedeltà, di coabitazione, di assistenza e collaborazione ecc...)
Sino a poco tempo addietro, pertanto, gli unici mezzi a disposizione del coniuge leso erano i classici istituti a tutela della famiglia in generale, quale la separazione per colpa (sino al 1975), la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il versamento dell'assegno divorzile, la sospensione degli obblighi di assistenza nel caso in cui l'altro coniuge avesse abbandonato senza giustificato motivo l'abitazione familiare, l'azione di disconoscimento della paternità e l'azione di riconoscimento dello status di figlio legittimo, la tutela penale degli illeciti riguardanti la famiglia (es: art. 566 c.p., art. 567 c.p., art. 570 c.p.) ecc....
Tale disciplina a tutela del coniuge “leso” si spiegava concependo la famiglia come una formazione sociale a sé stante, autosufficiente a garantire la sfera individuale dei singoli membri. La famiglia era considerata capace, tramite i suddetti strumenti giuridici, a garantire al proprio interno la protezione dei suoi componenti da eventuali illeciti e violazioni nascenti dal matrimonio. E' del tutto evidente la concezione di famiglia “tradizionale”, nel cui ambito la sfera soggettiva dei membri veniva sovrastata dal superiore interesse della famiglia in generale. Quest'ultima, infatti, veniva concepita come una formazione autosufficiente che solo in particolari, specifiche ipotesi ammetteva l'intervento del Giudice.....
Avv. Luigi Modaffari
LaPrevidenza.it, 18/11/2008
Avvocato
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