Cassazione, sentenza 8.4.2010 n. 8311
Su iniziativa del Ministro della Giustizia veniva promossa, con nota in data 2.7.2008, azione disciplinare nei confronti di E.F., all’epoca dei fatti giudice presso il Tribunale per i minorenni dell’Aquila, con le seguenti incolpazioni:
a) illecito di cui il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1, lett. d), per avere, in violazione dei doveri generali di correttezza ed equilibrio nell’esercizio delle funzioni, tenuto un comportamento abitualmente e gravemente scorretto nei confronti del personale amministrativo del Tribunale dell’Aquila. In particolare, il Dott. E. manifestava dal.... pubblicamente e in presenza di altri dipendenti, un continuo atteggiamento di disprezzo e disistima nei riguardi di M.P., cancelliere, e di T.A., operatore giudiziario, entrambe addette al contenzioso civile. Tale atteggiamento si Vi estrinsecava sia rivolgendo nei loro riguardi epiteti quali “quelle”, “quelle schifose”, “maledette”, “iettatrici”, “le presidentesse”; affermando pubblicamente di non voler in alcun modo “avere a che fare” con le medesime, ovvero che l’unica relazione possibile sarebbe stata quella di “sputare loro in faccia, ed è anche troppo”; sia tenendo, anche di fronte al personale, avvocati ed utenti, comportamenti alterati e visibilmente irritati ad ogni contatto con dette dipendenti, sino a determinare una condizione di mobbing in danno delle medesime e al contempo un generale disservizio per l’organizzazione dell’ufficio....
LaPrevidenza.it, 07/05/2010
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